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Regione Piemonte: indicazioni operative per i soggetti formatori

Regione Piemonte: indicazioni operative per i soggetti formatori
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

12/05/2017

Aggiornate dalla Regione Piemonte le indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le definizioni, la commissione regionale per la verifica dei requisiti e i procedimenti per l’iscrizione negli elenchi.

Regione Piemonte: indicazioni operative per i soggetti formatori

Aggiornate dalla Regione Piemonte le indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le definizioni, la commissione regionale per la verifica dei requisiti e i procedimenti per l’iscrizione negli elenchi.

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Torino, 12 Mag – Nei mesi scorsi PuntoSicuro ha dato notizia del recepimento da parte della Regione Piemonte dell’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 e smi.

 

Tuttavia il DGR 12 dicembre 2016 n. 17-4345 - “Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifica D.G.R. n. 38-3255 del 9.5.2016” – oltre ad accogliere le novità del nuovo Accordo Stato Regioni opera una revisione e aggiornamento di un importante documento regionale contenente le indicazioni operative per la formazione delle figure previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione che avviene a modifica e in sostituzione delle indicazioni approvate nella DGR n. 38-3255 del 9 maggio 2016.

 

Le “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e smi” (edizione dicembre 2016), allegate alla deliberazione,  contengono dunque “informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” in ambito regionale. Inoltre “riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l’effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata”. Indicazioni che sono chiaramente da considerarsi come “dettaglio rispetto a quanto contenuto nei provvedimenti nazionali: è quindi di fondamentale importanza, per avere completezza di informazione e comprensione piena delle procedure, leggere questo documento parallelamente alle norme nazionali alle quali lo stesso continuamente si riferisce”.

 

Riportiamo brevemente alcune delle definizioni dei termini usati frequentemente nel documento e di cui “è necessario comprendere esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni scorrette”:

- soggetto formatore: “è l’ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08”;

- soggetto erogatore: “è l’ente che concretamente realizza l’attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite ‘soggetto erogatore’. In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell’elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso”;

- accreditamento: “è l’accreditamento, per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi, rilasciato dalla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e dell’accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 gennaio 2009. Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, ad esempio per soggetti formatori che erogano corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro”. 

 

Il documento si sofferma anche sulla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori.

 

Infatti si indica che presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte è istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori che ha il “compito di verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso dei requisiti previsti per ciascuno dei corsi” affrontati nei capitoli del documento, e “conseguentemente di stilare e mantenere aggiornati specifici elenchi di soggetti formatori abilitati all’erogazione di ciascuno dei corsi trattati nel presente documento”.

 

Nel documento si indica che la Commissione, “oltre a stilare e aggiornare gli elenchi dei soggetti formatori abilitati, supporterà la Regione Piemonte nell’implementazione e aggiornamento del presente documento e nella raccolta e gestione delle istanze provenienti dal territorio in materia di formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro. La commissione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti e aggiornerà di conseguenza gli elenchi dei soggetti formatori abilitati”.

Inoltre la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell’ambito della loro attività di controllo, “verificheranno eventuali anomalie nell’erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà procedere anche alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi degli abilitati”.

 

Per essere inseriti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi, tali soggetti “devono presentare alla Commissione regionale una specifica richiesta, tramite i modelli pubblicati nel sito web della Regione Piemonte”. La commissione organizza il proprio lavoro “in modo tale da dare risposta alle istanze dei soggetti formatori, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse”.

 

La Commissione applicherà inoltre i seguenti procedimenti:

- inserimento: “se la domanda risulta esaustiva e la commissione la valuta positivamente, il soggetto formatore sarà inserito negli specifici elenchi degli abilitati all’erogazione di ciascuno dei corsi. Gli elenchi sono pubblicati nel sito della Regione Piemonte”. In questo caso “non sarà inviata al soggetto formatore alcuna comunicazione”;

- sospensione: “qualora la domanda non risulti esaustiva, la commissione chiederà al soggetto formatore, mediante messaggio di posta elettronica, chiarimenti e/o integrazioni. Il termine dei 120 giorni sarà quindi sospeso e riprenderà al momento del ricevimento delle integrazioni”;

- diniego: “qualora la domanda non risulti accoglibile, anche a seguito dei chiarimenti e/o delle integrazioni eventualmente richiesti, il soggetto formatore non sarà inserito negli elenchi. Il diniego sarà formalmente comunicato e motivato al soggetto interessato con nota del Settore regionale competente”.

 

Concludiamo segnalando che il documento, che si sofferma anche sui procedimenti conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori, riporta poi specifiche indicazioni per i corsi relativi a:

- formazione per lavoratori, preposti e dirigenti;

- formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST);

- formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale ( RSPP e ASPP);

- formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL RSPP);

- formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

- formazione per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari;

- formazione per coordinatori per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

 

Regione Piemonte, DGR 12 dicembre 2016, n. 17-4345 - Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 Revisione e riordino provvedimenti regionali in materia di formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica DGR n. 38-3255/2016.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Link della Regione Piemonte sulla formazione delle figure ex D.Lgs. 81/2008.

 

 

RTM



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