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Procedure per l’erogazione dei corsi di formazione RSPP/ASPP

Procedure per l’erogazione dei corsi di formazione RSPP/ASPP

Le indicazioni operative della Regione Piemonte per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sulle indicazioni regionali per il corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale.

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Torino, 22 Mag – La presentazione delle normative regionali di recepimento degli Accordi Stato Regione in materia di formazione alla sicurezza, ci permettono a volte di ricordare sia le modalità generali di formazione dei vari attori della sicurezza aziendale che le eventuali specificità regionali.

 

È il caso del DGR 12 dicembre 2016 n. 17-4345 della Regione Piemonte – recante “Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifica D.G.R. n. 38-3255 del 9.5.2016” – che ci dà l’opportunità di riportare alcune indicazioni, aggiornate alle novità normative, sulla formazione dei responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione ( RSPP e ASPP).

 

Se ne parla, infatti, nel documento “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e smi” (edizione dicembre 2016) in relazione al “Corso di formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)”.

 

Nel documento si ricorda che la formazione per RSPP e ASPP è “disciplinata dall’art. 32 del D.lgs. 81/08, dall’ Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016 n. 128” (Accordo Stato Regioni 128/16).

 

Riguardo all’individuazione dei soggetti formatori il documento piemontese indica che sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;

b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) l’INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;

h) l’amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Ministero della salute; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’Interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; Formez; SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/08, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali”.

Si sottolinea anche che “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime devono essere accreditate secondo il modello di accreditamento regionale ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009”.

 

E riguardo alle procedure per l’inserimento negli elenchi regionali piemontesi, si indica che i soggetti formatori di cui al precedente elenco, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e degli organismi paritetici, “non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e sono quindi inseriti nell’elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC” (sanita@cert.regione.piemonte.it). Mentre, ad esempio, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “per essere inserite nell’elenco dei soggetti formatori per R-ASPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte”, dichiarando di possedere alcuni requisiti esplicitati nel documento.

 

Ricordiamo alcune procedure per l’erogazione dei corsi valide in Piemonte:

- comunicazione di inizio corso: “al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi”. I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, ( corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it) i dati riportati nel documento;

- verbale finale: per ogni singolo modulo (A, B e C) del percorso formativo, alla conclusione della prova d’esame, “deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice”. Nel documento sono riportati gli elementi che deve contenere;

- requisiti dei docenti: “i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6 comma 8, lettera m-bis del D.lgs. 81/08”;

- attestati di frequenza: “gli attestati vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori e firmati da un incaricato dello stesso soggetto”. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale piemontese, i soggetti formatori possono adottare i modelli pubblicati in un apposito sito web. Si ricorda che “qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell’attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso”.

 

Rimandando alla lettura integrale delle regole e indicazioni per l’erogazione di corsi di formazione RSPP/ASPP nella Regione Piemonte, ci soffermiamo, infine, sul tema dell’aggiornamento.

 

Si segnala che l’Accordo Stato Regioni “impone l’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e per gli ASPP” e nel documento si forniscono “alcune raccomandazioni specifiche per ottemperare a detto obbligo, da intendersi come indicazioni complementari all’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016”.

 

Si ricorda ad esempio che “non è necessario comunicare alla Regione Piemonte l’inizio del corso di aggiornamento, né sede, giorni e orari di svolgimento dello stesso”.

Inoltre si indica che le ore minime complessive dell’aggiornamento “sono fissate in base al ruolo svolto” (RSPP: 40 ore nel quinquennio; ASPP: 20 ore nel quinquennio) e che i corsi di aggiornamento “devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco. I contenuti di tali corsi devono essere coerenti o con il ruolo di RSPP in sé (es. aggiornamenti normativi, novità sugli obblighi dei soggetti della prevenzione, ecc.) oppure con i rischi presenti nel settore produttivo per il quale si svolge la funzione, desumibili dal documento di valutazione dei rischi”.

 

Si segnala poi che l’aggiornamento “è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II dell’Accordo 128/16. L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nell’Accordo 128/16, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento previsto”.

 

Infine alcune indicazioni sulla decorrenza dell’aggiornamento.

Il documento sottolinea che la decorrenza dell’aggiornamento “parte dalla conclusione del modulo B. Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 81/08 e punto 1 allegato A dell’Accordo 128/16, l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/08 e cioè il 15 maggio 2008;

- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008”.

 

 

Regione Piemonte, DGR 12 dicembre 2016, n. 17-4345 - Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 Revisione e riordino provvedimenti regionali in materia di formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica DGR n. 38-3255/2016.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

Link della Regione Piemonte sulla formazione delle figure ex D.Lgs. 81/2008.

 

 

 

RTM

 



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