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Interpello: per gli RSPP non c’è l’obbligo della formazione per i lavoratori

Interpello: per gli RSPP non c’è l’obbligo della formazione per i lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

08/01/2014

La formazione degli RSPP e ASPP è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti. Un interpello si sofferma sulla non ripetizione di percorsi formativi tra loro sovrapponibili.

Interpello: per gli RSPP non c’è l’obbligo della formazione per i lavoratori

La formazione degli RSPP e ASPP è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti. Un interpello si sofferma sulla non ripetizione di percorsi formativi tra loro sovrapponibili.

Roma, 8 Gen – In linea con gli obiettivi delle recenti modifiche del  Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 al Decreto legislativo 81/2008, si cominciano ad osservare le prime conseguenze in merito alla possibilità di non ripetere percorsi formativi tra loro sovrapponibili.
 
Infatti l’Interpello n. 18/2013 del 19 dicembre 2013, pubblicato dalla Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008), fornisce alcune risposte ribadendo che – con riferimento all’art. 32 comma 5 bis e art. 37 comma 14 bis (introdotti nel Testo Unico dalla  Legge n. 98/2013) – un RSPP/ASPP, in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni, ha ricevuto una “formazione sufficiente e adeguata” relativamente alla formazione per i lavoratori e i preposti ove opera. E dunque non ha l’obbligo di frequentare i normali corsi di formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

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In particolare la Commissione per gli interpelli risponde al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) che aveva avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla “partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
In particolare l'interpellante “chiede di sapere se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all'aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato decreto”.
 
A questo riguardo la Commissione fa alcune osservazioni e riprende il contenuto di alcuni articoli della normativa sulla sicurezza in materia di formazione.
 
Si osserva, ad esempio, che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 “obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione una formazione specifica, da svolgere secondo quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”.
 
Inoltre viene riportato parzialmente il contenuto di due commi introdotti dall’art.32 della Legge n. 98/2013:
- comma 5-bis, art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008: in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati [...];
- comma 14-bis, art. 37 del D.Lgs. 81/2008: in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati [...].
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Sulla base dei “contenuti formativi previsti dai differenti Accordi ( Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
In particolare per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti “lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che l'applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”.
 
L’interpello continua segnalando che la formazione degli RSPP e ASPP, “anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione ‘adeguata e specifica’, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti”.
E a ciò si aggiunge che fra i compiti del RSPP, declinati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, vi è quello di provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
 
Pertanto “il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.
 
Tuttavia, conclude l’interpello, le considerazioni appena esposte “valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni”.
Inoltre se la formazione è valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, “dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”.
 
Ricordiamo infine che, in merito alla formazione degli RSPP e ASPP, PuntoSicuro ha realizzato durante Ambiente Lavoro di Bologna una intervista relativa alle anticipazioni sulla futura revisione degli Accordi Stato-Regioni del 2006.
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 18/2013 con risposta del 19 dicembre 2013 al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Prot. 37/0022147/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Giuliano Degl'Innocenti immagine like - likes: 0
08/01/2014 (08:23:16)
Finalmente un po' di razionalità!
Rispondi Autore: _?_ immagine like - likes: 0
08/01/2014 (09:14:50)
prima di perdersi nei meandri di una normativa che negli anni è diventatà "corposa" e contorta: il vincolo del diploma è ancora valido ? Un lavoratore può seguire tutti i corsi di fomazione ma senza il diploma puà essere nominato RSPP ?
Comunque mi sembra che ci siano ancora punti da chiarire e che sia troppo soggettiva la decisione di dichiarare esaustiva o specifica la formazione
Rispondi Autore: _?_ immagine like - likes: 0
09/01/2014 (00:38:26)
il prossimo passo la formazione dell'RLS: 32 ore anche per realtà minime ?
Rispondi Autore: Annalisa Schillaci immagine like - likes: 0
30/04/2014 (11:05:30)
Salve.
Mi chiedo: e se il docente è RSPP presso altra struttura? Ad esempio un ente diverso dalla scuola? Il corso di formazione per RSPP è uguale per tutti
Rispondi Autore: Andrea Preti immagine like - likes: 0
21/12/2015 (14:52:28)
In burocrazia conta soltanto quello che stabilisce chi comanda ! Non esistono regole ( si possono cambiare in corso d'opera ) se non quelle dettate da chi comanda! Comanda chi in quel momento è ben posizionato nella scala gerarchica del partito di riferimento
( qualunque esso sia ) e purché sia stato un bravo signorsì nullapensante e collaborante.
Il mondo del nulla non si concilia con la Ragione , per i burocrate Essa è rimasta confinata alla Rivoluzione Francese, che ha tagliato tante teste ma non le loro .
Rispondi Autore: Biancamaria neve immagine like - likes: 0
12/08/2019 (22:25:02)
L’aggiornamento rspp interno può essere certificato direttamente dall’azienda ed erogato da un formatore con tutti i requisiti di legge ?

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