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I quesiti sul decreto 81: la formazione si trasferisce con il lavoratore?

I quesiti sul decreto 81: la formazione si trasferisce con il lavoratore?
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/11/2019

La formazione di un lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso di un suo trasferimento presso un’altra azienda che svolge la stessa attività e con la stessa tipologia di rischio.

I quesiti sul decreto 81: la formazione si trasferisce con il lavoratore?

La formazione di un lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso di un suo trasferimento presso un’altra azienda che svolge la stessa attività e con la stessa tipologia di rischio.

Quesito

Se un lavoratore, formato come lavoratore secondo i contenuti dell'accordo Stato Regione del 2011 nonché come operatore addetto alla conduzione dei carrelli elevatori, viene trasferito in un'altra azienda avente la stessa tipologia di attività e di rischio, il nuovo datore di lavoro ha l'obbligo di reiterare tutta la formazione o può usufruire di quella pregressa recuperando ad esempio le attestazioni di frequenza e i titoli abilitativi dalla precedente azienda?

 

 

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Risposta

Un quesito analogo a quello formulato è stato già posto in passato ed è stato pubblicato su Puntosicuro (I quesiti sul decreto 81: la formazione di lavoratori presso più aziende) riguardante la formazione di un lavoratore occupato a part-time presso più datori di lavoro. Nel rispondere a quel quesito sono state fatte delle considerazioni che possono essere ripetute per riscontrare al quesito ora formulato che riguarda il trasferimento di un lavoratore da un’azienda a un’altra che svolge un’attività dello stesso tipo e con lo stesso livello di rischio della precedente.

 

Ai casi del tipo di quello segnalato con il quesito che si riscontra si possono applicare le indicazioni che la Conferenza Stato Regioni ha fornito con l’ Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e precisamente al punto 8 relativo ai crediti formativi nel caso della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o all’inizio di nuova utilizzazione nel caso della somministrazione di lavoro.

 

Secondo il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti infatti riguardante il riconoscimento dei crediti formativi, nel caso, posto sotto la lettera a., della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di inizio di una nuova utilizzazione in caso di somministrazione:

 

“Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di  somministrazione con  un'azienda  di  diverso  settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva  l'azienda  d'origine  o precedente,  costituisce  credito   formativo   la   frequenza   alla Formazione  Generale;  la  Formazione  Specifica  relativa  al  nuovo settore deve essere ripetuta”.

 

 

In sostanza quindi secondo l’Accordo Stato Regioni, mentre la formazione generale ha un valore permanente e cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e non deve essere pertanto ripetuta potendo in tal caso un datore di lavoro usufruire della formazione già impartita da un precedente datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione specifica invece bisogna valutare se quella che il lavoratore ha già acquisita sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nella nuova azienda.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 – Sulla validità della formazione di un lavoratore trasferito in un’altra azienda




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: lui che sa immagine like - likes: 0
20/11/2019 (08:17:15)
Tutto bello, sulla carta.

I corsi di "sicurezza" tenuti dalle varie società sono sempre uguali, quindi il lavoratore non apprende nulla di nuovo.

La formazione deve essere spostata da corsi generalisti a dentro l'azienda e la devono fare i preposti, non fantomatici consulenti che non conoscono le lavorazioni; magari sarà meno formale più sostanziale !
Rispondi Autore: Stefano Paganini immagine like - likes: 1
20/11/2019 (12:22:13)
Condivido ma non sempre è possibile effettuare la formazione in azienda (spesso problemi organizzati o di costi) a maggior ragione se sono piccole imprese di carattere artigianali dove il preposto non esiste!
Peraltro, almeno io, cerco sempre di fare formazione in officina, in produzione e non seduto ad un tavolo on tante belle slide colorate.
D'altro canto, se poi il DL e l'organizzazione aziendale non è coinvolta ma vede tutto questo come (solo) un obbligo a cui adempiere.. beh...
Rispondi Autore: Salvatore mastellone immagine like - likes: 0
20/11/2019 (16:19:45)
Cerco lavoro
Rispondi Autore: Sandro Filippi immagine like - likes: 1
20/11/2019 (20:58:27)
Torniamo un attimo realisti. Per avere crediti formativi (quello di cui parliamo) serve un docente che abbia fatto l'apposito corso da formatore: conoscete dei preposti che lo abbiano? Io no, perché il preposto è una figura "operativa" con adeguata esperienza e formazione, e il suo mestiere è fare l'operaio (o muratore, o carrellista, o quel che è) con aggiunte mansioni e responsabilità su salute e sicurezza. Il suo lavoro non è fare formazione al fine dei crediti formativi come da ASR.

La soluzione è comunque semplice: fermo restando che giustamente la formazione pregressa non va a finire nel bidone, basta fare una integrazione di formazione/informazione (ed eventualmente anche addestramento) sui pericoli specifici del nuovo luogo di lavoro (quindi su gli ambiti specifici aziendali quali processo produttivo, strumenti, procedure e caratteristiche del sito).
Rispondi Autore: Sebastiano Cannata immagine like - likes: 1
20/11/2019 (23:33:53)
Se un lavoratore ha effettuato la formazione per l' utilizzo del carrello elevatore, perchè dovrebbe ripeterla se cambia azienda? Capisco che debba fare la formazione sui rischi specifici della nuova azienda, ma se fa il carrellista su un magazzino piuttosto che su una metalmeccanica, piuttosto che su un'azienda del settore gomma plastica, cosa cambia?
Rispondi Autore: Davide Di Francesco immagine like - likes: 0
22/11/2019 (18:59:34)
Io mi sento molto coinvolto perchè faccio il preposto alla sicurezza in un'azienda di logistica e movimentazione merci. Mi ritrovo spesso a fare dei "corsi di formazione", che in realtà sono semplici training operativi sulle attività che si svolgono nel sito produttivo dove i "miei" operai vengono impiegati.
Il corso da carrellista viene espletato tramite l'ausilio di consulenze esterne (e nel nostro caso è a carico dell'operaio), mentre il corso generale sulla sicurezza viene espletato dal nostro R.S.P.P., con relativi aggiornamenti pluriennali.
A me, sebbene faccio il 90% del lavoro di formazione sulla sicurezza nello stabilimento e sulle attività operative, non allungano un centesimo di più. Questo per la cronaca.

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