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Decreti 101/2020 e 203/2022: cosa cambia per l’esperto di radioprotezione?

Decreti 101/2020 e 203/2022: cosa cambia per l’esperto di radioprotezione?

Il decreto legislativo n. 203/2022 e le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 101/2020. Focus sul Capo VI e sulle modifiche relativamente ai compiti e all’abilitazione degli esperti di radioprotezione.

Roma, 11 Apr  – L'esperto di radioprotezione, una delle figure previste dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 relativo alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, è la persona che, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, ‘possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 130’ del decreto 101. E le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione “sono disciplinate dall’articolo 129”.

 

Questa definizione dell’esperto di radioprotezione, che equivale alla figura dell’esperto qualificato presente nel D.Lgs 230/1995 (abrogato dal decreto 101), è tratta dall’articolo 7 (Definizioni) dello stesso D,Lgs. 101/2020,  come modificato dal Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

 

Abbiamo già affrontato nelle scorse settimane, nell’articolo generale “ Le modifiche al D.Lgs. 101/2020: cosa cambia in materia di radioprotezione?”, alcune delle tante novità operate dal D.Lgs. 203/2022, e oggi, dopo aver già parlato di cosa cambia per dirigenti, preposti e lavoratori, veniamo a presentare alcune delle novità che riguardano l’esperto di radioprotezione.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Decreti 101/2020 e 203/2022: i compiti dell’esperto di radioprotezione

Veniamo ai compiti dell’esperto di radioprotezione come riportati nell’articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

 

Poche, in realtà, le modifiche operate dall’articolo 28 (Modifiche all’articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle attribuzioni dell’esperto di radioprotezione) del D.Lgs. 203/2022: al comma 7 del D.Lgs. 101/2020 le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4, 5 e 6».

 

Riprendiamo, comunque, alcune indicazioni dell’articolo 130 (comma 1).

 

L’esperto di radioprotezione, “nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:

  1. effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’art. 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
  2. effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
    1. procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;
    2. effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
    3. esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
    4. effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
    5. effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’art. 155;
  3. effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
  4. procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
  5. verifica che il personale di cui all’art. 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
  6. svolge l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
  7. assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
    1. nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
    2. nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
    3. nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
    4. nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
    5. nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
    6. nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
    7. nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
    8. nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;
    9. nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento”.

 

Inoltre (comma 2) “nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l’esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:

    1. svolge l’attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
    2. fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all’ottimizzazione della protezione dei lavoratori”.

 

Decreti 101/2020 e 203/2022: l’abilitazione degli esperti di radioprotezione

Veniamo invece ad alcune delle novità dell’articolo 129 del D.Lgs. 101/2020, relativamente all’abilitazione degli esperti di radioprotezione, secondo le modifiche operate dall’articolo 27 del D.Lgs. 203/2022.

 

Dopo aver segnalato che l’articolo 27 ha soppresso la lettera f) del comma 4, riportiamo l’articolo 129 come modificato (in grassetto segnaliamo le modifiche operate dal D.Lgs. 203/2022).

 

Si indica che (comma 1) “presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l’elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono iscritti d’ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell’elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell’art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230”.

 

E l’elenco degli esperti di radioprotezione (comma 2) è ripartito “secondo i seguenti gradi di abilitazione:

  1. abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
  2. abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
  3. abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’art. 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie;
  4. abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all’art. 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) , b) e c)” .

 

3. “L’abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore. L’abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d), comprende tutte le altre abilitazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l’iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;
  2. previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo grado sanitario e il terzo grado;
  3. previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
  4. aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da università, albi professionali, associazioni scientifiche o associazioni di categoria professionale che operano in ambito di radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
  5. previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
  6. (soppresso);
  7. indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;
  8. previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
    1. due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    2. un componente designato dal Ministero della salute;
    3. un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
    4. un componente designato dall’INAIL;
    5. un componente designato dal Ministero dell’Università;
    6. due componenti designati dall’ISIN;

fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  1. definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;

l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;

m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita”.

 

Infine il comma 5 che indica che “sino all’emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI”, decreto che è stato già emanato (Decreto del 9 agosto 2022) in attuazione dell'articolo 129, comma 4, del D.Lgs. 101/2020.

 

Decreti 101/2020 e 203/2022: l’articolo 131 e l’individuo rappresentativo

Segnaliamo, infine, anche una modifica all’articolo 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti) per correggere un refuso. Infatti la locuzione "gli individui dei gruppi di riferimento" andava sostituita con l'espressione "l'individuo rappresentativo", che figura fra le definizioni dell'articolo 7 (l’individuo rappresentativo è “la persona che riceve una dose rappresentativa di quella degli individui maggiormente esposti nella popolazione, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare”).

 

Riprendiamo, in conclusione, il comma 1 dell’articolo 131 del D.Lgs. 101/2020 (in grassetto le modifiche).

 

“In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione “indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:

a) l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;

b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;

c) la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale;

d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;

e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per l’individuo rappresentativo, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c)”.

 

  1. comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare e i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;
  2. indicano accorgimenti al fine di prevenire inconvenienti e incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
  3. forniscono indicazioni sull’attuazione delle specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate a impedire, in relazione alle caratteristiche della stessa, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi;
  4. sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui alla lettera b) .

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

 



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Rispondi Autore: Marco Bandini - likes: 0
16/05/2023 (12:32:06)
Un Perito Industriale iscritto al proprio albo puó concorrere all'abilitazione come esperto di radioprotezione? Grazie.

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