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Antincendio: indicazioni sull’aggiornamento obbligatorio
Roma, 1 Sett – PuntoSicuro in questi anni si è soffermato più volte sulle novità relative alla autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006, con particolare riferimento al Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139", decreto che introduce precise indicazioni sui requisiti per l’iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio, sui corsi di prevenzione incendi e sull’aggiornamento obbligatorio.
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Per rispondere ai dubbi e alle esigenze di chiarimento che su questo tema arrivano al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Dipartimento ha pubblicato, sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il documento “Autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006 (raccolta delle disposizioni ministeriali vigenti emanate)” che ci permette di soffermarci ulteriormente sull’argomento, approfondendo in particolare le regole e i requisiti dell’aggiornamento obbligatorio.
Ricordiamo innanzitutto, come indicato nell’articolo 2 del Decreto 5 agosto 2011, che i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, “nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio”.
Tuttavia il decreto sottolinea che, al di là dei requisiti indicati per l’iscrizione all’elenco, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 7), i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011), per coloro già iscritti a tale data. E dunque, in questo ultimo caso, entro la data del 27 agosto 2016. E in caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.
Per avere ulteriori e più dettagliate informazioni sull’aggiornamento obbligatorio possiamo fare riferimento alla Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012 “Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011”.
Un allegato della circolare si sofferma proprio su “Corsi e seminari di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’interno (D.M. 5 agosto 2011, art.7)”.
L’allegato ricorda quanto indicato dal D.M. 5 agosto 2011 riguardo ai corsi e seminari di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, e indica che i seminari “devono essere monotematici, a carattere informativo, senza limite al numero di partecipanti, avere una durata non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore. Per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non più del 30 % del monte ore complessivo previsto nei cinque anni”. I corsi invece “possono affrontare più argomenti ed essere articolati in moduli di non più di 4 ore, con un minimo di 2 e un massimo di 4 moduli per corso. Al fine del riconoscimento del monte ore, i corsi devono concludersi con il superamento di un test finale”.
I professionisti, nell'arco dei cinque anni, devono seguire corsi/seminari che trattino o approfondiscano uno o più dei seguenti argomenti, tenendo conto delle relative innovazioni tecnologiche e degli aggiornamenti normativi:
- “tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva;
- tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
- verifiche e manutenzione di prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- procedimenti di prevenzione incendi;
- approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza;
- regole tecniche di prevenzione incendi;
- argomenti di prevenzione incendi su specifiche esigenze o contingenze locali, da valutarsi di concerto con le strutture territoriali del C.N.VV.F”.
Inoltre i corsi/seminari frequentati nel quinquennio “devono essere il più possibile diversificati tra gli argomenti di cui sopra”. E “non può essere valutata, dall'Ordine o dal Collegio professionale, ai fini del raggiungimento delle 40 ore previste per la conferma dell’iscrizione negli elenchi, la partecipazione a moduli del corso base di specializzazione di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011, così come la ripetizione di un evento formativo di aggiornamento già frequentato, ovvero la partecipazione a corsi o seminari non in linea con i contenuti sopra indicati”. Infine, poiché “non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai corsi e/o seminari frequentati”, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza “devono essere predisposti, dal soggetto organizzatore, appositi sistemi di registrazione delle presenze”.
Anche un’altra circolare – la Circolare DCPREV prot. n. 1486 del 01 febbraio 2013 – affronta il tema dei “Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011”.
In particolare se con la precedente circolare n. 7213 si indicava una presenza massima di 40 unità nei corsi di aggiornamento, con la circolare n. 1486 si indica che “da un primo periodo di implementazione delle suddette nuove modalità di svolgimento dei corsi base e dei corsi e seminari di aggiornamento, è emersa la necessità, rappresentata dagli stessi organismi formatori, di poter ampliare il numero di partecipanti ai corsi in argomento, ad oggi limitato a 40 unità. Al riguardo, fermo restando l’obiettivo primario sotteso nella circolare in oggetto richiamata di fornire compiutamente tutti gli elementi conoscitivi necessari all’attività professionale nel settore della prevenzione incendi, si ritiene che il numero di discenti possa essere incrementato di 20 unità, verificando nel contempo, da parte del soggetto organizzatore, che sia garantita un’efficace interazione tra discenti e docenti”.
Ricordiamo, per concludere questo breve promemoria sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio, che il documento elaborato dal Dipartimento dei vigili del fuoco riporta il contenuto di varie disposizioni sul tema dell’autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno:
- Nota DCPREV prot. n. 12627 del 28/09/2011, D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Primi chiarimenti;
- Nota DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012: Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011;
- Circolare DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013: Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminali di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Ulteriori indicazioni;
- Circolare DCPREV prot. n. 11956 del 09/10/2014: Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali;
- Decreto Ministeriale Ministero dell'Interno Del 16/05/1986: Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- Circolare Ministeriale Ministero dell'Interno 30/09/1989 n. 24: Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi;
- Circolare Ministeriale Ministero dell'Interno 21/10/1992 n. 18: Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi;
- Sintesi delle Principali Disposizioni e Chiarimenti Forniti (codice di individuazione alfanumerico o di abilitazione, professionisti sospesi e/o radiati, aggiornamento dei dati in tempo reale, corsi di formazione, ...).
RTM
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Rispondi Autore: Ombretta Franchi - likes: 0 | 01/09/2015 (12:06:31) |
Articolo interessante. Peccato però che i suddetti corsi nel 2011 e 2012 erano pressoché inesistenti in quanto gli stessi devono essere approvati dal Comando. Personalmente nella mia zona, Brescia, sono riuscita a fare il primo corso valido solo dal 2013. Quindi non ho un quinquennio a disposizione per terminare le 40ore ma solo un triennio. Quest'anno grazie al collegio Geometri riuscirò a completare almeno il 50% delle ore previste. Speriamo che qualcuno ne tenga conto! |