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Le verifiche negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Roma, 4 Apr - Sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA) è stato pubblicato un documento di indirizzo tecnico sui temi della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Il documento, dal titolo “Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, si basa sui risultati delle attività di studio e ricerca sulle verifiche ispettive dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Realizzato da un Gruppo di Lavoro costituito da ispettori dell’ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, il manuale è uno strumento operativo e dinamico di supporto, periodicamente aggiornato in relazione allo sviluppo normativo, al progresso delle conoscenze e della tecnica e al maturare dell’esperienza degli ispettori degli organi tecnici pubblici nell’attuazione della normativa “Seveso”.
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L’obiettivo principale della pubblicazione è quella di fornire ai tecnici che devono svolgere funzioni di verificatori ispettivi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante su tutto il territorio nazionale:
- “elementi di supporto e di approfondimento tecnico per lo svolgimento delle verifiche ispettive;
- criteri ed indirizzi tecnico-operativi per migliorare sia l’efficacia che l’efficienza nello svolgimento delle verifiche ispettive, assicurando l’aderenza alla Circolare ministeriale che ne disciplina attualmente lo svolgimento per gli stabilimenti di competenza statale (ex art. 8 del DLgs 334/99);
- un contributo all’armonizzazione delle attività di verifica sul territorio nazionale”.
In particolare partendo dall’analisi delle verifiche ispettive ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 334/99, il manuale ne descrive nel dettaglio: gli obiettivi, le fasi di pianificazione e preparazione, le tecniche, gli strumenti di conduzione e i diversi contenuti della verifica ispettiva.
Ci soffermiamo, in questa presentazione del manuale, su alcune indicazioni relative agli obiettivi delle verifiche.
Le verifiche ispettive “devono essere condotte allo scopo di valutare se i vari elementi di un sistema di gestione della sicurezza sono sviluppati ed attuati in maniera idonea a conseguire gli obiettivi di sicurezza prefissati dall’Azienda ed indicati nel documento di Politica redatto dal gestore”.
Se l’obiettivo principale della verifica ispettiva è “l’accertamento dell’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza”, gli obiettivi generali “fissati dalla normativa vigente sono i seguenti:
- la verifica della conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), ai contenuti richiesti dalle normative, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell’ambiente del 9 agosto 2000; l’ispettore dovrà pertanto verificare la struttura del sistema di gestione adottato assicurandosi che le indicazioni normative siano state considerate ed implementate quando applicabili e rilevanti (verifica di completezza);
- la verifica dell’adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze: dal punto di vista organizzativo e gestionale” (es.: funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni…) e dal punto di vista delle misure tecniche adottate.
Attraverso le verifiche ispettive è possibile verificare e definire le caratteristiche del sistema di gestione e individuare i punti critici del SGS e le eventuali misure correttive e migliorative che è necessario adottare affinché questo costituisca uno strumento efficace alla prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo.
Rimandandovi alla lettura del manuale riguardo agli altri possibili obiettivi specifici, ci soffermiamo infine sui criteri per la definizione delle frequenze delle verifiche.
Infatti l’art.25, comma 4, lettera a del D.lgs. 334/99 stabilisce “che le verifiche ispettive presso gli impianti a rischio di incidente rilevante devono essere programmate con una periodicità legata allavalutazione dei pericoli di incidente rilevante (in ogni caso annuale per gli stabilimenti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99)”.
Questi sono alcuni criteri di riferimento per la definizione delle periodicità e delle priorità del programma delle verifiche:
- “i risultati delle precedenti verifiche ispettive: se si sono individuate delle lacune importanti nell’implementazione del SGS sottoposto a verifica sarà necessario prendere in considerazione l’eventualità di aumentare la frequenza delle verifiche, rispetto a quella fissata dal piano generale;
-le eventuali modifiche impiantistiche o della struttura organizzativa nello stabilimento: nel caso in cui tali modifiche possano influenzare il mantenimento dell’efficacia del sistema di gestione della sicurezza implementato, sarà necessario procedere all’esecuzione di una ulteriore verifica ispettiva anche se non è trascorso il periodo di tempo stabilito dalla precedente pianificazione;
-le nuove conoscenze in materia di prevenzione o protezione dei rischi rilevanti: modifiche legislative o nuove acquisizioni sulla pericolosità delle sostanze o dei processi in termini di classificazione sia a livello nazionale/europeo sia in base ad indicazioni di enti internazionali autorevoli (ad esempio: EPA, HSE, AIChE, ISO, IARC, ecc.);
-l’accadimento di eventuali incidenti e quasi-incidenti: l’analisi degli incidenti, dei quasi incidenti e della gravità di questi eventi fornisce importanti indicazioni per la definizione della frequenza delle verifiche. Minore risulta il numero degli eventi accaduti e maggiore potrà essere l’intervallo temporale tra una visita all’impianto e l’altra, assegnando un peso maggiore alle situazioni in cui si sono verificati eventi di maggiore gravità, rispetto a quelle attività con maggiore frequenza media di incidenti e quasi-incidenti ma di minore entità”.
Inoltre a questi elementi - già indicati nelle bozze del D.M. ex art.25 del D.Lgs.334/99 – “è possibile aggiungere:
-il livello di rischio associato ai processi e alle tecnologie utilizzate: come criterio generale si può assumere quello di una maggiore frequenza delle verifiche per quelle attività in cui il livello di rischio desunto dai risultati delle attività istruttorie è più elevato;
-la maturità del SGS implementato dall’azienda: la frequenza potrà essere più elevata per quelle attività che hanno appena attuato il SGS o stanno modificando quello esistente - ad esempio stabilimenti nuovi o recentemente assoggettati alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti o che nel tempo hanno variato la loro classificazione in termini di rischio – (per esemplificare: da stabilimenti soggetti all’art. 6 a quelli soggetti all’art. 8, ecc.). Nel caso di stabilimenti con un SGS avviato e già a regime, infatti, è più probabile che questo sia meglio integrato con l’organizzazione aziendale, con le attività normalmente svolte all’interno dell’impianto e che sia stato ormai completamente recepito a tutti i livelli”.
Per concludere ricordiamo che il manuale è stato pubblicato insieme a diversi allegati:
Allegato A – La Banca dati Verifiche Ispettive sui SGS
Allegato B – Il rapporto conclusivo di ispezione
Allegato C – Esempio di Documento di Politica PIR
Allegato D – Cenni sulle Norme UNI 11226: Tecniche di valutazione del SGS e metodo a punteggio
Allegato E – Cenni sulle Norme UNI 10617, 10616 e 10672
Allegato F – Attività di vigilanza
Allegato G – Documenti e strumenti di supporto per le verifiche ispettive in stabilimenti
soggetti all’articolo 6 del D.lgs.334/99
Allegato H – Documenti e strumenti di supporto per la vigilanza in stabilimenti “articolo 5
comma 2”
Allegato I – Esempio di scheda di sicurezza
Allegato L – Risultanze delle attività svolte dagli ispettori ISPRA in ambito europeo
ISPRA, ARPA-APPA, “ Criteri ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, Delibera del Consiglio Federale – Seduta del 25 maggio 2011 – DOC. n. 06/11 (formato PDF, 2.95 MB).
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