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I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del DDL
Bari, 4 Lug - Sulla formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex d. lgs. 626/1994. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
I datori di lavoro RSPP già esonerati dal frequentare i corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94 pur non essendo tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del relativo accordo del 21/12/2011, devono comunque aggiornarsi secondo le modalità indicate al punto 7 dello stesso accordo. Dato che nel punto 7 è scritto che per questi datori di lavoro il primo termine per l’aggiornamento “si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”, si chiede, nel caso in cui ad esempio svolgano una attività a rischio basso, se tali datori di lavoro devono fare entro 24 mesi un corso di aggiornamento di 6 ore o un corso di 16 ore come previsto nel punto 5.
Risposta
Il caso particolare che riguarda la formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, e che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 è stato preso in considerazione rispettivamente nei punti 9 e 7 dell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro raggiunto nell’ambito della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 9 di tale Accordo, infatti, riguardante i crediti formativi:
“Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo”
e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, continuano ad essere esonerati anche dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole di cui al punto 5, fermo restando che tali datori di lavoro debbano comunque, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 81/2008, aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel punto 7 dello stesso Accordo.
Secondo tale ultimo punto 7 riguardante l’aggiornamento inoltre:
“L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”
e quindi i datori di lavoro di cui al quesito, alla pari di tutti gli altri datori di lavoro, hanno comunque l’obbligo di aggiornarsi con l’unica differenza che il termine entro il quale devono farlo non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi aggiornare entro tempi più brevi.
Ciò detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato i datori di lavoro di aziende a rischio basso che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e già esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94 sono tenuti a frequentare entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo e cioè entro l’11/1/2014 un corso di aggiornamento di 6 ore di cui al punto 7 e non di 16 ore, come ipotizzato da chi ha formulato il quesito, durata pari a quella della formazione base per i datori di lavoro di aziende a basso rischio di cui al punto 5.
Si fa presente, infatti, che l’espressione “l’aggiornamento si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5” che si legge nel punto 7 dell’Accordo fa riferimento esplicitamente ai contenutidelle “iniziative specifiche” che devono essere quelli di cui al punto 5 previsti per i datori di lavoro RSPP (giuridico, gestionale e di organizzazione della sicurezza, di individuazione e valutazione dei rischi, di formazione e consultazione dei lavoratori) affinché la partecipazione ad iniziative specifiche possa essere considerata equivalente all’aggiornamento secondo il nuovo Accordo, e non fa riferimento invece, così come dal lettore immaginato, alla durata delle “iniziative specifiche” stesse la quale non può che essere quella espressamente prevista nel punto 7 dell’Accordo (6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore per rischio alto).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Doris Fernholz - likes: 0 | 10/01/2014 (11:08:56) |
grazie per le informazioni che date, che non ho trovato sul sito del governo. Come al solito, ci sono leggi, provvedimenti, etc., ma manca la chiarezza sugli obblighi dei cittadini/ delle varie categorie. Questo tipo di burocrazia è estenuante. Cordiali saluti, Doris Fernholz |
Rispondi Autore: ROLANDO MARINI - likes: 0 | 24/10/2014 (11:15:12) |
una sola ulteriore domanda rispetto a quanto da Voi cosi' dettagliatamente scritto: ho effettuato il corso di responsabile della sicurezza nell'anno 2000 volevo sapere se è tuttora valido o se devo rifare il corso grazie per la vs cortesia e professionalita' cordiali saluti |