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I quesiti sul decreto 81: la verifica dell’idoneità delle imprese

 
 
Bari, 26 Ott – Sulla verifica tecnico professionale delle imprese affidatarie. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
E’ tenuto il committente di un cantiere temporaneo o mobile ad effettuare la verifica tecnico professionale di una impresa che deve effettuare una fornitura e che non utilizza in un cantiere personale, macchine o attrezzature proprie e se si con quali modalità?
 

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Risposta
Dopo il quesito sull’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) da parte delle imprese affidatarie che non siano anche imprese esecutrici e su come elaborare lo stesso in tal caso ecco un altro rompicapo contenuto nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i che riguarda comunque ancora le imprese affidatarie. La domanda questa volta verte sull’obbligo o meno da parte del committente di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese affidatarie anche nel caso in cui queste non abbiano personale che partecipi alla esecuzione delle opere in un cantiere temporaneo o mobile e che nello stesso non utilizzino macchine o attrezzature e se invece tale obbligo sussiste con quali modalità debba essere adempiuto. Il rompicapo ancora una volta è legato ad uno scoordinamento che si può riscontrare e che lo scrivente più volte ha avuto modo di mettere in evidenza fra le disposizioni contenute nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardanti i cantieri temporanei o mobili, e quelle generali riportate nel Titolo I dello stesso D. Lgs.
 
La risposta al quesito non può che essere positiva anche se c’è da ammettere che, per come sono state scritte le disposizioni di legge in materia, qualche perplessità sussiste. Come al solito, comunque, per giungere a delle conclusioni convincenti è però necessario partire dall’esame dei riferimenti normativi che riguardano l’argomento specifico.
   
L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è inserito nell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che con il comma 9 lettera a) ha stabilito che:
 
  “9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
    a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII
 
In tale articolo, come è possibile osservare, fra le imprese da verificare da parte del committente sono inserite anche le imprese affidatarie ed è stato inoltre precisato che la verifica stessa va fatta seguendo le modalità di cui all’Allegato XVII allo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il quale è stato disposto che:
 
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo”,
 
e, per quanto riguarda le imprese affidatarie, è stato precisato anche al punto 3 dello stesso Allegato che:
 
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2”.
 
Ora dalla lettura coordinata dei sopraindicati art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato VXII allo stesso decreto discende che nel caso in cui l’impresa affidataria non partecipi con proprio personale, mezzi ed attrezzature all’esecuzione delle opere, il committente non sarebbe tenuto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria nel caso in cui questa non fosse anche esecutrice ma non sembra che le cose stiano in questi termini se si fa una lettura dell’articolo in maniera sistematica e non strettamente letterale e se si rapporta quanto nello stesso indicato con quanto contenuto in altre disposizioni dello stesso decreto legislativo confrontando le quali emerge invece che il committente una verifica delle imprese affidatarie comunque debba in ogni caso effettuarla sia pure limitata al controllo della presenza di quei requisiti che tali imprese devono comunque possedere, indipendentemente dal fatto che partecipino o meno all’esecuzione delle opere in cantiere con proprio personale, mezzi ed attrezzature, quali ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (lettera a) ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (lettera c), che poi sono quegli elementi il cui possesso il legislatore con l’articolo 90 comma 9 lettera a) ha richiesto quanto meno per la verifica della idoneità delle imprese nei cantiere di modesta entità e cioè nei cantieri con un numero di uomini-giorno inferiore a 200, sempre che non comportino ovviamente rischi particolari di cui all’allegato XI dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. Circa l’obbligo da parte del committente, in particolare, di verificare che anche le imprese affidatarie fossero in possesso del DURC, ancorché non esecutrici, si è espresso in maniera favorevole anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 19/2010 del 9/6/2010 nel quale ha motivato il proprio parere sulla osservazione che almeno nella fase iniziale le imprese affidatarie sono le uniche che dovrebbero eseguire i lavori che poi possono anche subappaltare.
 
Un conforto sulla bontà della interpretazione di natura logica che lo scrivente suggerisce nella lettura dell'Allegato XVII deriva anche da quanto indicato nell’art. 26 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in merito agli obblighi che il committente, sia pure nella veste di datore di lavoro che riceve una ditta appaltatrice nella propria azienda, ha nei confronti delle imprese con le quali ha stipulato un contratto di appalto o d’opera o di somministrazione che sono appunto imprese affidatarie. Tale articolo 26, infatti, che si applica nell’ambito di tutte le attività con il comma 1 lettera a) impone analogamente al committente stesso di effettuare comunque una verifica di idoneità tecnico professionale attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e dell’autocertificazione da parte dell’impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in attesa che venga emanato il decreto di cui all’articolo 6 comma 8 lettera g) sul sistema di qualificazione delle imprese da parte della Commissione consultiva permanente alla quale il legislatore ha affidato il compito di farlo.
 
Una lettura dell’Allegato XVII differente da quella sopraindicata ed orientata nel senso che la verifica dell'idoneità tecnico professionale non debba essere richiesta se le imprese affidatarie non partecipino in cantiere alla esecuzione delle opere non è neanche accettabile se si rapporta quanto indicato nel punto 1. di tale Allegato XVII con quanto riportato nel punto 3. dello stesso Allegato, così come inserito con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 e secondo il quale:
 
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2
 
in quanto se così fosse si verificherebbe l'assurdo che una impresa affidataria, la cui idoneità tecnico professionale non è stata verificata dal committente, sia tenuta essa invece ad effettuarla nei confronti di altre imprese subappaltatrici alle quali ha a sua volta affidato tutto o parte dell’oggetto del contratto stipulato con il committente.
 
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato si ritiene in definitiva che in ogni caso le imprese affidatarie, siano esse esecutrici o meno, debbano dimostrare di possedere la idoneità tecnico professionale per eseguire i lavori o i servizi di cui al contratto esibendo la documentazione specificatamente prevista dalla legge e ciò anche in rispetto dello spirito generale delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale bisogna accertarsi che qualsiasi ditta appaltatrice debba essere idonea dal punto di vista sia tecnico professionale che amministrativo e debba essere in regola con le disposizioni di legge vigenti.
 
Per gli amanti, infine, della interpretazione letterale da dare alle disposizioni di cui al punto 1. dell’Allegato XVII, secondo la quale la verifica delle imprese affidatarie debba essere fatta solo se le stesse hanno personale, mezzi o attrezzature impegnate in cantiere, si ritiene opportuno fare osservare quanto anche indicato nel punto 01. dello stesso Allegato XVII, così come introdotto dal decreto correttivo, secondo il quale ogni impresa affidataria è tenuta ad individuare nella propria organizzazione uno o più soggetti “della propria impresa” al quale o ai quali affidare l’incarico di assolvere ai compiti di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008 posti a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria e cioè di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l’applicazione  delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al piano di sicurezza e di coordinamento, personale questo appartenente all'impresa che per assolvere appunto agli adempimenti di cui all'incarico affidatogli deve comunque frequentare il cantiere interessato. In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro nel sopracitato interpello  n. 19/2010 a supporto del proprio parere in base al quale anche le imprese affidatarie “ancorché non esecutrici” debbano attestare la loro idoneità tecnico professionale. Molto fondate appaiono quindi in definitiva le perplessità che sorgono nel leggere quel ’”ove utilizzino anche proprio personale” riportato nel punto 1. dell'Allegato XVII.
Un altro vero e proprio rompicapo.
 


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Rispondi Autore: Nello Marotta - likes: 0
26/10/2011 (11:54:37)
Leggendo questo interessantissimo commento di Porreca, mi sono posto la seguente domanda:
nel caso di un committente che non sia datore di lavoro appalti dei lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori
edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore autonomo, quali sono gli obblighi a carico del committente riguardo alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo?
Sembrerebbe che l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 si applichi solo nel caso di committenti che sia anche datori di lavoro e che l'art. 90 comma 9 lettera a) si applichi solo a lavori edili nei cantieri.
Qualcuno può chiarirmi questo punto? Grazie Nello Marotta
Rispondi Autore: Nello Marotta - likes: 0
26/10/2011 (13:37:07)
Leggendo questo interessantissimo commento di Porreca, mi sono posto la seguente domanda:
nel caso di un committente che non sia datore di lavoro appalti dei lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori
edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore autonomo, quali sono gli obblighi a carico del committente riguardo alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo?
Sembrerebbe che l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 si applichi solo nel caso di committenti che sia anche datori di lavoro e che l'art. 90 comma 9 lettera a) si applichi solo a lavori edili nei cantieri.
Qualcuno può chiarirmi questo punto? Grazie Nello Marotta
Rispondi Autore: Pietro Delrio - likes: 0
20/04/2023 (18:54:49)
Cosa rischia il CSE se l'impresa esecutrice non ha i requisiti previsti dall'allegato XVII e sta eseguendo i lavori all'interno del cantiere.

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