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I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei volontari
Bari, 23 Nov - Sulla sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni di volontariato. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano ai volontari e alle organizzazioni di volontariato? In particolare ai volontari della protezione civile quali lavoratori autonomi si applica solo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 o tutte le disposizioni del decreto stesso?
Risposta
Per rispondere al quesito occorre in premessa precisare che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, prende in considerazione due tipi di volontariato, uno, che per comodità definiremo nel seguito di tipo 1, che comprende le organizzazioni di volontariato della protezione civile ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco e nella cui tipologia rientrano anche le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991 n. 381, e l’altro gruppo definito di tipo 2 ai quali appartengono i volontari di cui alla legge 1/8/1991 n. 266.
Il D. Lgs. n. 81/2008 nella sua versione originaria allorquando con l’articolo 2 comma 1 lettera a) ha definito il lavoratore, ai fini ed agli effetti delle disposizioni ci cui al medesimo decreto legislativo, ha equiparato al lavoratore stesso oltre al socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società, l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seg. c.c., i tirocinanti formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, anche i volontari, come definiti dalla legge 266/91, i volontari del Corpo nazionale dei VV.F. e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile. Con il D. Lgs. n. 106/2009 sono state però successivamente apportate delle modificazioni alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, per quanto riguarda la definizione di lavoratore, dall’elenco dei soggetti equiparati come sopra indicato sono stati tolti sia i volontari come definiti dalla legge n. 266/1991 che i volontari che effettuano il servizio civile. Questi ultimi, però, e cioè i volontari di cui alla legge n. 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile sono stati con lo stesso articolo 3 comma 12 bis, primo periodo, equiparati ai lavoratori autonomi.
Prendendo in considerazione per primo le organizzazioni di volontariato del tipo 1 e cioè della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco nonché le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, si fa presente che il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 3, relativo al campo di applicazione ha stabilito con il comma 3 bis, così come introdotto dal decreto correttivo, che le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo vanno applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, modalità da individuare con un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno. A seguito di tale disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con il Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno ha emanato il Decreto 13 aprile 2011 contenente “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11/7/2011 e che entrerà in vigore a partire dal 7/1/2012.
Con il sopraindicato Decreto Interministeriale sono state indicate nell’art. 2 sul campo di applicazione alcune particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti da tale tipologia di volontari quali:
“a) la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) l’imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
d) la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte”.
Nell’art. 2 comma 2 dello stesso Decreto Interministeriale è stato anche precisato comunque che l'applicazione delle disposizioni del decreto stesso non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti propri di protezione civile mentre con l’art. 3 è stato ribadito che il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni, nell’ambito dei suoi interventi, è equiparato al lavoratore “fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”. Negli articoli 3 e 4 dello stesso Decreto è stato altresì precisato che, sempre ai fini dell'applicazione del decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato è tenuto a curare che ogni volontario riceva una formazione, una informazione ed un addestramento sulla base dei compiti dallo stesso svolti ed inoltre che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazioni, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. Per quanto riguarda poi la esposizione dei volontari ai rischi è stato stabilito con l’art. 5 che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico devono individuare i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
Per quanto riguarda invece la tutela della salute e sicurezza dei volontari del tipo 2 di cui alla legge 1/8/1991 n. 266 e i volontari che effettuano servizio civile, essendo stati esplicitamente gli stessi equiparati ai lavoratori autonomi, nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè gli stessi sono obbligati a:
a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle specifiche disposizioni dettate dal testo unico;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni dettate dal testo unico;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto,
avendo gli stessi la facoltà di:
a) di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni sulla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41;
b) di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Da quanto sopra detto emerge quindi che il volontario di cui alla legge n. 266/1991 ed i volontari che effettuano il servizio civile, essendo equiparati ai lavoratori autonomi, pur essendo comandati dalle proprie organizzazioni a prestare la loro attività sono comunque, come i lavoratori autonomi, soggetti obbligati ad autotutelarsi e cioè a tutelate la propria salute e sicurezza durante i loro interventi potendo di conseguenza essere soggetti in caso di inadempienza, come i lavoratori autonomi, all’applicazione delle relative sanzioni fissate dal D. Lgs. n. 81/2008.
In merito a tale ultima particolare situazione che si verrebbe a creare nel rapporto fra gli obblighi delle organizzazioni di volontariato e quelli dei volontari stessi il legislatore con il comma 12 bis dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 ha tenuto a precisare che le modalità di attuazione dell’autotutela dei volontari possono essere individuate con accordi tra il volontario stesso e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile. Lo stesso comma 12 bis ha infine preso in considerazione il caso in cui il volontario vada a svolgere la propria prestazione nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro stabilendo a carico di quest’ultimo dei precisi obblighi di sicurezza e cioè che “Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.
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Rispondi Autore: ALESSANDRA PRATI - likes: 0 | 22/05/2013 (19:35:28) |
se all'interno di un'associazione vi sono soci lavoratori (cioè che fanno attività istituzionali retribuite e non) è necessario eleggere RLS o nel caso del volontariato non sussiste la necessità? |
Rispondi Autore: Alberto Bezzi - likes: 0 | 07/05/2016 (22:28:15) |
volevo sapere se il corso HACCP lo devono fare solo il responsabile della cucina di una associazione di protezione civile (praticamente il cuoco, aiutocuoco)o anche chi manipola gli alimenti (magazziniere, cambusista, addetto alla distribuzione, addetti alla sala di ristorazione. Grazie |