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I quesiti sul decreto 81: come individuare il dirigente e il preposto
La domanda
Se in un organigramma della sicurezza e nel DVR ad esso collegato non sono individuati preposti e/o dirigenti per la sicurezza, la formazione deve esplicitare il percorso in caso di presenza delle figure sopra riportate? In caso di verifica di conformità legislativa (o meglio di applicazione degli obblighi del D.Lgs. 81/08) da quali elementi si potrebbe desumere la presenza di preposti e/o dirigenti e quindi la loro mancata formazione?
La risposta
L'Azienda deve obbligatoriamente indicare nel documento di valutazione dei rischi i preposti e i dirigenti (qualora presenti, tenendo conto che la legge all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga datori di lavoro e dirigenti a vigilare, su preposti e lavoratori; quindi qualora non vi siano, ad esempio, preposti dovrà nel DVR, il datore di lavoro, spiegare in che modo procede alla vigilanza sui lavoratori, di norma svolta dai preposti), che devono in precedenza essere stati individuati dal datore di lavoro e/o dai dirigenti, come da organigramma e anche in base ai compiti effettivamente svolti, tutto ai sensi di quanto segue, legge e giurisprudenza.
D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve (...) contenere: (...) d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; (...) |
Questo obbligo va coordinato con l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'obbligo di formazione, in particolare di dirigenti e preposti.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (...) 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della 1. formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (...) |
E' chiaro che è impossibile adempiere a tale obbligo se il DVR non li ha individuati, e non ha definito esattamente i loro compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il fondamentale principio di supremazia
Il principio della supremazia è un criterio comunemente utilizzato per individuare il dirigente (ma anche il preposto) in "chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94 [oggi D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lett. d) e 18], ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo" (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98), e rivelandosi così un effettivo dirigente (o preposto).
Una sentenza (Cass. Pen. Sez. IV 1/7/1992, Boano in Cass. Pen. 1994, pag. 388 n. 285) ha evidenziato nel modo più chiaro possibile che i dirigenti [e i preposti], in senso lato, sono da identificarsi nei soggetti preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, come i dirigenti tecnici o amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, e che devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle norme, controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore.
Il riferimento al principio dell’effettività ha portato la Cassazione (Cass. sez. IV 5/4/1994 n. 3484, Pozzati ed altro) a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma aziendale tale posizione, aveva di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro. In particolare si è ritenuto che "chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione, assume di fatto la mansione di dirigente, sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga svolto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, non potendo essere lasciato agli operai la scelta dello strumento da utilizzare".
La differenza tra dirigente e preposto può essere così sintetizzata, secondo Cass., sez. 4 pen., 1° giugno 2007, n. 21593: “Seppure in materia antinfortunistica debbano ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione tutti coloro che presiedono all'organizzazione del lavoro aziendale, è chiaro che per dirigenti si intendono i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente (essi rappresentano, dunque, l'alter ego del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti); i preposti sono, invece, coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva”.
La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche [datore di lavoro, dirigenti e preposti] “va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante” (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).
Il tutto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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Rispondi Autore: Gaetano Russo - likes: 0 | 22/01/2014 (18:16:05) |
Buonasera, per essere individuato come proposto, il lavoratore, deve coordinare un numero minimo di colleghi? (ad esempio 2). Inoltre, è preposto chi svolge sistematicamente questo ruolo o è preposto anche chi, facendo un intervento esterno con un collega, si trova in quel momento a prendere decisioni che coinvolgano il lavoro di entrambi?. Grazie |
Rispondi Autore: Anna Sinico - likes: 0 | 23/01/2014 (16:06:13) |
Visto che l'individuazione del dirigente e del preposto prevenzionistico è sempre stata complicata, a mio avviso, soprattutto nelle piccole realtà, da questo articolo mi sembra di intuire che quello che differenzia maggiormente il preposto, dal dirigente è che quest'ultimo ha potere decisionale e di spesa, mentre il preposto no. Nei casi di S.n.c. o S.a.s in cui a uno dei soci viene conferito il ruolo di datore di lavoro, agli altri soci potrebbe essere di fatto imputato il ruolo di dirigente prevenzionistico? |
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo - likes: 0 | 23/01/2014 (18:24:08) |
Eg Avv Dubini Nel caso della mia Azienda Ospedaliera abbiamo implementato il regolamento Aziendale della sicurezza per chiarire i ruoli e responsabilità. Nel documento il Datore di lavoro è ovviamente il Direttore Generale della stessa mentre i Dirigenti sono stati individuati il Direttore Sanitario Aziendale e i due Direttori Sanitari di Presidio per il fatto che possono impartire disposizioni alle Unità Operative in materia igienico organizzativa e quindi anche sulla sicurezza. Preposti sono stati individuati i Direttori delle UUOO (ex Primari),i Capo Sala e i Capo Tecnici per le rispettive competenze. Non siamo però riusciti a collocare i Direttori di Dipartimento che pur essendo al vertice delle UU.OO. afferenti allo specifico Dipartimento non hanno potere di vigilanza a controllo sulle UU.OO. del Dipartimento ma svolgono piuttosto un compito di coordinamento. Mancando quindi di tale potere (vigilanza e ispezione) non siamo riusciti ad individuare un ruolo certo dei Direttori di Dipartimento ai fini della sicurezza. Le cosa ne pensa di quanto sopra? Cordiali saluti |
Rispondi Autore: Francesco Cavallo - likes: 0 | 27/01/2014 (09:27:32) |
Buongiorno, avrei un altro quesito da porvi. Lavoro in un'azienda di progettazione e sviluppo HW/SW. Circa il 50% dei colleghi collabora con p.iva e alcuni di essi hanno ufficialmente ricevuto l'incarico di coordinare un gruppo di softwaristi che tuttavia seguono le direttive della Direzione Tencica. Come mi devo comportare nei loro confronti? Sono tenuti alla formazione obbligatoria in quanto preposti? Inoltre avrei un altro quesito. Sempre nell mia azienda, i membri del CDA (anch'essi con p.Iva) sono anche rispettivamente Direttore tecnico, acquisti, vendite e e produzione.Nei loro confronti è obbligatoria la formazione per Dirigenti? |
Rispondi Autore: Loris - likes: 0 | 27/01/2014 (15:45:45) |
Buongiorno Avvocato, è chiarissima la descrizione dei ruoli, grazie anche alle sentenze riportate. Ma il mio dubbio è: un dipendente di una società X, può configurarsi come dirigente di un dipendente di una società Y? NB: le due società appartengono alla stessa proprietà. Alle dipendenze di Y ci sono solo operativi. Le funzioni dirigenziali sono alle dipendenze solo di X, la quale ha un "contratto di servizio" con la società Y. In sostanza tutte le figure dirigenziali lavorano in X e DI FATTO sono dirigenti per i lavoratori di Y. Ma è così anche a livello giurisprudenziale? |
Rispondi Autore: Claudio Gardinal - likes: 0 | 29/01/2014 (09:40:29) |
Buongiorno. In una realtà di 10 persone il dipendente che ha l'incarico di manutentore delle macchine, che svolge le funzioni di rspp e addetto antincendio, può svolgere anche le funzioni di preposto? Non ci sono conflitti tra le cariche? Il dipendente in oggetto (io) è remunerato solo per la funzione di manutentore. Grazie per la risposta |