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Indicazioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti

 Indicazioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti

Gli Accordi Stato Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I corsi di formazione per il preposto e il dirigente devono essere conclusi entro l’11 luglio 2013. Crediti formativi, organizzazione e metodologia didattica.

 
Firenze, 28 Giu – Per poter erogare in modo adeguato e efficace la formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario conoscere bene la normativa, le intese e gli accordi che si sono susseguiti in questi anni attuando quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008. Ad esempio è importante ricordare le scadenze contenute nella normativa, come quella imminente che riguarda dirigenti e preposti.
Infatti con riferimento a quanto richiesto dall’ Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segnaliamo che il termine per la formazione di preposti e dirigenti è l'11 luglio 2013 (mentre il termine per la formazione dei lavoratori era l'11 gennaio scorso).
 
A questo proposito sul sito dell' ASL 10 di Firenze si indica che, nell’ambito dell’aggiornamento collettivo del personale del settore PISLL del Dipartimento di Prevenzione, il 15 aprile 2103 si è tenuto un seminario in materia di accordi Stato-Regioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
Una delle relazioni presentate – “Accordi Stato Regioni: formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” a cura di Amerigo Bianchi (Dip.Prev. ASL 10 Firenze) - si è occupata dei vari Accordi Stato-Regioni con riferimento alle modalità, ai contesti e alle procedure per la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e del datore di lavoro che vuole avvalersi della facoltà, laddove previsto, di svolgere le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione. Senza dimenticare anche i contenuti del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore.
 
L’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per quanto attiene la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione, l'aggiornamento della formazione obbligatoria di lavoratrici e lavoratori.
E “l’applicazione dei contenuti per la formazione dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione” dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. E nel caso “venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”. La relazione ricorda inoltre il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
 
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, è arricchito da alcune pratiche  rappresentazione grafiche che indicano la quantità di ore necessarie per la formazione generale e specifica.
Si ricorda che la formazione del preposto “comprende quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e ruolo di preposizione esercitato in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, mentre laformazione dei dirigenti “sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori”. 
 
Riguardo all’avvio dei percorsi formativi si indica che: 
- “i lavoratori di nuova assunzione (lavoratori, preposti e dirigenti) devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Se non risulta possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”;
- “i corsi di formazione per il preposto e per il dirigente (già assunti all’11/1/2012) conformi alle disposizioni dell’accordo devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo”. E dunque entro la data che abbiamo indicato a inizio articolo: l’11 luglio 2013.
 
In merito all’organizzazione didattica, per ciascun corso dovrà essere previsto: 
- “il soggetto organizzatore, il quale può essere anche il datore di lavoro; 
- un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- il n° massimo di partecipanti pari a 35 unità; 
- il registro di presenza dei partecipanti”.
Inoltre la declinazione dei contenuti dovrà tener presente:  
- “le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua;  
- la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro”. 
 
La metodologia didattica dovrà poi essere incentrata su “un approccio interattivo con la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”.
Si dovrà: 
- “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni;
- favorire metodologie basate sul problem solving applicate a simulazioni e situazioni di contesto;
- prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche in contesto lavorativo”. 
 
Veniamo ai crediti formativi.
Per il lavoratore il modulo di Formazione Generale, una volta fatta o riconosciuta, costituisce credito formativo permanente, mentre il modulo Formazione Specifica costituisce credito formativo “in occasione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo per il quale è stata fatta formazione”.
Non costituisce credito formativo in caso di:
- “nuovo rapporto di lavoro in azienda di diverso settore dal precedente;
- trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuovi prodotti chimici”.
La Formazione Particolare Aggiuntiva per il preposto costituisce “credito formativo permanente, salvo i casi in cui si determina una modifica nel suo rapporto di preposizione (stessa azienda/rapporto di preposizione invariato: il credito è permanente; stessa azienda o altra azienda con una diversa organizzazione del rapporto di preposizione: non riconoscimento del credito).  La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
 
Rimandando i lettori alla lettura dell’intervento in riferimento ai contenuti relativi ad altri Accordi (formazione del datore di lavoro che vuole avvalersi della facoltà di svolgere le funzioni di SPP; qualificazione dei formatori), concludiamo riportando alcune informazioni sul riconoscimento della formazione di preposti e dirigenti.


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Sottolineando che il Datore di Lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa o riconosciuta ed eventualmente integrarla con riferimento alle risultanze della VDR, si indica che “non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori (generale, specifica), i preposti (aggiuntiva), i dirigenti, per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012 o all’11 gennaio 2013 per quelli pianificati), una formazione nel rispetto delle previsioni normative (626/94; DM 16/1/1997; 81/08) e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, in termini di: contenuti, modalità di svolgimento”. 
Non sono infine tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti per i quali i Datori di Lavoro dimostrino “di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo (11 gennaio 2012), una formazione con contenuti conformi o:
- all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 (16 ore);
- a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006 (28 ore).
 
Riguardo ai crediti formativi citiamo poi la recente la norma contenuta nel decreto legge 69/2013. In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.
All'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dopo il comma 14 è inserito il nuovo comma  14-bis: in tutti i casi di formazione ed  aggiornamento,  previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,  lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e' riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
 
Ricordiamo infine il recente recepimento da parte della Regione Toscana degli Accordi Stato - Regioni sulla formazione dei lavoratori e dei preposti, approvati con Delibera n° 324 del 6 maggio 2013 “Recepimento Accordo Stato - Regioni n°221 del 21/12/2011 ex art.37 del D.Lgs. 81/08. Individuazione criteri per l'approvazione dei progetti sperimentali che prevedono l'uso di modalità di apprendimento E-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti”.   
 
 
Gli atti del seminario, pubblicati sul sito dell' ASL 10 di Firenze
 
- “ Accordi Stato Regioni: formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi (Dip.Prev. ASL 10 Firenze) (formato PDF, 1.02 MB);
- “ Formazione: vigilanza & controllo”, a cura del Dott. Pristera (formato PDF, 212 kB).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto



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