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Aggregati recuperati e coperture di discarica: i chiarimenti del MASE
L'evoluzione della disciplina in materia di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C&D) solleva complessi interrogativi operativi per le stazioni appaltanti, i gestori di impianti e gli operatori della gestione rifiuti.
Un recente chiarimento fornito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in risposta all'istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 presentata dall'Unione dei Comuni Misa-Nevola (AN), affronta il tema dell'ammissibilità degli aggregati riciclati per la realizzazione della copertura giornaliera delle discariche per rifiuti urbani alla luce del DM 28 giugno 2024, n. 127 (regolamento End of Waste per i rifiuti inerti).
Il quesito dell'Unione dei Comuni Misa-Nevola
L’istanza presentata ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 mirava a chiarire l'ambito applicativo del DM 127/2024, che disciplina i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. In particolare, il quesito chiedeva se gli aggregati recuperati secondo le procedure semplificate dell'Allegato 1 del citato DM potessero essere impiegati nell'esercizio operativo di una discarica di rifiuti non pericolosi per lo strato di copertura giornaliera dei rifiuti abbancati.
Nella richiesta si chiedeva specificamente:
"se tra gli utilizzi ammessi di cui all'Allegato 1 del DM 28 giugno 2024, n. 127 possa rientrare anche l'impiego di aggregati recuperati destinati alla copertura giornaliera dei rifiuti stoccati nelle discariche per rifiuti urbani, ovvero se tale specifica operazione debba rimanere assoggettata al regime autorizzatorio ordinario o di caso in caso ex art. 208 o art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006."
Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che l'Allegato 1 al DM 127/2024 elenca in modo tassativo le destinazioni d'uso degli aggregati recuperati (tra cui opere stradali, rilevati, sottofondi ed elementi strutturali o accessori), senza menzionare espressamente la "copertura giornaliera" degli specchi di discarica.
Il quadro normativo di riferimento: DM 127/2024, D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 36/2003
Il quadro giuridico ed esecutivo entro cui si colloca la risposta ministeriale si fonda su tre pilastri normativi principali:
Articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale): definisce le condizioni generali affinché un rifiuto cessi di essere tale, rimandando a decreti ministeriali specifici per la fissazione dei criteri dettagliati.
DM 28 giugno 2024, n. 127: nuovo regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36: attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che regolamenta i requisiti tecnici e le modalità gestionali dell'impianto di smaltimento, inclusi gli strati di gestione giornaliera e la copertura finale.
L'operazione di copertura giornaliera risponde a precise esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente previste dal D.Lgs. 36/2003: impedisce la dispersione dei rifiuti leggeri a causa del vento, riduce le emissioni odorigene, contrasta la proliferazione di insetti e volatili e limita l'infiltrazione delle acque meteoriche nella massa dei rifiuti.
La posizione del Ministero: perimetro dell'Allegato 1 ed autorizzazioni case by case
La Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche (DG ECB) del MASE ha analizzato la conformità dell'uso richiesto rispetto agli scopi contemplati dal DM 127/2024.
Il Ministero ha precisato che gli usi degli aggregati recuperati contemplati nell'Allegato 1 del DM 127/2024 costituiscono un elenco tassativo ed esaustivo. Nel parere del MASE viene specificato che:
"L'elenco degli scopi specifici di cui all'Allegato 1 al DM n. 127/2024 individua espressamente le sole destinazioni d'uso per le quali si perfeziona la cessazione della qualifica di rifiuto in procedura semplificata. La copertura giornaliera delle discariche per rifiuti non è ricompresa tra le destinazioni d'uso individuate dal citato Allegato 1."
Di conseguenza, il Ministero ha chiarito la differenza tra le diverse fattispecie operative:
Procedura regolamentata dal DM 127/2024: non è applicabile direttamente per la sola ed esclusiva funzione di "copertura giornaliera", non rientrando questa tra gli scopi espressamente previsti dal decreto per l'End of Waste automatizzato o standardizzato.
Autorizzazione ordinaria/singola (Caso per Caso): laddove si intenda utilizzare un rifiuto inerte recuperato per la copertura giornaliera di una discarica, e tale uso non sia riconducibile agli scopi specifici dell'Allegato 1, l'operazione non può avvalersi della dichiarazione di conformità automatica del DM 127/2024. In questi casi trova applicazione la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 208 (o art. 214/216 se pertinente) ovvero l'adozione di un titolo End of Waste case by case ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, previa valutazione dell'autorità competente e parere vincolante dell'ARPA/ISPRA.
Il MASE ha tuttavia sottolineato una fondamentale distinzione d'uso: qualora il materiale recuperato sia impiegato nella discarica per svolgere funzioni ingegneristiche e strutturali ben definite (es. strati drenanti, trincee di captazione, sottofondi per piste di servizio interne o strati accessori anticapillari), e tali usi rientrino formalmente nelle definizioni tecniche dell'Allegato 1 del DM 127/2024, l'End of Waste ex DM 127/2024 si considera utilmente perfezionato, anche se il materiale assume secondariamente una funzione di copertura.
Ripercussioni operative per HSE Manager, RSPP e gestori di impianto
La pronuncia del MASE fornisce indicazioni fondamentali per l'adeguamento dei modelli gestionali degli impianti di smaltimento e di recupero:
Verifica delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA): I gestori delle discariche devono verificare accuratamente le prescrizioni del proprio provvedimento autorizzativo (AIA o ex art. 208). L'utilizzo di aggregati riciclati per la copertura giornaliera deve essere espressamente previste dalle indicazioni gestionali approvate dall'Autorità competente.
Evitare usi impropri del DM 127/2024: Non è consentito qualificare come "End of Waste ex DM 127/2024" un aggregato destinato all'esclusivo spandimento per la sola copertura giornaliera anti-spolvero o anti-odore, qualora l'operazione non soddisfi le specifiche tecniche di un'opera civile o ingegneristica autorizzata.
Responsabilità del produttore e del destinatario: L'RSPP e l'HSE Manager del sito di recupero debbono prestare massima attenzione alla compilazione della Dichiarazione di Conformità (DDC), garantendo che la destinazione finale dichiarata corrisponda rigorosamente a uno degli impieghi previsti dall'Allegato 1 del regolamento ministeriale.
MASE - Quesito nr 43546 del 26.02.2026, risposta ad interpello nr 168265 del 5 agosto 2026 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 - Chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024, n. 127, relativamente all’utilizzo degli aggregati recuperati per la copertura “giornaliera” di discariche per rifiuti urbani.
RXY
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