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RENTRI: cancellazione obbligatoria entro il 30 marzo
Come già anticipato in un precedente articolo, il portale RENTRI ha comunicato che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale, secondo le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, devono inoltrare una richiesta di cancellazione entro il primo trimestre del 2026. La scadenza e le categorie interessate erano già state illustrate in RENTRI: scadenze e obblighi per il FIR digitale e le categorie escluse.
Scadenza per la pratica di cancellazione
A seguito della pubblicazione della Legge n. 199/2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, che ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, i soggetti esclusi dall’iscrizione devono trasmettere la pratica di cancellazione tramite il portale RENTRI entro il 30 marzo 2026.
Effetti e modalità della cancellazione
RENTRI chiarisce che la cancellazione richiesta dai soggetti esclusi produce effetto immediato, poiché non rientra nelle ipotesi “ordinarie” disciplinate dall’art. 12, commi 6 e 7, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che regolano invece la cancellazione volontaria o quella per perdita dei requisiti nell’anno solare precedente (con efficacia dall’anno successivo).
Se la domanda di cancellazione viene presentata dopo il 30 marzo 2026, si applicano le regole generali dell’art. 12 del D.M. 59/2023: l’effetto della cancellazione decorrerà dall’anno solare successivo anziché immediatamente.
È inoltre precisato che non sono previsti rimborsi per contributi o diritti già versati.
Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
La Legge 199/2025, sostituendo il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, individua quali operatori devono iscriversi al Registro elettronico nazionale:
Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o operano come commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, per i rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione:
- Consorzi o sistemi di gestione, in forma individuale o collettiva, ai sensi dell’art. 237, comma 1;
- Produttori di rifiuti soggetti alle disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6.
Soggetti ricadenti nell’art. 190, comma 5
- Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con volume d’affari annuo ≤ 8.000 €;
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti (già precedentemente esclusi).
Gli operatori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti rimangono obbligati solo quando operano in qualità di produttori.
Soggetti ricadenti nell’art. 190, comma 6
- Imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati (EER 18.01.03*);
- Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati come ente o impresa.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, se già iscritti, dovranno presentare la pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI. In caso contrario, saranno considerati iscritti volontariamente al Registro.
Come effettuare la cancellazione dal RENTRI?
1. Accedere al portale RENTRI
- Collegarsi al sito ufficiale del Registro Elettronico Nazionale per il Trattamento dei Rifiuti (RENTRI).
- Effettuare il login tramite le credenziali dell’operatore o tramite SPID/CIE/CNS se previsto.
2. Accedere all’area operatori
- Dal menù principale, selezionare “Area Operatori” o la sezione dedicata alla gestione delle iscrizioni.
- Verificare il proprio profilo e i dati registrati, accertandosi che l’iscrizione corrisponda alla categoria ora esclusa dall’obbligo.
3. Avviare la pratica di cancellazione
- Nella sezione “Cancellazione iscrizione”, scegliere il tipo di richiesta corrispondente all’esclusione normativa (Legge 199/2025, comma 3-bis art. 188-bis D.Lgs. 152/2006).
- Compilare il modulo elettronico indicando i dati richiesti, come:
- ragione sociale / nome operatore
- codice fiscale / partita IVA
- categoria di esclusione (art. 190 comma 5 o 6, art. 237 comma 1, ecc.)
4. Allegare eventuale documentazione
- Allegare eventuali documenti richiesti per dimostrare l’appartenenza alle categorie escluse (ad esempio: certificazioni di impresa agricola, codice ATECO, documentazione interna).
5. Controllo e invio della pratica
- Verificare attentamente tutti i dati inseriti.
- Inviare la pratica tramite il portale.
- Una volta inviata correttamente, la cancellazione avrà effetto immediato se la domanda è presentata entro il 30 marzo 2026, come previsto dalla Legge 199/2025.
6. Ricevuta e conferma
- Dopo l’invio, il portale genererà una ricevuta elettronica o un PDF di conferma della cancellazione.
- Conservare la ricevuta come prova dell’avvenuta cancellazione, utile in caso di verifiche o controlli futuri.
Nota importante
- Se la pratica viene inviata dopo il 30 marzo 2026, la cancellazione seguirà le regole ordinarie dell’art. 12 del D.M. 59/2023, con effetto dall’anno solare successivo.
- Non è previsto alcun rimborso dei contributi o dei diritti già versati.
Federica Gozzini
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