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Sicurezza antincendio: al via l'obbligo di qualifica per i tecnici manutentori
Il quadro normativo e il termine della fase transitoria
La gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro si appresta a raggiungere un passaggio determinante per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e la corretta manutenzione dei presidi di protezione. Il 25 settembre 2026 scade infatti il periodo transitorio relativo all'applicazione dei nuovi requisiti professionali per i tecnici manutentori antincendio, introdotti dal Decreto del Ministero dell'Interno 1° settembre 2021 (noto come "Decreto Controlli").
Il D.M. 1° settembre 2021 ha dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ridefinendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di protezione antincendio e abrogando le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 per le parti relative ai controlli.
Il percorso di piena entrata in vigore del sistema di qualificazione ha subito nel tempo diversi differimenti, attuati per consentire l'adeguamento delle strutture d'esame e l'espletamento delle prove di valutazione per l'elevato numero di operatori attivi nel settore. Da ultimo, il D.M. 15 luglio 2025 ha modificato l'articolo 6 del Decreto Controlli, fissando in modo definitivo al 25 settembre 2026 il termine della proroga. A partire dal 26 settembre 2026, le operazioni di controllo, verifica e manutenzione potranno essere svolte ed eseguite esclusivamente da personale in possesso della qualifica formale di Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato (TMQ).
Il profilo del Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato (TMQ)
L'Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 individua i compiti, le conoscenze, le abilità e le competenze che caratterizzano la figura del Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato. Il TMQ è definito come la persona fisica che possiede i requisiti tecnico-professionali necessari per effettuare gli interventi di controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui presidi antincendio.
La normativa articola la qualificazione in funzione delle diverse tipologie di impianti e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro:
Estintori di incendio portatili e carrellati (regolati dalla norma tecnica UNI 9994-1);
Reti di idranti e naspi (con riferimento alle norme UNI 10779 e UNI EN 671-3);
Sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo e calore (SENFC e SEFFC) (norme serie UNI 9494 e UNI EN 12101);
Sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio (IRAI) (norma UNI 9795 e serie UNI 11224);
Impianti di spegnimento automatici e manuali ad acqua, gas, schiuma o polvere (norme UNI EN 12845, UNI 11584 e serie UNI EN 15004).
Per ciascun settore d'intervento, il manutentore deve essere in grado di verificare la conformità formale dei componenti, eseguire le prove prestazionali di funzionamento ed effettuare gli interventi di ripristino o sostituzione necessari secondo le istruzioni del fabbricante e le relative norme di buona tecnica.
Modalità di qualificazione ed espletamento delle prove d'esame
L'attestazione della qualifica avviene a seguito del superamento di un iter valutativo svolto con la partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il D.M. 1° settembre 2021 prevede due modalità distinte per l'accesso all'esame di valutazione:
1. Percorso formativo ordinario
I soggetti che intendono acquisire la qualifica senza una pregressa esperienza lavorativa qualificata devono frequentare un corso di formazione specifico, erogato da soggetti formatori autorizzati. I percorsi formativi prevedono una parte teorica e una consistente parte pratica con durata variabile in base alla tipologia di impianto gestito. Al termine della formazione, il candidato sostiene l'esame che si articola in:
Prova scritta: test a risposte multiple finalizzato ad accertare la conoscenza teorica delle norme tecniche, della legislazione di sicurezza e della meccanica dei presidi;
Prova orale: colloquio approfondito sull'analisi delle criticità operative, sulla gestione della documentazione e sulle norme di prevenzione degli infortuni durante le attività di manutenzione;
Prova pratica: esecuzione diretta di interventi tecnici di controllo e manutenzione su impianti o simulatori dedicati, con identificazione e risoluzione delle anomalie riscontrate.
2. Valutazione diretta per tecnici esperti (regime transitorio)
L'Allegato II stabilisce che i tecnici manutentori che dimostrino un'esperienza lavorativa continuativa nel settore della manutenzione antincendio di almeno tre anni (maturata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto) possono essere ammessi direttamente alle prove di valutazione senza l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione base. Tali candidati devono comunque sostenere e superare la prova scritta, la prova orale e la prova pratica d'esame per ottenere l'attestato abilitante.
Risvolti operativi e responsabilità per Datori di Lavoro, RSPP e HSE Manager
La piena operatività dei requisiti professionali del manutentore dal 25 settembre 2026 produce diretti effetti giuridici e gestionali nell'ambito dell'organizzazione aziendale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qualifica dei fornitori e idoneità tecnico-professionale (Art. 26, D.Lgs. 81/2008)
Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. Dal 26 settembre 2026, l'attività di verifica non potrà limitarsi all'acquisizione del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ma dovrà necessariamente comprendere la verifica del possesso dell'attestato di qualifica ex D.M. 1° settembre 2021 per tutti gli operatori fisici impiegati nelle attività manutentive presso la sede dell'azienda.
Regolare manutenzione e sanzioni (Art. 64 e Art. 55, D.Lgs. 81/2008)
L'articolo 64, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di assicurare che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti di protezione siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica. L'affidamento di operazioni di controllo e manutenzione a personale o ditte non in possesso della qualifica prescritta per legge integra la violazione di tale obbligo, esponendo il Datore di Lavoro e i Dirigenti delegati alle sanzioni previste dall'articolo 55 del medesimo testo unico (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
Compilazione e tenuta del Registro dei Controlli Antincendio
L'articolo 3 del D.M. 1° settembre 2021 riconferma l'obbligo di predisposizione e aggiornamento del Registro dei Controlli Antincendio. Tutte le operazioni svolte sui sistemi e sulle attrezzature devono essere annotate su tale registro, sottoscritto dal Tecnico Manutentore Qualificato. I verbali redatti o firmati da soggetti privi dell'attestazione non avranno valore legale di conformità rispetto agli obblighi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e dal D.Lgs. 81/2008.
Indicazioni pratiche per la gestione della fase transitoria
In vista del termine del 25 settembre 2026, si raccomanda ai Datori di Lavoro, agli RSPP e ai Responsabili degli Acquisti di adottare tempestivamente le seguenti misure organizzative:
Monitoraggio dei fornitori attuali: inoltrare formale richiesta di informazione alle ditte esterne che erogano i servizi di manutenzione antincendio per verificare lo stato di avanzamento dell'iter di qualificazione dei propri dipendenti;
Aggiornamento dei capitolati d'appalto: inserire nei contratti di manutenzione di nuova stipula clausole contrattuali trasparenti che vincolino l'efficacia del contratto e la liquidazione delle fatture all'intervento esclusivo di Tecnici Manutentori Antincendio Qualificati;
Pianificazione della formazione interna: per le aziende strutturate che eseguono le attività manutentive mediante personale dipendente interno, completare entro la scadenza normativamente prevista le domande di iscrizione ed esame presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.
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