Discariche abusive e videosorveglianza: le regole da rispettare
In molti comuni italiani, già da tempo, sono in uso delle telecamere di sorveglianza, che vengono utilizzate per tenere sotto controllo le aree, dove cittadini ed enti assai maleducati scaricano abusivamente rifiuti.
Un’evidente caratteristica di queste telecamere è che esse devono essere nascoste e spesso vengono camuffate con raffinati artifizi, come ad esempio un nido di uccelli.
Le telecamere sono alimentate a batteria e vengono spostate spesso, proprio per rendere più incisiva l’attività deterrente.
Ciò non toglie che le pur apprezzabili finalità, per le quali le telecamere vengono installate, non possano consentire di ignorare i dettati del regolamento generale in materia di protezione dati personali.
Tanto per cominciare, anche se la posizione esatta delle telecamere, per ovvi motivi, non può essere pubblicizzata, è senz’altro opportuno che sul sito Web del Comune, se non addirittura sulle principali vie di accesso al territorio comunale, venga resa disponibile una informativa, che ha oltretutto un valore deterrente.
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Approfondimento della normativa ISO 11064 e altre norme per la progettazione delle sale di controllo, a cura di di Adalberto Biasiotti. |
Occorre poi prestare molta attenzione al trattamento delle immagini catturate dalle telecamere, per evitare che tali immagini possano essere diffuse, per aumentarne il valore deterrente, senza però provvedere ad un accurato mascheramento di targhe, volti e simili.
Un altro problema, che è stato messo in evidenza dall’autorità garante, nell’elaborazione del procedimento che ha portato all’applicazione di una sanzione ad un Comune italiano, è legato al fatto che spesso le attività di gestione di queste telecamere sono affidate a soggetti terzi, ad esempio le aziende che le forniscono, le installano e le mantengano.
Poiché le immagini sono catturate e conservate da queste aziende terze, deve esistere un rapporto contrattuale, ad esempio con designazione delle aziende a responsabili del trattamento di dati personali, in modo che sia garantita la corretta gestione delle immagini stesse.
Un altro aspetto che spesso viene ignorato riguarda la determinazione della durata di conservazione delle immagini, che evidentemente è legata all’avvio ed alla conclusione del processo sanzionatorio.
Infine, l’autorità garante si è posta il problema afferente alla opportunità o meno di designare, per questo particolare trattamento, un responsabile della protezione dei dati. È certamente un argomento abbastanza complesso ed un’appropriata risposta dovrebbe forse essere elaborata caso per caso. È infatti diversa la situazione in cui una telecamera viene di fatto spostata in varie zone del territorio comunale, rispetto alla situazione in cui una dozzina di telecamere viene posizionata in più parti del territorio.
Ancora una volta, gli impianti di videosorveglianza dimostrano come siano preziosi per tenere sotto controllo l’ordine e la sicurezza pubblica, ma come queste finalità non esimono il titolare dell’impianto dal rispetto di regole formali, consolidate e, tutto sommato, di non difficile applicazione.
Adalberto Biasiotti
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