Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
I quesiti sul decreto 81: direttore dei lavori anche coordinatore?
Bari, 08 Mag - Sulla coincidenza nei cantieri pubblici delle figure di coordinatore per l’esecuzione e di direttore dei lavori. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
E’ vero che nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili nei quali vengono realizzate delle opere pubbliche la stazione appaltante, se ha l’obbligo di farlo, deve designare come coordinatore per l’esecuzione il direttore dei lavori o la stessa può nominare un soggetto diverso da questi per coordinare le imprese esecutrici?
Risposta
Nei casi dei cantieri temporanei o mobili, quali quello di cui al quesito formulato, oltre al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si devono applicare anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i., il quale, a partire dall’1/7/2006 data della sua entrata in vigore, ha sostituito la Legge 11/2/1994 n. 109 (Legge Merloni), contenente la “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207, contenente il nuovo “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”, che a partire dall’8/6/2011, data della sua entrata in vigore, ha sostituito il D.P.R. 21/12/1999 n. 554, già contenente il “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”.
L’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di designare il coordinatore per l’esecuzione e le condizioni in presenza delle quali sorge tale obbligo sono stati fissati, come è noto, dal comma 4 dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”,
mentre i compiti del coordinatore per l’esecuzione stesso sono stati stabiliti con l’articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. integrativo 3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Per quanto riguarda invece l’obbligo della nomina del direttore dei lavori ed i compiti che questi deve svolgere bisogna fare riferimento agli articoli 147 e 148 del nuovo Regolamento di cui al al D.P.R. n. 207/2010 (già articoli 123 e 124 del vecchio Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999). Secondo l’articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010 infatti:
Art. 147 D.P.R. n. 207/2010
“1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali”
e secondo l’articolo 148 del D.P.R. n. 207/2010:
Art. 148 D.P.R. n. 207/2010
“1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’osservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice”.
Per quanto riguarda i compiti ed i requisiti del coordinatore per l’esecuzione il nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, ribadendo del resto quanto già indicato nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha stabilito, con l’articolo 151 riguardante la sicurezza nei cantieri, che:
Art. 151 D.P.R. n. 207/2010
“1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice".
3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all’Autorità da parte del responsabile del procedimento”.
Si fa osservare che l’articolo 151 del nuovo Regolamento appena citato corrisponde all’articolo 127 del vecchio Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 secondo il quale, così come riportato nel comma 1:
Art. 127 D.P.R. n. 554/1999
“1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni”,
Da un confronto quindi delle due disposizioni contenute sia nel vecchio che nel nuovo Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici è facile osservare, per quanto riguarda le funzioni del coordinatore per l’esecuzione, che l’espressione “sono svolte dal direttore lavori” del vecchio Regolamento è stata sostituita dall’espressione “possono essere svolte dal direttore dei lavori” così come si legge nel nuovo Regolamento.
In definitiva quindi alla luce di quanto sopra indicato ed in risposta al quesito formulato si può concludere che, nel caso dei cantieri temporanei o mobili installati per la realizzazione di opere pubbliche, la stazione appaltante può e non è più tenuta ad individuare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nella persona del direttore dei lavori, che in ogni caso deve essere comunque provvisto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, ed inoltre che, nell’eventualità che quest’ultimo non sia in possesso di tali requisiti o non intenda svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione, la stazione appaltante deve comunque, così come indicato nell’articolo 151 del nuovo Regolamento e così come già stabilito nel vecchio Regolamento, prevedere la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa il quale deve svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
E’ chiaro, in conclusione, che la volontà del legislatore è quella che, per i cantieri nei quali vengono realizzate delle opere pubbliche, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione devono comunque permanere nell’ambito dell’ufficio di direzione dei lavori.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Viviana Schiazza - likes: 0 | 11/07/2019 (18:02:39) |
Attenzione, è obbligo delle Stazioni Appaltanti la suddivisione in lotti (nel caso specifico lotti prestazionali) degli appalti, giusta D. Lgs. n. 50/18.04.2016. In caso contrario, devono adeguatamente motivare la mancata suddivisione in lotti (prestazionali nel caso di qui si è trattato: D.L. + Coordinatore Sicurezza) |