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Il cittadino committente e il contratto d’appalto con l’impresa edile

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Committenti di lavori edili

10/04/2013

Un vademecum riporta informazioni e suggerimenti su adempimenti e obblighi del committente privato. La firma del contratto d’appalto con un’impresa edile, i punti fermi del contratto tipo, gli obblighi dell’appaltatore e le assicurazioni.

L’Aquila, 10 Apr – Per evitare che per il committente privato gli adempimenti relativi alla sicurezza nei lavori edili siano una “missione impossibile”, riprendiamo a fornire informazioni e suggerimenti sui vari obblighi e sulle corrette procedure relative ai contratti d’appalto.
 
Un supporto che parte dalla scelta dell’impresa, passa per la firma del contratto e segue la  realizzazione dell’opera, è offerto dal “ Vademecum del cittadino/committente”, una  semplice guida realizzata dall’ Ance di L’Aquila per il cittadino committente che dopo il  sisma del 2009 ha dovuto occuparsi della riparazione o ricostruzione delle abitazioni.
 
Se in un precedente  articolo di presentazione del vademecum PuntoSicuro ha affrontato il tema della responsabilità del committente, della verifica dell’idoneità tecnico-professionale e della notifica preliminare, ci soffermiamo oggi su un “momento di grande responsabilità” che spesso “si affronta con l’ansia di possibili insidie, complicazioni, imprevisti”: la firma del contratto d’appalto con un’impresa edile.
 

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Per facilitare questo passaggio vengono riportati vari passaggi del cosiddetto “contratto tipo”, uno strumento messo a punto dal legislatore per salvaguardare gli interessi del cittadino e per metterlo al riparo dalle insidie legali dei contratti di affidamento lavori.
Un contratto non obbligatorio: si possono infatti “scegliere anche altre forme di contratto, avvicinandosi il più possibile alle garanzie proposte nel Contratto Tipo”.
 
Rivolgendosi direttamente al cittadino committente, il vademecum dell’Ance ripropone alcuni punti fermi del contratto.
Ne sintetizziamo alcuni:
 
- Art. 1 /OGGETTO E GARANZIE: “l’appaltatore, dopo attenta valutazione e verifica, dichiara che il progetto per eseguire i lavori della tua casa è tecnicamente eseguibile. Tu, committente, per la tua parte, dichiari di avere piena disponibilità dell’immobile, senza nessuna limitazione;
 
- Art. 2 /DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO: “si elencano tutti i documenti che devono essere allegati al contratto di appalto”. “Ricorda che il primo responsabile della sicurezza dei cantieri, per legge, sei tu committente”;
 
- Art. 4 /CESSIONE E SUBAPPALTO: “con questo articolo ci si assicura che non entrino ditte estranee nel tuo cantiere senza la tua autorizzazione. L’impresa appaltatrice però può cedere in subappalto fino ad un massimo del 30% dei lavori, oltre a lavorazioni specialistiche. Questo avveniva già nei cantieri pubblici, ma non in quelli privati. L’appaltatore è responsabile nei confronti del padrone di casa anche per conto dei subappaltatori, pertanto vigilerà sulle opere e sulla regolarità dei contratti dei lavoratori, dei contributi versati e sulle assicurazioni; 
 
- Art. 5 /OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE: l’impresa edile dichiara e firma di avere le capacità tecniche per eseguire i lavori e fornisce anche le certificazioni che lo dimostrano. Dimostra inoltre di avere le giuste e proporzionate referenze bancarie e capacità economiche; di possedere il certificato antimafia. Il proprietario dell’immobile viene sollevato da ogni responsabilità sulla pulizia dell’area del cantiere, sul trattamento di rifiuti e macerie”. La ditta si impegna inoltre a: provvedere ai collaudi, dare ogni assistenza e chiarimento, a utilizzare materiali certificati, ...;
 
- Art. 6 /PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI: “l’impresa dichiara di conoscere tutte le norme in materia di appalti e, dopo aver valutato i rischi specifici dell’ambiente di lavoro, solleva il committente da responsabilità in caso di infortunio e richieste di risarcimento danni legate ad incidenti sul lavoro, danni a persone o cose, e sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori. La ditta si impegna a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi e sanitari dei propri lavoratori. Così il proprietario dell’immobile può stare tranquillo in caso di ispezioni di qualunque tipo. L’impresa è obbligata a consegnarti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), per essere certi che siano stati pagati i contributi previdenziali e assicurativi a operai e impiegati nel cantiere. Attenzione! il responsabile della sicurezza nei cantieri sei tu”;
 
- Art. 10 /POTERI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE LAVORI: “il Direttore dei lavori è una figura indispensabile che cura per te il controllo tecnico e contabile dei lavori. Verifica che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte e con i materiali e le tecniche giusti. L’impresa è tenuta ad osservare le decisioni del direttore dei lavori;
 
- Art. 11 /RESPONSABILE DEL CANTIERE: il responsabile del cantiere è altrettanto importante. Esso cura per l’impresa l’organizzazione del cantiere ed il rispetto delle regole sulla sicurezza dei lavoratori e danni a terzi”;
 
- Art. 14 / DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA: “il responsabile della sicurezza sei tu e rispondi di ogni trasgressione o incidente. Questo articolo te lo ricorda. Puoi in alternativa nominare un professionista che curi queste cose per tuo conto”;
 
- Art. 17 / VERIFICA FINALE: “le parti, in questo articolo si impegnano a rispettare i tempi entro cui verificare, finiti i lavori, che tutto sia stato eseguito a regola d’arte oppure a fissare ulteriori termini per eventuali aggiustamenti. Il committente, col suo direttore dei lavori, ha il dovere di verificare nei tempi stabiliti dal contratto; l’impresa di eseguire le modifiche che gli vengono indicate sempre sulla base del contratto”;
 
- Art. 19 / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: “hai diritto a risolvere il contratto e al risarcimento del 10% dell’importo totale dei lavori, per grave inadempimento dell’impresa e se questa viene interdetta dalla Prefettura. In genere questo può avvenire per mafia;
 
- Art. 20 / RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE: oppure puoi decidere per tua scelta di recedere dal contratto volontariamente. Ma in questo caso paghi all’impresa i lavori eseguiti, il mancato guadagno e le spese sostenute fino ad allora”.
 
Il vademecum indica inoltre che le imprese aderenti all’ANCE L’Aquila hanno scelto di aggiungere alle garanzie già previste dal contratto tipo anche le assicurazioni. In particolare  le formule assicurative selezionate sono di 4 tipi “e coprono tutti i rischi che più di frequente possono verificarsi nel corso della riparazione o ricostruzione di un edificio, specie in una situazione delicata come quella della ricostruzione post sismica”.
Concludiamo ricordando che la fidejussione “è una pratica normalmente obbligatoria solo nei contratti con gli enti pubblici. Con essa la compagnia assicuratrice s’impegna a pagare al cittadino committente, a semplice richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori (figura di fiducia del committente), la somma assicurata a garanzia della buona e corretta esecuzione dei lavori. La garanzia vale dal primo giorno di cantiere fino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, tutelando in ogni caso, il cittadino/committente da eventuali inadempienze delle imprese”.
 
  
 
 
Ance L’Aquila, “ Vademecum del cittadino/committente” (formato PDF, 5.16 MB).
 
 
 
RTM
 
 
 
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
10/04/2013 (08:00:47)
Documento prolisso: il piccolo Committente privato non ci capisce nulla, anche perché si mescolano appalti pubblici e privati, lavori in ambiente industriale (DUVRI) e lavori del piccolo committente privato, etc etc.
Come al solito le Regioni preparano documenti inutili, solo per "apparire" sulla scena, ma in realtà non fanno alcuna azione vera ed efficace per la sicurezza nei piccoli e piccolissimi cantieri e nelle attività lavorative impiantistiche.
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
10/04/2013 (08:52:05)
...all'attuale stato normativo, se possedessi un'immobile da far ristrutturare, lo venderei come "visto e piaciuto" e me ne andrei all'estero...
Rispondi Autore: Andrea Maria Moro - likes: 0
10/04/2013 (09:05:33)
Concordo pienamente con il commento del Sig. Roncelli e vorrei sottolineare che all'art. 6 sono state riportate delle corbellerie che non hanno alcun valore giuridico: il committente non può essere sollevato dalle proprie responsabiltà in materia di sicurezza con sottoscrizioni di questo tipo "l’impresa dichiara di conoscere tutte le norme in materia di appalti e, dopo aver valutato i rischi specifici dell’ambiente di lavoro, solleva il committente da responsabilità in caso di infortunio e richieste di risarcimento danni legate ad incidenti sul lavoro, danni a persone o cose, e sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori"
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0
10/04/2013 (09:16:35)
Mi sembra un po' fatto con i piedi... :)
Rispondi Autore: Fabrizio Capelli - likes: 0
10/04/2013 (09:16:56)
mi dispiace ma dall'ANCE penso proprio che nulla possa arrivare di buono per quel che riguarda il COMMITTENTE LAVORI. Oltre alla casta dei LIBERI PROFESSIONISTI, (leggi direttori lavori) chi ha voluto DERESPONSABILIZZARSI e di conseguenza RESPONSABILIZZARE il committente è anche l'ANCE. Il committente PRIVATO che normalmente lavora in fabbrica o è in pensione cosa ne sa di tutto questo? La signora MARIA deve curare i figli o nipoti non sapere D.LGS 81/08 etc. scusate tutto questo è assurdo e più assurdo ancora è che nessuna associazione a difesa del cittadino intervenga.
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
10/04/2013 (09:49:06)
Assolutamente daccordo con Eugenio Roncelli.
Un tentativo di spingerci fino alla "sciura Maria" lo stiamo tentando ache noi, attraverso una neo-associazione dei "Committenti e Responsabili dei Lavori- CSA - www.csafety.it) senza risorse senza mezzi di alcun genere molto volontariato e tanta passione.

Il primo tentativo (riuscito) è stato quello di dare una "veste" professionale al responsabile dei Lavori (attraverso un corso di formazione universitario gratuito di 60 ore appena concluso) ad oggi inteso come "chiunque" da una norma miope e troppo spesso poco pragmatica.

Sappiamo tutti che la figura del RdL non può essere ricoperta da "chiunque" proprio perchè un Committente "illuminato" e consapevole delle difficoltà di gestire un processo molto complesso, per sgravarsi dei compiti e delle responsabilità a suo carico, deve conferire adeguata delega e trasferire compiti precisi a questa figura che lo rappresenta in toto. Pertanto il delegato ( RdL) deve essere scelto oculatamente dal Committente e provvisto di competenze adeguate per evitare la ormai conosciuta culpa in eligendo.


Ora stiamo mettendo a punto un "foglio" A3 colorato con immagini e poche parole da far veicolare dalle istituzioni ( che sono totalmente disinteressate al problema) al singolo cittadino.

Tutto è frutto di impegno gratuito e passione e aperto alla generosità di chi volesse dare il proprio contributo.





Rispondi Autore: nicola belloni - likes: 0
10/04/2013 (11:19:33)
La ASL 18 di Rovigo ha già prodotto un libricino illustrato di facile ed immediata consultazione per il committente e lo ha promosso tramite gli ordini, i collegi e le istituzioni. Per info, se a qualcuno interessa, sentire lo Spisal di Rovigo.

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