Responsabile dei lavori quale alter ego del committente: limiti e condizioni
Il (“RdL”) è, in un certo senso, l’alter ego del Committente, come si evince dalla stessa lettera della norma, alla quale si legge, ex art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, che l’RdL è il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto” (i.e. D. Lgs. n. 81/08).
Si ponga sin da subito l’attenzione sulla parola “può”: come approfondiremo a breve, la nomina del RdL è una mera facoltà del Committente, che vi provvede qualora (nei limiti che ci si appresta a evidenziare) egli voglia “spogliarsi” dei propri compiti, e relative responsabilità, attribuendoli ad un soggetto diverso.
La natura di alter ego del Committente si evince, peraltro, altresì dall’art. 90, D. Lgs. n. 81/08, rubricato “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, prevedendo, per l’appunto, summenzionata disposizione normativa una serie di obblighi in capo al Committente, ovvero, qualora egli proceda al rilascio del relativo incarico, al RdL.
In merito alla già accennata discrezionalità del Committente nella scelta di nominare un RdL, si richiama la Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/1997, alla quale si legge “Il Committente [può], a sua discrezione, designare un Responsabile dei Lavori cui affidare uno o più dei seguenti incarichi: progettazione, esecuzione, nonché assolvimento degli altri compiti posti a carico del Committente” dal D. Lgs. n. 81/2008.
Invero, dalla citata Circolare si evince altresì un secondo elemento attinente al ruolo del RdL, laddove si legge “uno o più dei seguenti incarichi”, come ci si appresta ad illustrare.
Campo di applicazione
Il Responsabile dei Lavori è un ruolo previsto esclusivamente nell’ambito del Titolo IV, D. Lgs. n. 81/08, ossia laddove trattasi di cantieri temporanei o mobili, ove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti all’All. X, D. Lgs. n. 81/08.
Occorre richiamare, in proposito, una pronuncia dei Supremi Giudici, invero riferita al Coordinatore per l’Esecuzione (“CSE”), ma estendibile al ruolo del RdL, secondo cui le posizioni di garanzia nei cantieri temporanei o mobili non si esauriscono alla cessazione delle attività strettamente intese come edili / di ingegneria civile.
“La lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del [CSE, ma dicasi anche per il RdL], allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente. Ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione [e del RdL] non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso. L'esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile giova, in altre parole, a connotare, in ragione del tipo di attività che ivi si svolge, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i limiti spaziotemporali di tale cantiere, diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione, anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo ed alla consegna dell'opera” ( Cass. n. 3809/2015).
L’esonero del Committente
Se, con la nomina del RdL, il Committente trasferisce propri compiti e conseguenti responsabilità, può affermarsi che, conseguentemente, egli rimane del tutto esonerato in caso di violazione della normativa antinfortunistica?
Le risposte sono due: “dipende”, “e comunque no”.
Dipende: dal contenuto della lettera di incarico, come emerge chiaramente dall’art. 93, c. 1, D. Lgs. n. 81/08, laddove prevede che “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
“Il Committente […] è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti ecc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo” ( Cass. n. 14359/2018).
“Il Legislatore […] non ha predeterminato […] gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)” (Cass. n. 14012/2015).
Attenzione: in conformità con la sopra richiamata giurisprudenza in merito ai limiti temporali dell’incarico, non coincidenti con le opere edili e di ingegneria civile strettamente intese, il Committente che voglia spogliarsi delle proprie responsabilità in riferimento anche alle fasi antecedenti i lavori, dovrà espressamente includere anch’esse nella lettera di incarico.
“[Il] committente […] ha […] l’onere generalissimo di mettere l’appaltatore nella condizione di operare in sicurezza [eliminando i rischi] prima dell’inizio dell’attività, così da consentire a colui al quale siano affidati i lavori di assumere […] i rischi propri delle lavorazioni e non i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi. O vi provvede personalmente, o conferisce al Responsabile dei Lavori un incarico che includa la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, così da consegnarlo agli esecutori scevro da ogni pericolo” (Cass. n. 40992/2018).
“E' […] possibile che [il committente] designi il responsabile dei lavori che viene definito […] come il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. [E’] chiaro che l'incarico al responsabile dei lavori può assumere diverse configurazioni: può riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza. L'esonero da responsabilità del committente è commisurato alla sfera dell'incarico conferito.
Ne discende in primo luogo che l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità. Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti” ( Cass. n. 1490/2010).
In ogni caso no: permane in capo al Committente la responsabilità per:
- Culpa in eligendo: permane la responsabilità del Committente che abbia rilasciato l’incarico ad un soggetto privo delle competenze e dell’esperienza adeguate al corretto svolgimento dei compiti conferiti;
- Culpa in vigilando: permane, in ogni caso, un dovere del Committente sul corretto svolgimento, da parte del RdL, degli incarichi conferiti, cosicché, qualora il Committente ometta di adempiere a tale obbligo di vigilanza, potrà essere chiamato a rispondere della violazione della normativa antinfortunistica eventualmente riscontrata.
La giurisprudenza sui compiti del RdL
“Il Legislatore […] nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente – che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori – e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell’adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su di loro incombenti, come quello consistente, non solo nell’assicurare, ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro” ( Cass. n. 14012/2015).
“Gli obblighi del responsabile dei lavori, dunque, sono esattamente quelli che incombono sul committente, al quale spetta intanto di selezionare l'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, c. 9, D. Lgs. n. 81/2008; inoltre, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dello stesso art. 90, egli è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione dei lavori e quello per l'esecuzione, in caso di cantieri nei quali e prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. La designazione della figura del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, peraltro, non esonera il committente (e il responsabile dei lavori) dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi da parte di questi, previste dagli artt. 91, c. 1 e 92, c. 1 lett. a), b), c), d) ed e) [sostanzialmente, riguardanti l'adozione del PSC di cui all'art. 100, la verifica della idoneità del POS - strumento complementare di dettaglio - adottato dalle imprese, il suo coordinamento con il PSC, l'adeguamento di quest'ultimo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, la verifica dell'adeguamento del POS, ove necessario, da parte delle imprese esecutrici]. Pertanto, è corretto affermare che al committente ed al responsabile dei lavori e attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non formali, ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertate che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia” (Cass. n. 1723/2024).
“Con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile […] sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti […] anche tramite l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione” (Cass. n. 40921/2018).
Avv. Carolina Valentino
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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 14/06/2024 (09:28:51) |
Eccellente ricognizione della figura del responsabile dei lavori. Un punto decisivo mi pare il seguente, come riportato nell'articolo: "l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità. Naturalmente, il conferimento di tale incarico sostitutivo implica altresì il conferimento dei poteri decisori, gestionali e di spesa occorrenti” ( Cass. n. 1490/2010)" |