Il Responsabile dei Lavori nelle sentenze della Cassazione Penale
La sostanza e la forma dell’incarico conferito dal Committente al Responsabile dei Lavori
In una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.III, 28 marzo 2018 n.14359), la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo […]”.
Riguardo alla forma di tale incarico, in una precedente sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2015 n.14012) la Corte si era pronunciata su una situazione nella quale era “stata ritenuta nel caso di specie la necessità di un atto scritto per la formale delega dell’incarico di responsabile dei lavori […], essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti (Cass. sez.IV, n.44977 del 12.6.2013, Rv.257166)”.
In quell’occasione la Cassazione aveva precisato quanto segue: “si osserva che l’art.93, T.U. 81/2008, esonera il committente “limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” e quindi [si osserva, n.d.r.] l’insufficienza della mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli.”
Si pone sulla stessa linea una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 19 aprile 2019 n.17223) con cui la Corte sottolinea che “il legislatore .. non ha predeterminato ..gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)”.
A conferma di ciò è interessante notare come, nel caso di specie trattato da questa recente pronuncia, a giudizio della Suprema Corte “la deposizione della moglie dell’imputato è del tutto irrilevante nella ricostruzione dell’oggetto dell’incarico conferito al tecnico, avendo ad oggetto le motivazioni che hanno indotto l’imputato alla nomina di un ulteriore tecnico, ma non la trattativa tra le parti o la stipula del contratto.”
La vigilanza da parte del Responsabile dei Lavori sull’operato dei Coordinatori di cantiere (CSP e CSE)
In Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2015 n.14012, la Corte ha chiarito che, a seguito dei vari passaggi normativi, “il legislatore, dunque, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente - che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori - e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell’adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti, come quello consistente, non solo nell’assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.”
Al committente e, se nominato, al Responsabile dei Lavori - prosegue la Cassazione - “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo “formali”, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia (Cass. pen. Sez.IV n.14407 del 15.4.2012, Rv.253294).”
Pertanto, “in altri termini, il legislatore […] ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell’esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.”
Ciò premesso, in una più recente pronuncia (Cassazione Penale, Sez.IV, 24 settembre 2018 n.40921), la Suprema Corte ricorda che “la norma che tratteggia i rapporti fra le figure del responsabile dei lavori e quella del coordinatore (per la progettazione e/o) per l’esecuzione dei lavori è contenuta nell’art.93, secondo comma, d.lgs.81/2008 che individua la responsabilità del primo nella verifica dell’adempimento, da parte del secondo, degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).”
In particolare, “con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, dunque, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti (Sez.4, n.44977 del 12/06/2013 - dep.07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv.25716601), anche tramite “l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione”, (Sez.4, n.14012 del 12/02/2015 - dep.02/04/2015, Zambelli, Rv.26301401), mentre “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS” (Sez.4, n.44977 del 12/06/2013 - dep. 07/11/2013, Lorenzi e altri, Rv. 25716701).”
Sotto questo profilo, è interessante il punto in cui la Cassazione precisa che “quanto appena chiarito in ordine agli obblighi facenti capo al responsabile dei lavori, cui è demandato un onere di super controllo, limita il suo dovere alla verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del C.S.E., cui, tuttavia, non è chiamato a sostituirsi. Mentre quest’ultimo, a sua volta, assume compiti che non coincidono con una sorveglianza quotidiana dello svolgimento dei lavori. Un simile controllo del responsabile dei lavori su un soggetto che a sua volta è tenuto ad un ‘alta vigilanza’ non trasmoda, dunque, nell’onere di verifica dettagliata e diffusa, sino al particolare, del concreto svolgimento delle attività svolte dalle singole imprese nel cantiere, che non compete neppure al C.S.E., né potrebbe accadere senza trasformare il responsabile di cantiere in una figura diversa, sovrapponibile addirittura a quella del preposto”. (Per un approfondimento in ordine alle modalità concrete con cui il CSE deve esercitare tale vigilanza “alta” in cantiere, si veda il precedente contributo pubblicato su Puntosicuro del 31/05/2018: “La presenza in cantiere del Coordinatore per l’Esecuzione”.)
Di conseguenza, secondo la Cassazione al Responsabile dei Lavori “competono compiti di verifica - da svolgersi attraverso un controllo eminentemente procedurale - sull’operato del coordinatore per l’esecuzione, rispetto al quale egli è tenuto ad accertare la congruità dell’attività concretamente svolta di governo del controllo delle imprese esecutrici, che, a sua volta, non comporta un intervento quotidiano sulle lavorazioni, ma l’individuazione di momenti cruciali per i quali si imponga il controllo della realizzazione delle attività previste in tema di sicurezza e coordinamento, anche per il tramite dell’opera di coordinamento concreto delle imprese, cui deve accompagnarsi, tuttavia, una periodicità dei controlli rivolta alla verifica sostanziale dell’attuazione delle misure previste che, al di fuori di una modulazione formalistica, si dimostri idonea ad assicurare il controllo sul rispetto delle previsioni del piano di sicurezza.”
Il ruolo di Responsabile dei Lavori in relazione a quello del Datore di lavoro dell’impresa esecutrice
Concludiamo questa breve rassegna (condotta senza pretese di esaustività) richiamando Cassazione Penale, Sez.IV, 11 agosto 2015 n.34818, la quale sottolinea che “il committente (o il responsabile dei lavori, ove nominato in sua vece) si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell’impresa esecutrice che, naturalmente, è a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.”
Tale circostanza giustifica - secondo la Cassazione - il tenore della norma (art.89 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08) che, “nel definire la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice. È infatti naturale che venga esclusa la possibilità che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino.”
La Corte prosegue specificando che “a maggior ragione, però, è da escludere che il sovraordinato ruolo di responsabile dei lavori (cui, come si è prima esposto, può essere assegnato dal committente un ineludibile ruolo di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere), possa essere attribuito al datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Con maggiore precisione, è da escludere che la delega in tema di sicurezza possa essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel datore di lavoro dell’impresa esecutrice.”
Ciò in quanto “una tale eventualità, infatti - come già condivisibilmente osservato da questa Corte (Sez.4, n.1490 del 20/11/2009, dep.2010, Fumagalli, non mass, sul punto) - «riprodurrebbe ad un più alto livello di responsabilità, l’inconcepibile identificazione tra controllore e soggetto controllato per ciò che riguarda la sicurezza del cantiere. La conclusione qui enunciata discende, come si vede, in modo obbligato sia dalla logica dell’intreccio degli enunciati testuali; sia dalla conformazione del sistema di protezione che, come si è accennato, esclude la sovrapposizione, in capo allo stesso soggetto, dei ruoli di controllore e di controllato».”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Corte di Cassazione - Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 34818 del 11 agosto 2015 - Infortunio mortale per l'uso di un montacarichi provvisorio. La delega non può essere attribuita dal committente ad un responsabile dei lavori individuato nel DL dell'impresa esecutrice
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Rispondi Autore: Pietro Delrio - likes: 0 | 19/04/2023 (14:50:45) |
Nominare un responsabile dei lavori già condannato per reati previsti dal 81/08 è legale ed in cosa si incorre. Grazie anticipatamente |