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I quesiti sul decreto 81: sui requisiti dei coordinatori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

25/05/2011

Sui requisiti per poter svolgere l’attività di coordinatore nei cantieri temporanei o mobili: il requisito dell’attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni per almeno un anno. A cura di G. Porreca.

 
Bari, 25 Mag - Sui requisiti per poter svolgere l’attività di coordinatore nei cantieri temporanei o mobili: il requisito dell’attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni per almeno un anno. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Un ordine degli ingegneri ha preso l’iniziativa di voler fornire ai propri iscritti delle indicazioni per una corretta applicazione dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardante i requisiti professionali che deve possedere un ingegnere per poter svolgere l’attività di coordinatore nei cantieri temporanei o mobili. Con riferimento in particolare al requisito dell’attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni per almeno un anno si chiede se l’attività di progettazione e lo svolgimento della funzione di responsabile dei lavori possano essere considerate attività nel settore delle costruzioni, ai fini della applicazione dello stesso articolo, nonché se per il computo dell’anno richiesto dalle disposizioni di legge i periodi delle attività svolte contemporaneamente in più cantieri possano sommarsi o meno.
 
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Risposta
A quanto pare i quesiti sui requisiti che devono possedere i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili tengono ancora banco benché siano passati ormai quindici anni dalla emanazione del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva Cantieri e che li ha introdotti.
 
Per quanto riguarda il requisito dell’attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni, già riportato nell’art. 10 dell’abrogato D. Lgs. n. 494/1996 ed ora inserito nell’art. 98 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 attualmente vigente, premesso che dagli organi di vigilanza, ai fini del possesso dei requisiti sopra indicati, vengono in genere riconosciute valide le attività di direzione tecnica di cantiere, o di assistente di cantiere, o di capocantiere o, sia pure con qualche riserva avanzata da qualche regione, l’attività di direzione dei lavori, non si ritiene che fra le attività lavorative stesse possa comunque farsi rientrare quella della semplice progettazione né tanto meno quella di responsabile dei lavori.
 
L’attività di progettazione, infatti, così come è possibile leggere in qualche linea guida (vedi ad esempio le linee guida della Regione Lazio del 6/5/1997) non viene considerata valida perché, come in esse indicato, per riconoscere il requisito dell’esperienza viene richiesta una attività che abbia portato il tecnico a frequentare effettivamente il cantiere edile e non anche un’attività come quella della progettazione che viene svolta prevalentemente se non esclusivamente in uno studio tecnico o in un ufficio di progettazione. Il responsabile dei lavori, d’altro canto, definito dall’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 quale il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a questi attribuiti dal decreto stesso, non è destinatario di compiti tecnici, tanto che non gli viene richiesto il possesso di alcun titolo di studio, bensì è destinatario di quegli obblighi che il committente ha inteso trasferirgli al momento del conferimento dell’incarico. Si ritiene quindi difficile, per quanto sopra detto, che l’organo di vigilanza possa riconoscere nello svolgimento della funzione svolta di responsabile dei lavori un’attività lavorativa nel settore delle costruzioni ex art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008, attività che rappresenta in fondo uno dei requisiti più importanti richiesti dal legislatore e comunque necessario e condizionante per poter svolgere l’attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
 
Per quanto riguarda il riconoscimento dell’attività di direzione dei lavori si pone in evidenza che il Ministero del Lavoro  e della Previdenza Sociale nella sua Circolare n. 73 del 30/5/1997 ha ritenuto di considerare valida quale requisito l’attività di direzione dei lavori in base alla considerazione che, svolgendo il direttore dei lavori per conto del committente ed ai sensi dell’art. 1662 del codice civile la funzione di verifica dell’esecuzione dei lavori in corso d’opera ai fini della applicazione da parte degli appaltatori delle clausole contrattuali e della regola dell’arte ed essendo stato espressamente concordato nei contratti d’appalto, ai quali è allegato il PSC, anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici medesime delle norme di sicurezza vigenti nell’ordinamento giuridico oltre che delle regole dell’arte,  lo stesso direttore dei lavori si deve ritenere che abbia svolto un’attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro e quindi che abbia svolto una attività nel settore delle costruzioni valida ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996 (ora art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008).
 
Si ritiene opportuno comunque far presente che tale interpretazione del Ministero del Lavoro non è stata pienamente condivisa da alcune regioni, così come risulta ad esempio dalla lettura delle linee guida interregionali datate 8/10/1997 nelle quali è stato indicato che perché fosse ritenuta valida l’attività svolta di direzione dei lavori, ai fini del riconoscimento del requisito, nella documentazione attestante l’attività stessa i direttori dei lavori dovrebbero essere quantomeno in grado di dimostrare che nei contratti di appalto da loro gestiti fosse stato “concordato espressamente anche il rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di sicurezza vigenti” ed essere in grado, altresì, di dichiarare che è stato un loro compito preciso verificare tale rispetto. Solo in tal caso, si legge nelle linee guida interregionali dell’8/10/1997, i direttori dei lavori si troverebbero nelle condizioni di avere svolto di fatto un’attività equivalente a quella di direttore tecnico di cantiere riconosciuta unanimemente valida.
 
Circa, infine, le modalità per effettuare il computo dei periodi al fine di poter attestare la durata per almeno un anno dello svolgimento dell’attività lavorativa svolta nel settore delle costruzioni, quale è quella richiesta per gli ingegneri, non risulta che in merito siano state fornite delle indicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti ma si è del parere che se si svolge la propria attività in più cantieri contemporaneamente il periodo totale dell’attività svolta da computare non possa ottenersi sommando i giorni nei quali si è operato nei singoli vari cantieri ma che si debba prendere in considerazione le giornate solari di attività. Per esempio, in altre parole, se un ingegnere o un architetto documenta di aver svolto nell’arco di due mesi l’incarico di direzione lavori contemporaneamente in sei diversi cantieri edili la durata dello svolgimento dell’attività che può vantare, ai fini del riconoscimento del requisito, è di soli due mesi e non anche di dodici mesi quali quelli che si otterrebbero dal prodotto dei mesi di attività lavorativa svolta per il numero dei cantieri nei quali lo stesso ha operato.
 
Comunque, al di là di quanto sopra espresso, essendo il quesito proveniente da un ordine professionale ed essendo stati gli ordini professionali, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 81/2008, inseriti fra quegli istituti che possono rivolgersi per avere dei chiarimenti alla Commissione per gli interpelli, si suggerisce l’opportunità di formulare il quesito stesso a tale Commissione i cui indirizzi fra l’altro, secondo quanto indicato dal legislatore, costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’attività degli organi di vigilanza.
 
 

 


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Rispondi Autore: RSPP parlante - likes: 0
26/05/2011 (10:01:35)
Da una normativa tecnica, che richiede professionalità tecniche, che stanno in cantiere, in fabbrica, ecc...ecc... stiamo passando, e di questo passo arriveremo, ad affidare la materia esclusivamente agli avvocati!
Rispondi Autore: Edgar - likes: 0
27/05/2011 (19:03:23)
"...quella della SEMPLICE progettazione...." se vi leggesse Renzo Piano!
Il politically correct va bene, ma non si può censurare un commento di critica costruttiva.
Qui mi spiace dirlo, si sfiora la presunzione intellettuale.
Rispondi Autore: Redazione PuntoSicuro - likes: 0
30/05/2011 (18:49:52)
La redazione ha valutato che la forma e i termini del commento non fossero rispettosi nei confronti dell'autore dell'articolo e travalicassero la critica costruttiva (che invece è ben accetta).

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