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Gli obblighi del Coordinatore per la progettazione

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Edilizia

24/02/2011

Il punto sugli obblighi del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, o coordinatore per la progettazione (CSP), con riferimento alla giurisprudenza. Di Rolando Dubini.

Di Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera o coordinatore per la progettazione (CSP), è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 D. Lgs. n. 81/2008.
 
Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere sotto la sua  responsabilità (nella fase della progettazione dell'opera, e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte) due documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel cantiere.


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1. Il primo è previsto dalla lettera a dell'art. 91 D.Lgs. n. 81/2008, ed è il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), articolo 100 D. Lgs. 81/2008, costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere:
* l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi;
* le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi;
* la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
* i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.
 
La Cass. Pen. Sez. III – con sentenza n. 21002 del 26 maggio 2008, ha ritenuto non adeguato il PSC redatto da un CSP osservando che “l'imputato ha completamente eluso di corredare il piano di sicurezza delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto, ... al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni, ... la relazione tecnica de qua è solo un sofisticato stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto".
 
Dunque il CSP deve porre particolare cura nel predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (CSP), perché in caso diverso potrebbe subire una condanna in caso di infortunio.
Nella stessa sentenza si sottolinea altresì che “quanto all'altra imputazione, che attiene al piano di sicurezza disciplinato dall'art. 12, la sentenza nota in primo luogo che in esso mancava la stima dei costi (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici) necessari per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori.
Nel piano sicurezza mancava anche, come ricorda la impugnata sentenza, la indicazione delle misure volte a prevenire i rischi connessi alla presenza nel cantiere di più imprese e non è dubbio che tale presenza dovesse essere prevista ed anzi in concreto sia stata prevista".
 
2. Il secondo obbligo è previsto dalla lettera b dell'art. 91 D.Lgs. n. 81/2008, ed è rappresentato dalla redazione del Fascicolo “adattato alle caratteristiche dell’opera”, [art. 91 c. 1 lett. b) D.lgs. 81/2008 e alleg. XVI doc. UE 260/5/93] «contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93»,  affinché, a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione.
Il fascicolo va tenuto in considerazione anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. I contenuti di tale fascicolo potranno essere definiti con decreto ministeriale. Il Fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione deve essere obbligatoriamente predisposto, ed é necessario, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dell’opera e consegnato al committente al completamento della stessa: costituisce un "manuale di istruzioni" del fabbricato e/o del manufatto nel quale sono riportati:
• la programmazione delle manutenzioni
• le indicazioni degli interventi realizzati in fase costruttiva per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori successivi (ad esempio a partire dalla riparazione dell’antenna centralizzata della TV fino alla ritinteggiatura della facciata).
Il fascicolo non è richiesto   nel  caso  di  lavori  di  manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (modifica introdotta dal D. Lgs. n. 528/1999).
 
L'obbligo del fascicolo non di rado è trascurato, ed è piuttosto diffuso il malcostume di non redigerlo, ma non si tratta solo di una prassi consuetudinaria scorretta, si tratta di un reato penale vero e proprio che ha già portato i coordinatori negligenti a subire una condanna definitiva, come ad esempio nella sentenza, nella quale ad un certo punto così si argomenta: “Orbene l'imputato, come emerge dai capi di imputazione, fu investito - evidentemente perchè il cantiere aveva le caratteristiche appena indicate - dell'uno e dell'altro ruolo e proprio nella veste di coordinatore per la progettazione gli è stata contestata la mancata predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. Questo fascicolo è documento distinto e separato dal piano di sicurezza e coordinamento come è bene evidenziato dalla circostanza che il contenuto del primo trova la sua specifica disciplina nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, lett. b) mentre il secondo è distintamente disciplinato nel successivo art. 12” [Cassazione Penale, Sez. 3, 26 maggio 2008, n. 21002].
 
3. Il terzo obbligo  è previsto dalla lettera c dell'art. 91 D.Lgs. n. 81/2008, ed è rappresentato dall'obbligo di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, ovvero di definire accuratamente la scansione temporale, il cronoprogramma dei lavori.

 
 


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Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:56:40)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).

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