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Gli obblighi dell'impresa esecutrice

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Edilizia

18/03/2011

Gli obblighi delle imprese esecutrici nei cantieri, le imprese che eseguono un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, secondo quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008. Di Rolando Dubini.

Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto, all'articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008, la nuova lettera i-bis), che definisce l’impresa esecutrice: “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
L’art. 96 individua i seguenti numerosi obblighi per le imprese assoggettati alla sanzione penale,che sono al contempo compiti del coordinatore per l'esecuzione e per il datore di lavoro dell' impresa affidataria che devono ottenerne l'adempimento nel cantiere (ad esempio la redazione del piano operativo di sicurezza):
 
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII [prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere];
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). (sanzioni previste dall'art. 159 comma1 per il datore di lavoro: - arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. 2. si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI; - “si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV”)”.
 
Inoltre il comma 2 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008, sostituito dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che “l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”. E dunque non esiste affatto l'obbligo di redigere il DUVRI di cui all'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 quando si sia predisposto PSC e POS.


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Il nuovo comma 1–bis dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009, afferma che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26”.
 
Ma il venir meno di quest'obbligo non vanifica l'obbligo preesistente di pianificare comunque la presenza di questi fornitori in cantiere, come dimostrano i seguenti numerosi riferimenti normativi del testo Unico:
 
Allegato XV
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
[...]
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa. facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; ...”.
 
Inoltre sempre l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 prevede in relazione al POS quanto segue:
 
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza - 3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: … h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto”.
 
Quindi il PSC potrà prevedere l'obbligo, per le imprese esecutrici, di definire dettagliatamente le modalità di svolgimento in cantiere dei compiti delle imprese non obbligate a redigere il POS.
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 

 


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