Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

I quesiti sul decreto 81/08: l’obbligo del PSC nei piccoli lavori edili

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

28/12/2009

Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri di piccole dimensioni e in caso di lavori edili di modesta entità. A cura di G. Porreca.

google_ad_client
Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri di piccole dimensioni e in caso di lavori edili di modesta entità. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Ma come è possibile che per demolire un muro che unisce due appartamenti poiché è prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) si debba fare il PSC? Si impiega più tempo, fatica, carta, persone e denaro nella sicurezza che nella esecuzione delle opere. Se si deve installare un citofono in un condominio e ci sono 2 imprese ci vuole il PSC?
Mi pare di aver capito che in alcuni casi si può evitare di nominare il CSP ma poi deve fare comunque tutto il CSE. E' così?


---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Risposta
Lo sfogo del lettore è quello che viene ed è venuto a tanti altri che si sono trovati nelle stesse condizioni e tutto sommato è comprensibile. Nel dare una risposta al suo quesito si ritiene di fornire un prezioso consiglio a chi si accinge ad effettuare dei lavori edili di modesta entità.
La presenza di un coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili nei quali si trovano ad operare più imprese è stata imposta dalla direttiva europea sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Lo Stato italiano, quale paese membro dell’Unione europea, si è dovuto attenere alla stessa ma in verità lo ha fatto semplificando al massimo gli obblighi per quei cantieri che lo stesso Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha definito con la sua recente circolare n. 30 del 29/10/2009, concernente l’applicazione dell’art. 90 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, di non particolare complessità e cioè per quei cantieri privati i cui lavori non superino l’entità di 100.000 euro e precisando, altresì, che le imprese da computare sono solo quelle esecutrici tali definite quelle imprese che partecipano con i propri mezzi, le proprie attrezzature ed il proprio personale alla esecuzione delle opere.

Nel caso dei cantieri che si trovino in queste condizioni, infatti, il D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha concesso ai committenti, definiti tali coloro per i quali vengono realizzate le opere, l’esonero di nominare il coordinatore in fase di progettazione ma ha comunque conservato l’obbligo di garantire pur sempre la presenza di un coordinatore in fase di esecuzione il quale è tenuto a svolgere tutte le funzioni di programmazione della sicurezza che non sono state svolte dal coordinatore in fase di progettazione in quanto non è stato nominato. Comunque, come ha giustificato il Ministero del Lavoro nella circolare citata, trattandosi di piccoli lavori o meglio di lavori di non particolare complessità si presume che più semplice dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che comunque rimane obbligatorio per ogni tipo di lavoro.

Il consiglio che viene da dare al committente che si viene a trovare in casi del genere e per rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, è quello, se non si è in grado di assolvere agli adempimenti personalmente, di rivolgersi ad un tecnico di fiducia che conosca le disposizioni di legge al quale affidare la responsabilità dei lavori e, se è in possesso dei requisiti necessari, di assegnargli anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza nonché di farlo quanto prima possibile dato che il D. Lgs. n. 81/2008 impone che ciò venga fatto già della fase di progettazione dell’opera. E’ importante ricordare che i lavori edili, per loro propria natura, sono fra i più rischiosi da un punto di vista della sicurezza sul lavoro e bisogna cercare di non incorrere nell’errore di credere che ci sia una equivalenza fra la rischiosità dei lavori e la loro durata o la loro modesta entità. In merito poi a lavori analoghi di demolizione di strutture da fare contestualmente ai lavori di installazione di impianti elettrici così come nel caso prospettato nel quesito è possibile citare anche qualche sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di infortuni sul lavoro, anche mortali, con le quali dei committenti, pur in presenza lavori di modesta entità,  sono stati condannati  per non aver nominato nel cantiere un coordinatore per la sicurezza la cui presenza avrebbe potuto, secondo gli organi giudicanti, evitare l’evento infortunistico.

Al responsabile dei lavori nominato potranno essere affidati altresì anche quei compiti di verifica che le disposizioni legislative assegnano comunque al committente quali il controllo, tramite l’esibizione da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici del DURC e di altra documentazione specificatamente richiesta dalla legge, della idoneità tecnico professionale delle imprese, della loro regolarità contributiva, e della loro organizzazione ai fini della sicurezza sul lavoro. E per convincersi della convenienza di fare ciò si deve tenere presente che il committente se non è in grado di dimostrare di essersi attivato ad effettuare il controllo delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è solidale con le stesse sia per quanto riguarda loro inadempienze nei confronti degli istituti assicurativi sia nel caso che dovesse malauguratamente verificarsi un infortunio sul lavoro ad uno dei lavoratori delle ditte medesime.

E’ chiaro a tal punto che il committente deve essere oculato e prudente nella scelta del tecnico al quale affidare la responsabilità dei lavori, il coordinamento delle imprese ed il controllo del cantiere e deve essere sicuro della sua serietà e professionalità nell’effettuare gli incarichi che gli sono stati affidati. Sappia il committente che il coordinatore per la sicurezza non deve produrre carta o sfoggiare nel PSC la enciclopedia dei rischi del cantiere edile, cosa che ha avuto modo di mettere in evidenza anche la Corte di Cassazione in una delle sentenze di condanna di un coordinatore, ma deve elaborare un PSC che sia, come dice lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, semplice breve e connaturato alla complessità del cantiere al quale si riferisce, un piano di sicurezza e di coordinamento che sia soprattutto operativo e facilmente leggibile da parte di chi dovrà poi metterlo in atto e deve correttamente proporzionare la propria parcella alle difficoltà ed al contenuto dell’elaborato e non come spesso accade proporzionarla al peso del documento di sicurezza che ha prodotto.
Comunque mi si creda, in fondo, l’”impresa vale la spesa”.
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: alice pilllonetto - likes: 0
01/09/2011 (15:37:14)
ottimo
Rispondi Autore: Giuseppe Mariano - likes: 0
10/07/2013 (13:27:55)
Tutto chiaro quanto sopra esposto .
Occorre a mio avviso nel coordinare la sicurezza ,riguardo a piccoli lavori ,ma non per questo meno rischiosi dei grandi , puntare a sviscerare le varie fasi lavorative
,evidenziando i rischi connessi ,e attuare tutte gli accorgimenti necessari per prevenire infortuni.
Qualcuno penserà (Niente di nuovo ) ,però la tendenza è quella di copiare psc già confezionati ,perdendo il senso dell'opera specifica.
Quindi ,puntare all'essenza ,personalizzando l'opera stessa.
Uno buona relazione descrittiva di poche pagine dovrebbe essere sufficiente.
Rispondi Autore: Emidio D'Ascanio - likes: 0
10/02/2018 (06:15:59)
complimenti per l'articolo preciso, puntuale ed esaustivo.
emidio d'ascanio geometra
Rispondi Autore: Paolo - likes: 0
03/05/2022 (17:30:24)
Buongiorno, l'obbligo di redigere il piano di sicurezza scatta nel momento di stipula di un contratto di appalto con più imprese o nel momento in cui in cantiere ci sarà l'effettiva presenza anche non contemporanea di più imprese? Ad esempio, i lavori cominciano maggio con una sola impresa mentre solo a settembre ci sarà la presenza di più imprese anche non contemporanea. L'obbligo del piano scatta a maggio o a settembre? Grazie mille
Rispondi Autore: ANIELLO CATALANO - likes: 0
30/10/2023 (12:24:28)
Buongiorno bisogna fare un lavoro ad una facciata di un edificio avente una altezza di m. 7,00 , sul cantiere vi è una sola impresa, ci vuole il coordinatore

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!