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Documenti per la sicurezza in cantiere: PIMUS e piano demolizioni
Milano, 24 Giu – Per quanto riguarda le attività nei cantieri edili il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) fornisce precise indicazioni sugli obblighi relativi a vari documenti.
Ad esempio, nel Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”, Sezione V sui ponteggi fissi, all’art. 136 (Montaggio e smontaggio) si indica che nei lavori in quota “il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) (…)”. Inoltre (sezione VIII – demolizioni) all’art. 151 (Ordine delle demolizioni), comma 2, il Testo Unico segnala che la successione dei lavori “deve risultare da apposito programma contenuto nel POS (…)”.
Per avere informazioni su questi due documenti facciamo riferimento al contenuto delle “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, approvate dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024, con la Deliberazione n. 3679/2024. Linee di indirizzo, rivolte al mondo delle grandi opere, che forniscono a stazioni appaltanti, Servizi Prevenzione e Sicurezza, coordinatori e imprese, indicazioni tese a delineare un quadro completo della sicurezza in cantiere.
L’articolo, partendo dal contenuto delle linee guida, affronta i seguenti argomenti:
- Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano di montaggio, uso e smontaggio
- Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano delle demolizioni
Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano di montaggio, uso e smontaggio
Nel capitolo delle linee guida regionali dedicato alla “Documentazione di cantiere ai fini della salute e sicurezza”, si segnala che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), previsto dal Testo Unico, è un documento tecnico operativo i cui contenuti minimi vengono descritti nell’Allegato XXII. E corrisponde al documento, “che deve essere obbligatoriamente redatto dal datore di lavoro dell’impresa o da un soggetto competente, come il tecnico abilitato, il preposto oppure il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, quando in cantiere viene utilizzato un ponteggio metallico fisso”.
Nel documento “devono essere riportate una serie di informazioni che descrivano azioni mirate atte a garantire la sicurezza sia dei lavoratori sia di coloro che fruiscono gli edifici durante le fasi lavorative di ristrutturazione. Il P.I.M.U.S. deve essere messo a disposizione dei lavoratori addetti alle operazioni di Montaggio, Smontaggio e Trasformazione del ponteggio, di tutti i lavoratori che operano all’interno del cantiere, nonché degli organi di Vigilanza, per eventuali ispezioni e controlli”.
L’elaborato dovrà, in riferimento al singolo cantiere interessato, “sviluppare ed esplicitare i seguenti argomenti, nonché specificare una serie di aspetti, quali ad esempio:
- i dati identificativi del sito cantieristico – ubicazione del luogo di lavoro, installazione del ponteggio;
- i dati identificativi del datore di lavoro degli addetti che si occuperanno delle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio, la squadra di lavoratori, il disegno esecutivo del ponteggio, le verifiche tecniche da effettuare;
- i nominativi dei lavoratori che abbiano ricevuto una formazione specifica, a cui deve necessariamente seguire un aggiornamento ogni 4 anni, e sotto la sorveglianza di un preposto”.
Il PIMUS è quindi, un “documento essenziale ed indispensabile al fine di:
- garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano nei cantieri e i utilizzano ponteggi, ma anche di eventuali abitanti e fruitori di edifici in costruzione e ristrutturazione;
- deve essere obbligatoriamente redatto prima dell’inizio dei lavori di montaggio del ponteggio, affinché tutte operazioni e fasi lavorative siano effettuate in sicurezza, deve essere aggiornato ogni volta che intervengano delle variazioni o vengano apportate modifiche in corso d’opera;
- deve essere elaborato tenendo conto della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase del lavoro previsto;
- il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzato integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per schemi speciali costituenti il ponteggio”.
Con riferimento agli articoli del D.Lgs. 81/2008, in cui sono esplicitati i principali obblighi di sicurezza, da rispettare per l’impiego e l’utilizzo di ponteggi fissi, “bisogna considerare che il PIMUS è necessario e obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
- per ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
- per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi;
- per i ponteggi realizzati con elementi in legno”.
E il PIMUS non deve essere redatto, “per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:
- ponti su ruote, comunemente chiamati trabattelli;
- ponti su cavalletti;
- parapetti”.
Rimandiamo alla lettura del documento regionale che riporta molti altri dettagli sul PIMUS (contenuti minimi, verifiche, …) e propone anche alcune considerazioni conclusive:
- “il datore di lavoro è tenuto a redigere il PIMUS dei ponteggi, avvalendosi anche di un soggetto competente come il tecnico abilitato, il preposto o l’RSPP;
- il documento, nella trattazione, deve contenere, nel rispetto dei contenuti minimi esposti e descritti nell’Allegato XXII del D.Lgs. 81/2008, le informazioni necessarie all’utilizzo del ponteggio e va conservato in cantiere, in caso di controlli da parte degli organismi di vigilanza, e messo a disposizione di tutti i lavoratori addetti alle attività;
- il P.I.M.U.S non è obbligatorio per l’uso di cavalletti, trabattelli, parapetti ed ogni altra opera provvisionale diversa dai ponteggi;
- le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi vengano svolte a regola d’arte da lavoratori adeguatamente formati e sotto sorveglianza del preposto”.
Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano delle demolizioni
Il capitolo delle linee guida dedicato alla documentazione si sofferma sul Piano demolizioni, comunemente definito Piano di lavoro delle demolizioni o Programma delle demolizioni, secondo i dettami previsti e stabiliti dal quadro normativo di riferimento.
Si tratta del documento “che deve essere redatto dall’impresa esecutrice dei lavori e deve necessariamente essere allegato al Piano Operativo di Sicurezza”. Inoltre “le prescrizioni e le procedure operative del Piano demolizioni devono essere integrative e complementari di dettaglio rispetto a quelle generali relative alla trattazione della sicurezza ed igiene del lavoro contenuta nel Piano Operativo di Sicurezza della stessa impresa esecutrice”.
In particolare, questo elaborato, nei contenuti e trattazione “dovrà, in riferimento al singolo cantiere interessato, sviluppare ed esplicitare i seguenti argomenti:
- valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori dell’impresa, in riferimento e contestualizzazione alle fasi lavorative delle demolizioni;
- misure di prevenzione e protezione, istruzioni operative di lavoro, prescrizioni e procedure operative aziendali da adottare per eliminare o contenere al massimo detti rischi individuati e valutati;
- organizzazione e pianificazione della sicurezza dell’impresa, lavorazioni, macchine operatrici, attrezzatura scelta ed individuazione dei DPI, e tutti gli elementi salienti e connotanti del singolo cantiere”.
Bisogna considerare il Piano demolizioni come “studio e analisi preliminare dei rischi a cui verranno esposti i lavoratori dell’impresa esecutrice. Il processo lavorativo e le sotto fasi della demolizione si devono condurre mediante una propedeutica e pianificata analisi, vera e propria opera di scomposizione cronologica del sistema edificio, il tutto ricondotto in considerazione alla tipologia architettonica oggetto dei lavori”.
Alcune indicazioni tratta dalle linee guida:
- “fondamentale ed opportuno al fine di pianificare le cronologiche attività lavorative in sicurezza, sarà procedere alla rimozione, demolizione delle parti elementari del fabbricato, in riferimento all’abaco degli elementi costitutivi, costruttivi strutturali e particolari architettonici di cui è stratigraficamente composto l’edificio oggetto delle lavorazioni di demolizione”;
- “secondo le tecniche operative individuate è necessario porre attenzione e controllare, nella redazione del documento le risultanti e le considerazioni circa l’analisi delle masse strutturali con idoneo preventivo puntellamento, realizzazione di contrafforti, sotto murazioni, palificazioni, opere di carpenteria metallica, opere di consolidamento strutturale, ecc…, atte a contenere con margine di sicurezza e bilanciare eventuali modifiche degli schemi distributivi dell’equilibrio statico delle diverse componenti, durante la demolizione”;
- “la scelta e l’appropriata individuazione delle tecniche e delle tecnologie di demolizione, identificate con le metodologie di lavoro: massiva, controllata, per rovesciamento, ecc., devono essere strettamente comparate e condizionate da una preventiva analisi del manufatto architettonico da demolire e dal puntuale e dettagliato studio di parametri strettamente correlati, attraverso i quali si possono definire gli elementi caratteristici di un adeguato Piano delle Demolizioni”.
Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale delle linee guida regionali che presentano altri approfondimenti sul Piano delle demolizioni che, in sintesi, deve “sostanzialmente rappresentare ed essere un documento contenente la dettagliata e fedele restituzione scritta della cronologia delle lavorazioni presenti in cantiere, dell’organizzazione del lavoro per fasi, delle attività tecnologiche da eseguire. Ogni fase e sotto fase lavorativa dovrà essere posta in sequenza e trovare collocazione per argomenti nel documento redatto” (le linee guida riportano vari esempi).
Segnaliamo, in conclusione, che nelle linee guida il capitolo relativo alla “documentazione di cantiere ai fini della salute e sicurezza” contiene informazioni anche su altri documenti:
- notifica preliminare
- piano di sicurezza e coordinamento e costi della sicurezza
- piano operativo di sicurezza
- piano di lavoro amianto.
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
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