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Patente a crediti: uno strumento per l’applicazione nei cantieri
Iniziamo con questo articolo una collaborazione con la Commissione Nazionale Sicurezza del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati per la presentazione di alcuni strumenti operativi molto interessanti per i suggerimenti e le indicazioni offerte in grado di migliorare la gestione della sicurezza e di permettere ai professionisti di “operare con maggiore serenità”.
Il primo contributo – dal titolo “Vademecum CNG sul tema della patente a crediti” – è scritto da Pasquale Recchia, Giuseppe Ivo Vogna, Stefano Farina.
Segnaliamo che su questi strumenti abbiamo realizzato anche un’intervista ad Ambiente Lavoro, che pubblicheremo nei prossimi giorni, al geometra Stefano Farina e al geometra Gianluca Fociani, Referente Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Vademecum CNG sul tema della patente a crediti
La Commissione Nazionale Sicurezza del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha inaugurato una nuova serie di strumenti operativi dedicati ai geometri che lavorano in cantiere.
Il lavoro della Commissione nasce da un’esigenza chiara: tradurre le norme tecniche e legislative in procedure concrete. Non si tratta di semplici riassunti, ma di veri e propri manuali di istruzioni che permettono ai professionisti di operare con maggiore serenità e, soprattutto, di garantire la massima tutela ai lavoratori e ai committenti.
Per questo, all’interno della Commissione Nazionale Sicurezza, è nato il Laboratorio Sicurezza: un gruppo di lavoro di geometri esperti che ha scelto di tradurre le novità normative in strumenti sintetici, ragionati e immediatamente utilizzabili nella pratica professionale.
Il primo risultato di questo percorso è il vademecum dal titolo “La patente a crediti – Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” che approfondisce tutti gli aspetti legati alla patente a crediti (PaC) ed alla sua applicazione concreta nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.
Il documento ripercorre in modo ordinato i presupposti del nuovo sistema, i requisiti per il rilascio della patente, le regole di decurtazione e recupero dei crediti e le conseguenze operative per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. L’obiettivo è quello di offrire ai geometri uno schema chiaro per leggere le norme, impostare le verifiche e dialogare con imprese, lavoratori autonomi e committenti senza incertezze.
Il Vademecum non si limita a una rassegna dei precetti legislativi, ma aggrega in un unico corpo organico le disposizioni del Testo Unico Sicurezza ( D.Lgs. 81/08), le recenti circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e i protocolli applicativi per il mantenimento dei requisiti di esercizio. Esso non vuole sostituirsi alla lettura dei testi ufficiali, ma accompagnarla. È pensato da tecnici che quotidianamente si confrontano con gli stessi dubbi degli Iscritti: quando è obbligatoria la patente, quali soggetti ne sono esonerati, che cosa comporta un punteggio inferiore a 15 crediti, quali siano gli effetti delle violazioni e in quali casi scatta la sospensione. Una guida di sintesi, quindi, ma costruita con l’attenzione ai dettagli che serve a chi in cantiere firma, coordina e si assume responsabilità.
Ricordiamo che nel contesto della crescente attenzione verso la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il sistema della patente a crediti per la sicurezza si configura come un ulteriore strumento operativo a supporto della vigilanza e della responsabilizzazione degli attori coinvolti. Si tratta di un modello che, partendo da un principio di attribuzione iniziale di crediti a ciascun soggetto obbligato, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introduce un meccanismo dinamico di valutazione basato sul comportamento effettivo in materia di sicurezza. Il sistema promuove un approccio orientato al miglioramento continuo, che va oltre la semplice applicazione di sanzioni: accanto alla decurtazione dei crediti in caso di violazioni, è prevista anche la possibilità di reintegro attraverso percorsi formativi o dimostrazioni concrete di adempimento e miglioramento. Questo approccio mira a rafforzare la cultura della prevenzione, non più intesa come mera osservanza formale delle norme, ma come processo continuo di crescita professionale e consapevolezza collettiva.
Attraverso questo documento tecnico, la Commissione Nazionale Sicurezza del CNGeGL, nell’ambito del proprio percorso formativo e di aggiornamento per i professionisti, intende riepilogare e dettagliare i criteri generali di applicazione della patente a crediti, con particolare attenzione ai presupposti per la sua attivazione, alla gestione delle decurtazioni e ai percorsi di recupero, delineando un quadro di riferimento trasparente, omogeneo e coerente con le finalità del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e le successive integrazioni normative.
Il documento è suddiviso in vari capitoli che riportano
- l’iter di ottenimento della Patente a Crediti, gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori,
- le modalità di sospensione ed il divieto di operare nei cantieri in assenza della patente,
- il confronto tra articolo 14 e articolo 27,
- i soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente a crediti e le modalità di accesso di visualizzazione della P.a.C.
- i riferimenti Normativi nel quale sono stati infine inseriti i numerosi documenti che nel tempo sono stati emanati sia a livello normativo che a livello di Circolari, Note operative, FAQ.
All’interno dei capitoli, vengono schematizzati i disposti normativi con tabelle, indicazioni specifiche ed approfondimenti che possono aiutare a meglio comprendere gli obblighi e le modalità attuative della norma che attua il sistema di qualificazione relativo alla patente a crediti.
Rimandando alla lettura del Vademecum, andiamo di seguito a ripercorrere alcuni dei temi trattati nel documento.
Sospensione e divieto di operare nei cantieri - il confronto tra articolo 14 e articolo 27 del D.Lgs 81/2008
Nel contesto della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) prevede due strumenti distinti per arrestare l'operatività delle imprese in caso di gravi inadempienze: la sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'Articolo 14 e il divieto di operare per insufficienza di crediti o sospensione della patente a crediti ai sensi dell'Articolo 27.
Mentre l'Articolo 14 colpisce l'azienda in modo immediato per fermare un pericolo imminente, l'Articolo 27 agisce tramite il meccanismo della patente a crediti, collegando il blocco al sistema di qualificazione professionale.

Articolo 14: Sospensione dell'attività imprenditoriale
L'obiettivo fondamentale è l'interruzione immediata del rischio. L'organo di vigilanza blocca l'attività quando accerta:
- almeno il 10 per cento (e non più del “20%” come previsto dall’exart.14 previgente al D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa
- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs 81/2008
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.
In questi ultimi anni si è potuto constatare che il provvedimento interdittivo del MIMS non è sempre stato in linea con la tempistica del provvedimento della sospensione, a tal riguardo appare opportuno che l’impresa debba verificare con attenzione quale violazione dell’allegato I del TUSL sia stata contestata e soprattutto adoperarsi per ottenere la revoca del provvedimento.
L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
I provvedimenti di sospensione, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
I poteri di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
É comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
Avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d). del TUSL.
Utile è anche la nota del INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 e Nota prot. n. 1159 del 9 novembre 2023: Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.
L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Altro aspetto importante inerente il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è riportato nella circolare dell’INL n. 4 del 9 dicembre 2021 inerente la mancata elaborazione del POS. Rammentiamo che l’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio del POS al CSE o all’impresa affidataria. Per cui al fine della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS. Per quanto concerne invece la mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto, la sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi che il lavoratore non li abbia utilizzati.
La Nota INL del 07/06/2022, prot. n. 1159 Oggetto: art. 14 D.lgs. n. 81/2008 - provvedimenti di sospensione - attività non differibili, esamina i casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico ciò comporta la necessità di valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.
In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi). La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 del TUSL – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Rammentiamo inoltre che l’INL con Lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642, nel caso del provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro - il quale ad esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) - l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato. In tali ipotesi, in ragione di quanto previsto al comma 2 dell’art. 14 - secondo il quale “per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (…) A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo” – laddove l’archiviazione sia a conoscenza dell’Ufficio, sarà necessario darne comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti. Va inoltre chiarito che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Come già chiarito dall’ Ispettorato con nota prot. n. 119 del 25 maggio 2020, anche per tali fattispecie risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Ove a seguito di detto pagamento e della consequenziale informativa alla Procura, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.lgs. n. 758/1994, dovesse essere adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione.
In conclusione, appare quanto mai importante nella verifica di idoneità tecnico professionale da parte del datore di lavoro committente/Committente, operare non solo una verifica formale nei confronti di imprese/ lavoratori autonomi, ma sostanziale soprattutto sulle capacità professionali ed esperienza dei soggetti che dovranno operare nei cantieri.
Articolo 27: Il sistema della Patente a Crediti
L'Articolo 27 regolamenta l'accesso e la permanenza nei cantieri mediante un punteggio iniziale (minimo 30 crediti). Ricordiamo che il divieto di operare scatta in due modalità:
- Sotto la soglia minima: Se a causa di provvedimenti sanzionatori definitivi i crediti scendono sotto i 15 punti, l'impresa non può più accedere a nuovi appalti.
- Sospensione Cautelare: In caso di infortuni sul lavoro da cui derivi la morte o l'inabilità permanente di un lavoratore, l'INL può sospendere la patente stessa fino a un massimo di 12 mesi.
Se il divieto scatta a cantiere avviato, la norma tutela l'opera introducendo una deroga speciale: se l'avanzamento dei lavori ha superato il 30% del valore dell'appalto, è consentito unicamente il completamento di quelle specifiche attività.
Sanzioni per violazione del blocco
- Violazione dell'Articolo 14: Configura un reato penale punito con l'arresto fino a sei mesi (per violazioni di sicurezza) o l'arresto da tre a sei mesi o ammenda per violazioni sul lavoro nero.
- Violazione dell'Articolo 27: Operare in cantiere senza patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% del valore dei lavori (con un minimo edittale di 12.000 euro) e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 5 anni.
Geom. Stefano Farina
Geom. Pasquale Recchia
Geom. Giuseppe Ivo Vogna
Commissione Nazionale Sicurezza
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
Scarica il documento presentato nell’articolo:
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