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D.Lgs. 81/2008 e DPI: cosa indica il nuovo allegato VIII?
Brescia, 22 Apr â In un recente articolo del nostro giornale abbiamo ricordato la versione aprile 2022 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato e aggiornato con le recenti modifiche normative. Un importante e prezioso lavoro che, portato avanti dagli Ingegneri Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore, continua unâattivitĂ iniziata da Giuseppe Piegari, ex dirigente dellâIspettorato Nazionale del Lavoro.
Questo documento ha la funzione non solo di fornire un utile strumento aggiornato per chi si occupa, a diverso livello, di salute e sicurezza, ma anche di focalizzare lâattenzione su tutte le piccole ma sensibili modifiche del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ci soffermiamo in particolare oggi sulle modifiche del D.Lgs. 81/2008 connesse al Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.
Nellâarticolo di presentazione delle conseguenze del decreto ci soffermiamo su:
- Decreto Interministeriale e Allegato VIII del Testo Unico: le novitĂ
- Allegato VIII: DPI per testa, udito, occhi, volto e apparato respiratorio
- Allegato VIII: DPI per mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute
Decreto Interministeriale e Allegato VIII del Testo Unico: le novitĂ
Come riportato in un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022, in data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che recepisce la direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda âadeguamenti di carattere strettamente tecnicoâ.
E il decreto prevede la sostituzione dellâAllegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformitĂ con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Riprendiamo alcune modifiche rispetto alla versione precedente dellâallegato:
- punto 1 âSchema indicativo per l'inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individualeâ: è cambiata la suddivisione dei rischi connessi agli agenti biologici ed è stata introdotta una nuova categoria: âaltri rischiâ (annegamento, mancanza di visibilitĂ , carenza di ossigeno);
- punto 2 âElenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggonoâ: viene aggiornato lâelenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI.
- punto 3 âElenco indicativo e non esauriente delle attivitĂ e dei settori di attivitĂ per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dispositivi di protezione individualeâ: ora si rimanda alla valutazione del rischio: âin base alla valutazione dei rischi sarĂ stabilito se sia necessario lâimpiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttivaâ. Ă stata creata anche una particolare organizzazione delle tabelle.

Allegato VIII: DPI per testa, udito, occhi, volto e apparato respiratorio
Riguardo al nuovo allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari) riprendiamo quanto contenuto al punto 2, cioè nel giĂ citato âElenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggonoâ, con riferimento ai DPI per la testa, lâudito e per la protezione degli occhi, del volto e dellâapparato respiratorio:
Queste le attrezzature per la protezione della testa:
- âCaschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
- urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
- impatti con ostacoli;
- rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
- compressione statica (schiacciamento laterale);
- rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- rischi chimici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).
- Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliatiâ.
Le attrezzature per la protezione dellâudito:
- âCuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).
- Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.)â.
Le attrezzature per la protezione degli occhi e del volto:
- âOcchiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologiciâ.
Le attrezzature per la protezione dellâapparato respiratorio:
- âDispositivi per il filtraggio di:
- particelle;
- gas;
- particelle e gas;
- aerosol solidi e/o liquidi.
- Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione dâaria.
- Dispositivi di autosoccorso.
- Attrezzature per immersioneâ.
Allegato VIII: DPI per mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute
Concludiamo la presentazione del punto 2 del nuovo allegato VIII con riferimento alle tipologie (âelenco indicativo e non esaurienteâ) di attrezzature e strumenti di protezione di mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute.
Le attrezzature per la protezione delle mani e delle braccia:
- âGuanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- rischi derivanti da vibrazioni.
- Ditaliâ.
Le attrezzature per la protezione dei piedi e delle gambe e antiscivolamento:
- âCalzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale dâacciaio ecc.) per la protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi di scivolamento;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- rischi derivanti da vibrazioni;
- rischi biologici.
- Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
- Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
- Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
- Accessori (chiodi, ramponi ecc.).
Veniamo alla protezione della cute (creme protettive) che nellâallegato fa riferimento alle creme âper la protezione da:
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- sostanze chimiche;
- agenti biologici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo)â.
Una nota dellâallegato indica che âin determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la cute dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nellâambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, âcomplemento o accessorioâ ai sensi dellâarticolo 2 della direttiva 89/656/ CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui allâarticolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425â.
Concludiamo con le attrezzature per la protezione del corpo e le altre protezioni per la cute:
- âAttrezzature di protezione individuale contro le cadute dallâalto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dellâenergia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dellâuso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
- Indumenti protettivi fra cui protezioni per lâintero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- sostanze chimiche;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- possibilitĂ di rimanere impigliati o intrappolati.
- Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dellâannegamento e ausili al galleggiamento.
- Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dellâutilizzatoreâ.
Segnaliamo, infine, che nel nuovo allegato sono presenti anche (punto 4) le âIndicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individualeâ.
Tiziano Menduto
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