Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Le mille proroghe: alberghi, impianti a fune e certificato di gravidanza

Le mille proroghe: alberghi, impianti a fune e certificato di gravidanza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Differenze di genere, età, cultura

13/01/2014

Proroga al 31 dicembre 2014 dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Proroghe dei termini in materia di impianti funiviari e di invio telematico del certificato medico di gravidanza.

Le mille proroghe: alberghi, impianti a fune e certificato di gravidanza

Proroga al 31 dicembre 2014 dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Proroghe dei termini in materia di impianti funiviari e di invio telematico del certificato medico di gravidanza.

 
Roma, 13 Gen – Solo qualche mese fa l’ing. Fabio Dattilo (Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero degli Interni) ricordava che sarebbe stato un errore ammettere la proroga al 31 dicembre 2014 per l’adeguamento antincendio degli alberghi e delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto. Sarebbe sbagliato - continuava durante il convegno “Come cambia la prevenzione incendi” organizzato il 9 novembre 2013 a Rimini - “anzitutto nei confronti dei tanti albergatori che hanno iniziato il percorso virtuoso della messa in regola delle strutture secondo quanto stabilito dal piano straordinario biennale" relativo al decreto 16 marzo 2012.
 
Eppure con il consueto e cosiddetto "decreto milleproroghe", Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, la proroga per le strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto è arrivata. Ancora una volta giustificata dalla supposta necessità per le  strutture ricettive, specialmente quelle medio-piccole, di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.

Pubblicità
Modello DVR
Modelli di documenti - DVR Sicurezza Alberghi
Sicurezza Alberghi - Categoria Istat: I - Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione

La proroga è contenuta all’articolo 11, comma 1 del decreto di fine anno:
 
Art. 11 (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)
 
1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
(...)
 
Ne possono usufruire, come indica la legge, solo le attività ricettive turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012:  il “Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.
La proroga riguarda in particolare l’adempimento di prescrizioni contenute nel D.M. 9 aprile 1994 e nel D.M. 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”.
 
Malgrado queste continue proroghe gli alberghi in Italia possono considerarsi perfettamente sicuri dal punto di vista degli incendi?
Ricordiamo che nel 2002 la rivista “Altroconsumo” aveva svolto una breve ricerca in un piccolo campione di 80 hotel italiani ed europei e nella valutazione globale, a causa dei problemi di sicurezza dovuti alla sbagliata concezione delle strutture e a carenze organizzative, l’82% delle strutture non raggiungeva la sufficienza. Ad esempio sull’aspetto evacuazione-vie di fuga, la sufficienza era raggiunta solo da 4 su 17 degli alberghi italiani e da un terzo di quelli europei.
 
Dal 2002 ad oggi molte norme sono passate sotto i ponti, ma la proroga è rimasta. Certamente non il miglior viatico per spingere le attività ricettive turistico-alberghiere a mettersi definitivamente in regola.
 
Torniamo al DL 150/2013 e sottolineiamo brevemente alcune altre proroghe in tema di sicurezza e lavoro.
 
Ad esempio in materia di impianti funiviari.
 
Riportiamo a questo proposito l’articolo 4, comma 7:
 
Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
 
(...)
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
(...)
 
La proroga rappresenta un provvedimento che estende la vita tecnica degli impianti a fune in scadenza e, in molti casi, ne evita la chiusura. Una misura “tampone” per dare più tempo ai lavori di adeguamento e per individuare possibili soluzioni che tutelino la sicurezza e garantiscano la qualità tecnica degli impianti.
 
Un’altra proroga riguarda infine l’invio telematico del certificato medico di gravidanza ed è inserita nell’articolo 8, comma 1:
 
Art.8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
 
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.
 
Riportiamo per chiarezza l’articolo 21, comma 1-bis del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal milleproroghe 2013, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità:
 
Art. 21. Documentazione
 
(...)
 1-bis. A  decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.
 
Ricordiamo che il DL 150/2013 è entrato in vigore il 31 dicembre 2013, il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
 
 
Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150 – Decreto milleproroghe - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

L’ostacolo linguistico nella formazione in videoconferenza sincrona

Come promuovere la salute delle donne nel mondo del lavoro?

Percezioni, disuguaglianze e strategie verso una gestione gender responsive

L'importanza della prospettiva di genere per la sicurezza sul lavoro


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità