Fase 2: come limitare i contagi da Coronavirus nei luoghi di lavoro?
Venezia, 12 Mag – Malgrado si stia assistendo ad un rallentamento dell’evoluzione del contagio del virus SARS-CoV-2 è evidente che nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza COVID-19 sia ancora necessario ridurre il più possibile le occasioni di contatto, oltre a mantenere la distanza interpersonale necessaria.
Per approfondire il tema della riduzione delle occasioni di contatto in ambito lavorativo, e altri aspetti correlati alla riapertura delle attività, torniamo a parlare del documento della Regione Veneto “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive” (versione 11 del 29 aprile 2020). Un documento elaborato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Veneto e che è destinato in particolare a tutti soggetti con ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Le indicazioni relative alle limitazioni dei contatti
- Le indicazioni sulla formazione, sulle verifiche e sulla manutenzione
- La pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti
Le indicazioni relative alle limitazioni dei contatti
Il documento veneto, “al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione”, riporta le principali “misure organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con soluzioni innovative relative all’articolazione dell’orario di lavoro e dei processi produttivi”.
Ne riprendiamo alcune:
- “favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’), in modo coerente con le indicazioni previste dalla contrattazione e legislazione vigente, soprattutto per le attività amministrative e d’ufficio che possono essere svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
- adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa lo consenta;
- ridurre al minimo necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;
- ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi;
- ridurre al minimo l’accesso contemporaneo di più visitatori e clienti, ad esempio ampliando le fasce orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.);
- individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio mezzi e non e consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle fasi di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro;
- regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
- evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m2/persona;
- se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato;
- individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e vietare loro l’utilizzo di quelli del personale aziendale”.
Si indica poi che “nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad evitare l’impiego dei servizi igienici del personale da parte di utenti esterni. In questo caso verranno comunque messe a disposizioni soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani”.
Le indicazioni sulla formazione, sulle verifiche e sulla manutenzione
Riguardo alla limitazione dei contatti riprendiamo, dal documento, due note integrative sulla formazione e sulla manutenzione.
Riguardo alla formazione e aggiornamento professionale si ricorda che “nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati”. E si sottolinea, come già ripetuto in altri documenti, ad esempio il “ Protocollo condiviso” tra Parti sociali e Governo, che il “mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore”, non comporta “l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”. In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere “tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.
E si indica, come peraltro ricordato anche nel nostro articolo “ Emergenza COVID-19: l’uso della videoconferenza per fare formazione”, che “l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto”. Questa modalità di collegamento a distanza in videoconferenza “non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico”.
Un’altra nota integrativa si sofferma sulle verifiche e manutenzioni periodiche.
Si indica che ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc”.
Infatti queste attività sono normalmente realizzate da “personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria”.
La pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti
Riportiamo, infine, alcune indicazioni relative alla pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro.
Si segnala che prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute ( Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020), “una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione”.
Si indica che la pulizia “può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro”. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è bene “assicurare la ventilazione degli ambienti”.
Si sottolinea che tutte le operazioni di pulizia “devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.
Dovranno poi essere considerati con particolare attenzione, se presenti, “i locali accessori (es. spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e prolungato (es. servizi alla persona)”.
Sarà data particolare cura, infine, alla pulizia della singola postazione di lavoro “da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune”. Mentre per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19 “è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici)”.
In conclusione si indica che “deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell’aria”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri aspetti relativi alla prevenzione del contagio da COVID-19:
- Informazione ai lavoratori e ai frequentatori dell’azienda
- Rilevazione della temperatura corporea.
- Distanziamento tra le persone.
- Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.
- Dispositivi di protezione individuale.
- Uso razionale e giustificato dei test di screening.
- Gestione degli eventuali casi positivi.
- Ruolo del Medico competente.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive”, versione 11 del 29 aprile 2020 (formato PDF, 407 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: IP - likes: 0 | 12/05/2020 (09:01:11) |
Buongiorno, nelle Faq rivolte al Ministero del Lavoro nel periodo di emergenza Covid 19 è indicato che il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |