Sicurezza delle macchine: come si svolge la sorveglianza del mercato?
Roma, 23 Giu – In Italia l’art. 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (recepimento della direttiva macchine) attribuisce a due ministeri (Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali) le funzioni di autorità di sorveglianza del mercato riguardo le macchine e le quasi-macchine e individua l’Inail per gli accertamenti di carattere tecnico.
In particolare “se le autorità di sorveglianza del mercato, a seguito di segnalazione di presunta non conformità, nutrono dubbi in merito alla conformità di una macchina o di una quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, possono richiedere al fabbricante la trasmissione del fascicolo tecnico (per le macchine) o della documentazione tecnica pertinente (per le quasi-macchine)”. E attraverso l’esame di tale documentazione l’Inail può valutare le misure adottate dal fabbricante “per far fronte ai rischi associati alla macchina/quasi-macchina, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili, indicati come presunti non conformi”.
A ricordare in questi termini l’attività di sorveglianza del mercato e di accertamento tecnico dell’Inail è il documento “ Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica” elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.
Il documento attraverso delle schede presenta una rassegna delle non conformità rilevate sulle attrezzature di lavoro, in questo caso apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica e offrire spunti di prevenzione a fabbricanti e utilizzatori delle attrezzature di lavoro.
L’articolo si sofferma sui seguenti punti:
- Le attrezzature di lavoro e il processo di sorveglianza del mercato
- Il modulo per attivare una segnalazione di presunta non conformità
- L’individuazione del fabbricante e la dichiarazione CE di conformità
Le attrezzature di lavoro e il processo di sorveglianza del mercato
Il documento, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella, Fabio Giordano e Tiziano Giulimondi (DIT, Inail), ricorda che laddove l’autorità di sorveglianza del mercato rilevi la non conformità di un prodotto immesso sul mercato ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, impone in primo luogo al fabbricante o al suo mandatario di adottare le misure correttive necessarie.
Si indica poi che al di là delle azioni sul fabbricante, le autorità di sorveglianza del mercato devono “disporre misure appropriate per avvertire gli utilizzatori, ove possibile, in cooperazione con gli operatori economici interessati, onde prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal difetto identificato”.
Riportiamo dal documento una figura che sintetizza il processo di sorveglianza del mercato, “così come è stato strutturato sul territorio nazionale, evidenziando le diverse figure che partecipano all’iter che va dalla formulazione della segnalazione di presunta non conformità (attivata da organi di vigilanza territoriale nell’espletamento delle loro attività di vigilanza o di indagini per infortuni, verificatori nello svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., o nel caso, autorità giudiziarie, ecc.) all’adozione di un provvedimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dell’accertamento tecnico redatto da Inail”.
Il modulo per attivare una segnalazione di presunta non conformità
Il motore dell’attività di sorveglianza del mercato è “rappresentato dalla segnalazione di presunta non conformità, quale elemento imprescindibile di constatazione di presunti scostamenti dal precetto legislativo rappresentato dall’allegato I alla direttiva macchine”.
E a questo proposito, proprio per rendere “più efficace e puntuale l’intervento dell’intera macchina della sorveglianza”, il documento riporta anche il modulo per l’attivazione di una segnalazione di presunta non conformità alla direttiva macchine, secondo le istruzioni operative fornite dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 22 agosto 2019.
Si precisa – continua il documento Inail - che “per quanto riguarda le segnalazioni di presunta non conformità rilevate nel corso dell’espletamento dell’attività di verifica periodica il punto 3.2.2 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 prevede che vengano comunicate al soggetto titolare della funzione, per cui, nel caso specifico della prima verifica periodica, i verificatori Inail inoltrano le suddette al Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit), mentre i soggetti abilitati trasmettono la segnalazione all’unità operativa territoriale competente, che provvederà successivamente all’invio al Dit”.
In particolare il modello di segnalazione di presunta non conformità alla direttiva macchine “consta di una serie di settori volti a fornire le necessarie informazioni per l’attivazione, ove se ne riscontrino le condizioni, dell’iter di sorveglianza del mercato”.
Tale il modello “sintetizza tutti gli elementi utili all’avvio dell’azione di sorveglianza del mercato” ed è prevista “la compilazione di tutte le informazioni riguardanti la macchina: tali dati possono essere reperiti dalla marcatura apposta sul prodotto, altrimenti sulla dichiarazione CE di conformità. È bene accertare che vi sia corrispondenza tra le informazioni rintracciabili sulla targhetta e quelle rinvenibili dalla dichiarazione CE di conformità”.
Tra l’altro si rileva che l’anno di fabbricazione “è quello riportato sulla marcatura CE e potrebbe non coincidere (perché antecedente) con l’indicazione presente sulla dichiarazione CE di conformità, che si riferisce alla data di immissione sul mercato della macchina”.
L’indicazione del modello è poi necessaria perché “l’avvio dell’azione di sorveglianza riguarderà esclusivamente lo specifico modello segnalato, per cui, qualora la medesima problematica dovesse essere riscontrata anche su altri modelli del medesimo fabbricante, è necessario provvedere con una ulteriore segnalazione alle autorità competenti”.
L’individuazione del fabbricante e la dichiarazione CE di conformità
Sempre con riferimento al modello, chiaramente l’individuazione del fabbricante è “l’elemento fondamentale per l’avvio del procedimento; proprio in tal senso è essenziale che alla segnalazione di presunta non conformità sia allegata la dichiarazione CE di conformità, quale documento legale con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto e pertanto diventa l’interlocutore dell’autorità per la dimostrazione delle scelte operate per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza oggetto di accertamento”.
La dichiarazione CE di conformità fornisce “informazioni essenziali che consentono alle autorità di sorveglianza del mercato di effettuare le verifiche necessarie circa:
- “l’identità del fabbricante delle macchine e del suo eventuale mandatario;
- la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;
- la procedura di valutazione della conformità applicata e l’identità dell’organismo notificato interessato, se del caso;
- le altre direttive che sono state applicate relativamente a taluni pericoli più specifici;
- le norme armonizzate o altre specifiche tecniche eventualmente applicate”.
Gli autori poi fanno alcune precisazioni che, con riferimento alla corretta individuazione del fabbricante per il settore sollevamento, “riguardano in particolare quei prodotti (ad es. gru su autocarro o paranchi) che sono accompagnati da dichiarazione di tipo II B o del fabbricante. In questo caso il riferimento per le eventuali carenze costruttive è rappresentato da chi ha realizzato il prodotto finale, provvedendo a rilasciare la dichiarazione CE di conformità, per cui sarà necessario reperire questo documento e indicare nella segnalazione la persona che si è occupata dell’allestimento/installazione, che quindi finisce per diventare ai sensi della direttiva macchine il fabbricante del prodotto e quindi il responsabile della sua conformità”.
Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che contiene 21 schede tecniche relative a varie, presenta in appendice le “Note e istruzioni per la compilazione della segnalazione” predisposte dal Ministero dello sviluppo economico.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali. L’accertamento tecnico per la verifica periodica”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica con la collaborazione di Andrea Farinella, Fabio Giordano e Tiziano Giulimondi (DIT, Inail), collana Ricerche, versione 2020 (formato PDF, 9.17 MB).
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