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Macchine semoventi e macchine agricole: le strutture di protezione

Macchine semoventi e macchine agricole: le strutture di protezione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Attrezzature e macchine

11/09/2013

Le linee di indirizzo per i servizi di vigilanza in caso di macchine semoventi e di trattori agricoli con assenza o non conformità delle strutture di protezione in caso di capovolgimento. Gli obblighi e le violazioni di rivenditori e datori di lavoro.

Brescia, 10 Set – Gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl hanno un importante ruolo di controllo del rispetto dei  requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature di lavoro, requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.
Ad esempio hanno il compito di verificare che le macchine semoventi, diverse dai trattori, non siano senza struttura di protezione in caso di capovolgimento o con struttura di protezione non conforme alla normativa di sicurezza. O verificare che itrattori abbiano un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento costruito in conformità alle Linee Guida ISPESL/INAIL o a riferimenti tecnici considerati equivalenti.
 
Per fornire informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza su questa tipologia di violazioni, riprendiamo il contenuto del documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”.
Ricordiamo che per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), le linee guida propongono specifiche procedure per l’applicazione dell’art. 70 (Requisiti di sicurezza), comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
 
Il documento indica che, con riferimento a macchine semoventi e macchine agricole, le strutture di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) “hanno lo scopo di garantire alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione, ovvero uno spazio vitale sufficiente attorno ad esse in caso di ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro semovente”.
In questo senso il loro dimensionamento “deve tener conto, dunque, sia degli spazi vitali del conducente (volume limite di deformazione), in relazione anche alle deformazioni che esse possono subire in caso di ribaltamento, sia della massa dell’attrezzatura di lavoro sulla quale devono essere installate”.

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Queste attrezzature di lavoro “possono essere state immesse sul mercato o messe in servizio facendo riferimento a tre periodi di costruzione ben distinti”:
1.“costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, in regime di applicazione del D.P.R. 547/55. Il datore di lavoro deve adeguare queste attrezzature di lavoro secondo i requisiti previsti nell’allegato V, parte II, punto 2.4, del D.Lgs. 81/08; 
2. costruite successivamente al 21 settembre 1996, ma prima del 06 marzo 2010; in vigenza, quindi, del D.P.R. 459/96 di recepimento della prima direttiva macchine 98/37/CE. In questo caso le attrezzature di lavoro devono essere dotate, fin dall’origine, di punti di ancoraggio che consentano di ricevere una struttura di protezione in caso di ribaltamento. È responsabilità del datore di lavoro adeguare dette attrezzature installando la struttura di protezione in caso di ribaltamento prevista dal costruttore dell’attrezzatura stessa; 
3. costruite successivamente al 06 marzo 2010; in vigenza, quindi, del D.Lgs. 17/2010 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE.  In questo caso le attrezzature di lavoro devono essere dotate, fin dall’origine, di struttura di protezione in caso di ribaltamento, ad eccezione del caso in cui il fabbricante non evidenzi nelle istruzioni, in modo chiaro ed inequivocabile, che sulla base delle prove e verifiche da lui eseguite l’attrezzatura di lavoro mobile non presenti tale rischio”.
 
 
Dunque, indipendentemente dal periodo di costruzione, “se l’attrezzatura di lavoro è priva di struttura di protezione, il datore di lavoro deve procedere all’adeguamento della stessa installando una idonea struttura di protezione, fatta eccezione per la condizione di cui al punto 3 prevista dal fabbricante”.
 
Per le macchine semoventi diverse dai trattori, non può essere applicata la Linea Guida nazionale ISPESL (1) “ Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di  sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4, della parte II, dell’allegato V del D.Lgs. 81/08”. E per la costruzione della struttura di protezione in caso di capovolgimento per le macchine agricole semoventi non esistono “al momento” – con riferimento alla data di pubblicazione del documento (giugno 2012) - norme tecniche armonizzate di riferimento. Mentre per altre categorie di macchine semoventi esistono specifiche norme che definiscono le metodologie di prova ed i criteri di accettazione per le strutture ROPS ad esse destinate: macchine forestali semoventi (ISO 8082), macchine movimento terra (EN ISO 3471), trattorini da giardinaggio (ISO 21299), ...
Dunque la costruzione di una struttura di protezione in caso di capovolgimento, destinata alle macchine agricole semoventi prive di detta struttura, “deve essere progettata per quel tipo di attrezzatura facendo riferimento alle metodologie di prova ed ai criteri di accettazione definiti nei codici OCSE 4 ovvero direttiva 79/622/CEE, in cui sono trattati i trattori agricoli o forestali a ruote, o nel codice OCSE 8, in cui sono trattati i trattori agricoli o forestali a cingoli”. E in alternativa a detti codici o direttive “è possibile fare riferimento alle norme tecniche sopra richiamate (ISO 8082; EN ISO 3471; ISO 21299), nel caso in cui la macchina sia tecnicamente assimilabile alle specifiche macchine di riferimento”.
 
Si specifica poi che il datore di lavoro utilizzatore che ha “messo in servizio la struttura di protezione progettata e costruita in modo non conforme alle norme regolamentari sopra citate, indipendentemente dal periodo di costruzione dell’attrezzatura di lavoro su cui essa è installata, oltre ad avere violato l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08, viola anche l’art. 71, comma 1, dello stesso Decreto, per aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere”. Se detta attrezzatura di lavoro è utilizzata da un lavoratore autonomo, questo viola l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08”.
E il datore di lavoro utilizzatore che “non adegua la macchina semovente con il componente di sicurezza in questione, indipendentemente dal periodo di costruzione di questa, viola l’art.
 71, comma 1, del D.Lgs. 81/08”.
Il Coordinamento tecnico delle Regioni sottolinea che “l’alternativa alle condizioni di adeguamento sopra riportate, consiste nella messa fuori servizio dell’attrezzatura di lavoro mobile”.
 
Veniamo infine ai trattori agricoli e forestali.
 
I trattori agricoli e forestali che sono sprovvisti del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento “possono essere adeguati adottando una delle seguenti possibili soluzioni reperibili sul mercato:
1. dispositivo di protezione omologato per lo specifico modello di trattore di che trattasi;
2. dispositivo di protezione in caso di capovolgimento costruito in conformità alla Linea Guida nazionale Ispesl;
3. dispositivo di protezione rispondente a Direttive europee ovvero ai codici OCSE di riferimento validati con prove sperimentali;
4. dispositivo di protezione progettato ad hoc per il modello di trattore in esame”.
Per tutte e quattro le soluzioni il documento indica l’eventuale necessità di punzonature, targhette, dichiarazioni e relazioni.
 
Si indica inoltre che nel caso ditrattori agricoli omologati e dotati di struttura di protezione fin dall’origine, ma allo stato attuale non più provvisti, “è ammessa l’installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti nei punti precedenti solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria, conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile”. Indisponibilità che deve essere espressamente dichiarata dal costruttore del trattore o espressamente indicata nel catalogo ricambi ufficiale del costruttore del trattore.
 
Concludiamo presentando, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di violazioni:  
- “il rivenditore di una struttura di protezione in caso di capovolgimento per trattori agricoli o forestali che fornisca una struttura non idonea per il trattore su cui deve essere installata (es.
 struttura a due montanti anteriore per trattori a carreggiata standard sui cui può essere installata solamente una struttura a due montanti posteriore od a quattro montanti) viola l’art.
 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08”;
- “un rivenditore che commercializza un trattore agricolo o forestale sprovvisto di struttura di protezione in caso di capovolgimento ovvero dotato di una struttura di protezione in caso di capovolgimento non idonea per il trattore su cui è installata, viola l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08”;
- nel caso in cui la struttura di protezione in caso di capovolgimento, “realizzata indicando la conformità alla linea guida ISPESL, presenti carenze individuabili con un esame visivo”, trattandosi di vizi ‘palesi’, al datore di lavoro utilizzatore viene contestata la violazione dell’art. 70, comma 2, che rinvia allegato V, parte II, punto 2.4, del D.Lgs. 81/08 e si attiva la relativa procedura prevista dal D.Lgs. 758/94”;
- nel caso “in cui le carenze della struttura di protezione non siano rilevabili ad un esame visivo, ma ascrivibili alla progettazione, trattandosi di vizi ‘occulti’, al datore di lavoro utilizzatore viene rilasciata idonea disposizione”. Infatti riguardo alle procedure in caso di situazione di rischio riconducibile a “vizio occulto”, dove non è ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e non è rilevabile una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l’organo di vigilanza di impartire “ idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro”.
 
 
 
(1) La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.
 
 
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”,  elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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