Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Cantieri edili: indicazioni per il sollevamento dei carichi
Reggio Emilia, 25 Gen – La rubrica di PuntoSicuro “ Imparare dagli errori”, che racconta come avvengono gli infortuni di lavoro e come prevenirli, più volte ha mostrato come le attrezzature per il sollevamento dei carichi – gru a torre, gru a ponte, elevatori a bandiera, argani, gru a cavalletto, gru su autocarro, ... - siano tra le attrezzature di lavoro con maggiori rischi per i lavoratori.
Proprio per fornire informazioni sulla misure di prevenzione e su quanto indicato dalla normativa in materia di salute e sicurezza, riprendiamo alcune utili informazioni tratte da un documento non recente, ma che può ancora contribuire a migliorare la prevenzione e a ridurre i comportamenti a rischio: la “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
Riguardo agli apparecchi di sollevamento il documento riporta diverse indicazioni tratte dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Innanzitutto la guida riporta affronta il tema della verifica degli apparecchi di sollevamento con riferimento all’art. 71 e all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008.
Si ricorda ad esempio che il datore di lavoro “sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza” con la frequenza indicata nell’allegato.
Rimandando alla lettura delle indicazioni del Decreto Interministeriale del 11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, alle varie circolari ministeriali e agli aggiornamenti normativi successivi alla pubblicazione della guida, ricordiamo che il documento si sofferma anche sulla denuncia per chi acquista e mette in servizio un apparecchio di sollevamento (nuovo o mai denunciato sul territorio nazionale) e riporta diversi esempi di documenti e dichiarazioni. Ad esempio:
- richiesta di verifica e dichiarazione di corretta installazione di apparecchio di sollevamento trasferibile o spostabile;
- dichiarazione di corretta installazione;
- dichiarazione di idoneità zona di appoggio;
- gru a torre - comunicazione di installazione radiocomando.
Riguardo poi alla stabilità del mezzo e del carico (con riferimento all’allegato VI punti 3.1.1 – 3.1.3 del D.Lgs 81/2008) si indica che:
- “i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto;
- le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo”.
Rimandando ad una lettura integrale della guida, ricca anche di disegni esplicativi, riprendiamo quanto indicato relativamente alla gru in rotazione libera:
- “lasciare in rotazione libera il braccio della gru quando il lavoro è interrotto è una delle più comuni norme di sicurezza per assicurare la stabilità del mezzo in caso di forte vento: ovviamente il braccio tende ad orientarsi parallelamente al vento stesso che quindi solleciterà di meno la struttura delle gru;
- in relazione all’intensità del vento previsto e alla configurazione della gru sono utilizzate (e prescritte nelle norme di uso e manutenzione che devono accompagnare le singole macchine) anche altre misure che vanno dal bloccaggio dell’apparecchio sulle vie di corsa mediante ganasce all’ancoraggio del tronco della gru a parti fisse”.
Inoltre, riguardo ai fine corsa (Allegato V punti 3.2.2 – 3.2.3 - D.Lgs. 81/2008):
- “le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote;
- gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto” indicati nel punto precedente, “devono essere provvisti di dispositivo agente sull’apparato motore”.
La guida si sofferma poi su:
- coefficienti di sicurezza per funi e catene e verifiche (Allegato V e Allegato VI - D.Lgs 81/2008): “le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene”;
- attacchi ed estremità libere delle funi (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti. Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari”;
- ganci (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “i ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile”;
- indicazione della portata (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina. Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione. Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi: a) urtino le persone, b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero c) siano sganciati involontariamente”;
- dispositivi di segnalazione (Allegato V - D.Lgs. 81/2008): “i mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra (ad esempio i dispositivi di segnalazione al raggiungimento della portata massima)”;
- salita e discesa dei carichi (Allegato VI - D.Lgs. 81/2008): “il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature”.
Ricordando che il documento si sofferma anche su molti altri aspetti ( organi di comando, strutture portanti a cavalletto per argani scorrevoli, lavori in prossimità di linee elettriche, ...), concludiamo riportando alcune indicazioni relativa all’interferenza delle gru: “quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse”.
A questo proposito la guida riporta il contenuto di alcune vecchie circolari e documenti, che fanno ancora riferimento al DPR 547/55, ma che possono essere utilizzabili come riferimento in merito all’interferenza delle gru:
- lettera circolare 12 novembre 1984 (prot. n. 22856/PR-1) del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Oggetto: art. 169 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547;
- lettera circolare 2 dicembre 1985 (prot. n. 61.2.12/18869) della giunta regionale - regione Emilia Romagna Oggetto: Gru a torre. Interpretazione della Circolare del Ministero del Lavoro del 12.11.84 Prot. n. 22856/PR.1. Applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 547/1955 nei casi di possibilità di interferenza di gru a torre”.
Segnaliamo infine alcuni articoli di PuntoSicuro che hanno trattato il tema delle interferenze delle gru a torre:
AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011, (formato PDF, 7.68 MB).
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.