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Apparecchi di sollevamento: utilizzatore, noleggiatore e installatore

Apparecchi di sollevamento: utilizzatore, noleggiatore e installatore
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

15/09/2016

Un intervento si sofferma sul ruolo del datore di lavoro utilizzatore, dell’impresa affidataria, del noleggiatore, dell’installatore/manutentore e del coordinatore in relazione agli adempimenti correlati all’uso degli apparecchi di sollevamento.


Bergamo, 15 Set – In questi anni l’attività di vigilanza ha riscontrato incertezze e criticità negli adempimenti e nella corretta applicazione della normativa relativa agli apparecchi di sollevamento e ai ruoli delle figure coinvolte nelle varie fasi (installazione, utilizzo, smontaggio, ...). E spesso si è rilevata una difficoltà nell’interazione tra i vari soggetti coinvolti. 
 
Di questo tema si è parlato nel seminario “ Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (Bergamo, 19 febbraio 2016), promosso dal Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia costituito il 16 settembre 2014 a Bergamo.

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In particolare l’intervento “I risultati dell’attività di vigilanza ed il regime sanzionatorio”, a cura  dell’Ing. Giuliana Vitale (Direzione Territoriale del lavoro di Bergamo), si è soffermato sugli adempimenti e compiti del datore di lavoro utilizzatore, dell’impresa affidataria, del noleggiatore, dell’installatore/manutentore, e del coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori.
 
Partiamo dal ruolo del datore di lavoro utilizzatore.
 
Questi in sintesi gli adempimenti a carico del datore di lavoro utilizzatore ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 (nel documento agli atti, che vi invitiamo a visualizzare integralmente, sono inserite anche le sanzioni):
1) “Interventi di manutenzione - comma 4; controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari - comma 8;
2) Tutti gli interventi manutentivi, le installazioni e gli smontaggi della gru devono essere riportati sul relativo registro di controllo (comma 4), così come devono essere annotati i controlli ‘ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti’. I controlli relativi agli ultimi tre anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9). In cantiere deve essere esibito l’esito positivo almeno dell’ultimo controllo (comma 10);
3) verifica trimestrale delle funi - comma 3 All. VI punto 3.1.2;
4) verifiche periodiche - comma 11: ‘oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche’;
5) calcolo del piano di appoggio – comma 3 All. VI punto 3.1.3. - Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo;
6) Dichiarazione di corretta installazione - comma 4 lett. a) - Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
7) Gestione interferenze – comma 3 All. VI 3.2.1 - Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse”.
 
Riguardo al ruolo del datore di lavoro utilizzatore, il relatore presenta anche alcuni casi specifici:
- 1° caso – “Datore di lavoro utilizzatore e noleggiatore formalizzano nel contratto che tutti gli interventi manutentivi e le verifiche periodiche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 81/08 sono a carico del noleggiatore. Gli accordi contrattuali non esonerano il datore di lavoro utilizzatore dalle responsabilità delle omesse verifiche. In assenza degli adempimenti previsti dall’art. 71 il datore di lavoro utilizzatore deve vietare l’ utilizzo della gru in cantiere comunicando al coordinatore della sicurezza l’impossibilità di uso della stessa;
- 2° caso – Il datore di lavoro acquista una gru di seconda mano: l’ultima verifica periodica non è stata effettuata. Il nuovo datore di lavoro utilizzatore in occasione della prima messa in esercizio della gru deve effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08 anche se il precedente proprietario ha omesso di effettuarli. Il nuovo utilizzatore è responsabile delle omissioni dei controlli e delle verifiche. Ove dal registro della gru emerga un recente utilizzo della gru da parte del precedente proprietario è perseguibile anche quest’ultimo;
- 3° caso – Il datore di lavoro è proprietario di una gru di oltre 20 anni mai sottoposta a verifica periodica. Il datore utilizzatore in questo caso deve fare effettuare l’indagine supplementare da tecnico abilitato ai sensi del DM 11/04/2011. Successivamente il datore di lavoro si rivolgerà all’INAIL per far sottoporre la gru a prima verifica periodica. Al datore di lavoro utilizzatore viene contestata la violazione dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 per omessa verifica periodica”. 
 
Veniamo al ruolo del noleggiatore.
 
Il relatore indica che ai sensi dell’art. 72 comma 1 del D. Lgs. 81/08: ‘chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza…’. E ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08: “le verifiche periodiche sono volte a valutare ‘l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza’.
Inoltre secondo l’Art. 72 comma 2 del D. Lgs. 81/08, il noleggiatore ‘dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista’.
 
Riguardo al ruolo dell’impresa affidataria si riporta un caso: “l’impresa affidataria dei lavori si è occupata dell’installazione della propria gru e dell’uso della stessa per le attività che necessitavano di movimentazione dei carichi in cantiere. Terminate le proprie attività, l’impresa lascia il cantiere senza smontare la gru. La verifica periodica, all’atto dell’accesso ispettivo, è risultata scaduta ma ancora in corso al momento della sospensione delle proprie attività di cantiere e la gru era condotta da un lavoratore di un’altra impresa non abilitato allo scopo”.
In questo caso le contestazioni sono rivolte:
- “all’impresa affidataria: art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per non aver acquisito la dichiarazione del datore di lavoro utilizzatore in merito alla formazione del lavoratore incaricato della conduzione della gru;
- all’impresa utilizzatrice: art. 73 del D.Lgs. 81/08 per l’omessa formazione specifica del lavoratore incaricato della conduzione della gru; art. 71 comma 11 per l’omessa verifica periodica della gru”.
 
Inoltre si presenta anche il ruolo dell’installatore/manutentore.
 
Infatti l’installatore che interviene per il montaggio della gru “rilascia la dichiarazione di corretta installazione e annota l’intervento effettuato sul registro che accompagna la gru”. E, laddove necessario, “non è forse il caso che l’installatore e/o il manutentore inseriscano una nota per avvertire che la verifica periodica è scaduta”?
 
Infine il relatore accenna brevemente anche al ruolo del coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori ricordando quanto la gru sia una “macchina generatrice di interferenze”…
E una “gestione poco attenta degli adempimenti della gru o il non corretto utilizzo della stessa possono compromettere la sicurezza dei lavoratori in cantiere”.
 
Concludiamo consigliando, riguardo al ruolo dei coordinatori, la lettura del recente articolo di PuntoSicuro dal titolo “ Attrezzature di lavoro: il ruolo dei coordinatori e della vigilanza” che presenta un altro intervento al seminario promosso dal Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia.
 
 
I risultati dell’attività di vigilanza ed il regime sanzionatorio”, a cura dell’Ing. Giuliana Vitale (Direzione Territoriale del lavoro di Bergamo), intervento al seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone: regime di controllo e criticità” (formato PDF, 1.12 MB).
 
 
 
RTM
 
 
 
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Rispondi Autore: Paolo Cattaneo - likes: 0
13/06/2019 (12:42:08)
intervento decisamente utile e chiarificatorio anche per non avvezzi alla decodifica dell'81/08,
cosa che non serviva col 547/55
grazie

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