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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'Semplificazioni negli adempimenti e nuovi controlli contro il sommerso
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 133 del 6 agosto 2008 - legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 112 – sono effettivi i cambiamenti relativi alle nuove politiche del lavoro con particolare riferimento al libro unico del lavoro, previsto dall'articolo 39 del Decreto Legge n. 112/2008, che nasce con l’intento di semplificare gli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro e prevede la sostituzione dei libri paga, dei libri matricola, del registro d’impresa e di altri libri obbligatori.
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Riguardo alle recenti normative, alle modalità e strategie di controllo sul lavoro, in questi giorni il Sole24ore ha affrontato con diversi articoli le nuove modalità ispettive in questa situazione di deregulation e di maggiore semplificazione amministrativa rispetto al passato.
Ne prendiamo spunto per fare, anche noi di PuntoSicuro, un breve punto della situazione.
Ora la competenza nella contestazione delle violazioni sulla regolare tenuta ed esibizione del nuovo libro unico di lavoro sono demandate a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza sociale. Saranno oltre 6mila i funzionari, tra Ministero del Lavoro, Inps, Inail e Carabinieri del Nucleo tutela delle condizioni di lavoro, che, tralasciate questioni apparentemente legate alla forma e alla tenuta di meri adempimenti formali, potranno concentrare la loro attività di ispezione sulle sostanziali infrazioni alla norma lavorativa. In poche parole l’ispettore, di fronte alla constatazione dell’effettivo esercizio di attività lavorativa, dovrà occuparsi della sola verifica della comunicazione di assunzione preventiva.
La deregulation riguarda anche le sanzioni: se prima del decreto legge 112/2008 la sanzione per l’impiego di un lavoratore in nero per una giornata era di quasi 12mila euro, ora le cifre si sono notevolmente ridotte.
Ad esempio si arriva a 3mila euro (oltre a 150 euro a giornata) per l’impiego di lavoro nero, a 8mila euro per l’omessa istituzione/esibizione dei libri obbligatori, più altre piccole sanzioni per omessa consegna nella dichiarazione di assunzione o per l’omessa comunicazione di assunzione preventiva.
Con una semplificazione di questo tipo ed un minore carico di accertamenti formali, le ispezioni potranno anche essere più brevi.
Tuttavia riguardo ai tempi il Sole24ore indica che è difficile indicare una media; i tempi possono variare a seconda dei mille contesti economici e delle diverse problematiche inerenti alla tipologia di ispezione (versamenti contributivi, igiene e sicurezza,...). Senza un riferimento normativo specifico sui tempi si può andare dai pochi giorni ai diversi mesi.
Si ricorda che una volta definita la verifica, ed in mancanza di una conciliazione preventiva in sede ispettiva, l’iter delle sanzioni può concludersi in tempi brevi o in tempi lunghi.
In “L’ispettore taglia i tempi” il Sole24ore ricorda che “la via più breve è di norma quella della diffida a regolarizzare, la quale interrompe i termini per la condanna dell’illecito”.
Spesso in questi casi il datore – e la cosa non vale per ogni tipo di infrazione – ha una quindicina di giorni per “adempiere alle proprie omissioni e altrettanti per corrispondere quanto dovuto nella misura del minimo edittale”.
Riguardo alle procedure un altro articolo del quotidiano, in questo caso a cura di Mauro Parisi e Michele Tiraboschi, ci ricorda che il personale ispettivo quando arriva sul luogo di lavoro:
- provvede ad acquisire le informazioni dai soggetti trovati intenti a lavorare;
- redige un “verbale di primo accesso ispettivo” che contiene i dati identificativi dei lavoratori, le loro mansioni svolte e raccoglie altri dati come “eventuali modalità di tenuta o di abbigliamento, oltre che dell’uso di attrezzature o macchinari”;
- invita il datore di lavoro a provare l’avvenuta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- chiede al datore (o al consulente del lavoro o altre figure previste dalla legge 12/1979 che possono assistere all’ispezione) l’esibizione del libro unico del lavoro (o nella fase transitoria del libro paga e del registro presenze);
- se a questo punto i lavoratori sono occupati in assenza di comunicazione preventiva, in mancanza di scritturazione sul libro unico e in mancanza di altri adempimenti obbligatori che mostrino la volontà di non occultare questi rapporti di lavoro, al datore di lavoro viene contestato l’illecito dell’impiego sommerso.
Ricordiamo che la notifica di tale illecito deve avvenire, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall’accertamento dal fatto.
Ci auguriamo che, con queste novità, il contrasto al lavoro nero possa mantenere la stessa efficacia che, in relazione ai dati comunicati a maggio 2008, ha portato con la precedente normativa ad un controllo di 42.454 cantieri, con la rilevazione dell’irregolarità del 58% delle imprese e la successiva regolarizzazione del 52% delle imprese in cui erano state riscontrate violazioni.
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