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La deroga al principio di consecutivita’ del riposo giornaliero

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Approfondimento

04/06/2008

Il Ministero del Lavoro risponde a due istanze d’interpello relative alla deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore, con particolare riferimento all'interruzione del riposo durante la reperibilità del lavoratore.

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Il tema dei riposi giornalieri e delle eventuali violazioni in materia deve essere tenuto in seria considerazione da ogni datore di lavoro. Non tanto per le eventuali sanzioni amministrative, ma per le conseguenze in merito a eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per «reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale» contenute nell’art. 14 del decreto legislativo 81/2008 che sostituisce l’art. 36 –bis, commi 1 e 2, della legge n. 248/2006 e l’art. 5 della legge n. 123/2007.
 
 
 


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Da questo punto di vista è utile sottolineare e approfondire la risposta fornita dal Ministero del Lavoro – interpello n. 13/2008 del 29 maggio 2008 – a due istanze di interpello della Confindustria e della Banca d’Italia che chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di derogare al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore, “con particolare riferimento all'interruzione del riposo durante la reperibilità del lavoratore” e in relazione agli art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 e art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.
Ricordiamo che il suddetto articolo art. 7 riporta che il lavoratore ha diritto a «11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata».
 
La risposta del Ministero, che è già intervenuto su questo tema in passato (interpello n. 31/2007), ricorda che, “come ribadito dalla giurisprudenza, anche a livello comunitario (Corte Giustizia CE, 3 ottobre 2000, n. 303), il servizio di mera reperibilità non rientra nell’orario di lavoro se non per il tempo in cui comporta l’effettiva prestazione lavorativa”.
 
Se in passato il Ministero aveva evidenziato il principio della “non frazionabilità del godimento dei riposi”, viene indicato ora che tale principio è “da riferirsi ai soli riposi settimanali, in coerenza con gli insegnamenti della Corte Costituzionale. In materia di riposi giornalieri, infatti, non pare potersi applicare in modo identico lo stesso principio, atteso che la stessa Consulta sottolinea la differenza tra il riposo giornaliero e quello settimanale allorché afferma che la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale esclusivamente di quest’ultimo, proprio in quanto consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e a quello annuale (C. Cost. n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976)”.
 
In definitiva il “principio della consecutività delle 11 ore di riposo giornaliero, può essere derogato dai contratti collettivi, alla luce della espressa previsione di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003”, secondo cui “le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione”.
 
Una condizione di cui tener conto è quella indicata dall’art. 17, comma 4, secondo il quale le eventuali deroghe devono comunque “prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo o comunque una protezione appropriata”.
 
Il Ministero conclude dunque che “ove la contrattazione collettiva di livello nazionale (anche se antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003) disciplini il regime delle deroghe al riposo giornaliero, prevedendo periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero, espressamente, ne demandi la regolamentazione ad accordi di secondo livello, il principio della consecutività del riposo può ritenersi validamente derogabile”.
 
L’istanza d’interpello della Confindustria poneva anche un altro quesito: voleva sapere se “con riferimento al lavoro a distanza ed al telelavoro, è coerente con il rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003) la fruizione del riposo giornaliero di 11 ore nelle ventiquattro, anche con modalità frazionata, nel rispetto della disciplina collettiva del telelavoro”.
 
Il Ministero, a questo specifico quesito, risponde che “non sembrano sussistere elementi per discostarsi dalle indicazioni già fornite, anche perché l’intervento del lavoratore, in quanto avviene ‘da remoto’, comporta un disagio ulteriormente ridotto.
 
 
 
Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Rosario Capasso - likes: 0
19/05/2010 (14:48)
La prestazione straordinaria richiesta da un'Azienda deve sempre tener conto del riposo di 11 ore? In pratica se il mio turno di lavoro termina alle 17.00 l'Azienda può chiedermi/impormi di intervenire in regime di straordinario alle 22.00 (dopo 5h)?

In attesa di un riscontro, cordiali saluti

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