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Sulla responsabilità nel caso di lavori di manutenzione “a chiamata”

Sulla responsabilità nel caso di lavori di manutenzione “a chiamata”
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

30/09/2013

Nel caso di lavori di manutenzione svolti in regime di appalto la posizione di garanzia del datore di lavoro della ditta appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori opera anche se la stessa, a contratto scaduto, interviene “a chiamata”. Di G.Porreca.

Sulla responsabilità nel caso di lavori di manutenzione “a chiamata”

Nel caso di lavori di manutenzione svolti in regime di appalto la posizione di garanzia del datore di lavoro della ditta appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori opera anche se la stessa, a contratto scaduto, interviene “a chiamata”. Di G.Porreca.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 26243 del 14 giugno 2013 (u. p. 15 maggio 2013) -  Pres. Brusco – Est. Blaiotta – P.M. Policastro - Ric. C. G. e T. G. 
 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa occasione riguarda l’infortunio mortale occorso ad un dipendente di una ditta di manutenzione di impianti il quale durante un suo intervento all’interno di una  macchina miscelatrice del calcestruzzo è rimasto infortunato a causa dell’avviamento della macchina stessa operato da un altro lavoratore il quale ignorava la sua presenza. La singolarità del caso sottoposto all’esame della suprema Corte è legata al fatto che la ditta di manutenzione non ha effettuato il suo intervento a seguito di un contratto in quanto è risultato scaduto ma “a chiamata” così come del resto aveva già fatto in precedenza quando se ne era presentata la necessità. Interessata la Corte di Cassazione alla quale è stato richiesto dai ricorrenti di annullare la sentenza della Corte di Appello, la stessa ha ribadito che il fatto di intervenire “a chiamata” per la manutenzione di un impianto non è sufficiente ad escludere l’esistenza di una posizione di garanzia da parte del datore di lavoro della ditta intervenuta.

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 Il caso ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha affermata la responsabilità dell’amministratore unico e del preposto di una società in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di un lavoratore dipendente della società medesima e li ha condannati altresì al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili nonché al pagamento delle provvisionali.
 
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, la vittima si trovava all'interno di un apparato di miscelazione del cemento di proprietà della società sopra indicata per eseguire lavori di manutenzione allorquando l'apparato veniva inopinatamente attivato da un operatore che non era al corrente della presenza del lavoratore nella macchina che nell’accaduto ha riportato le lesioni letali. All’amministratore ed al preposto della società che curava la manutenzione e la sicurezza degli impianti è stato mosso l'addebito di non aver curato l'efficienza dei meccanismi di sicurezza e protezione che avrebbero dovuto automaticamente bloccare l'impianto in presenza di persone al suo interno.
 
La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello per cui gli imputati hanno ricorso per cassazione. Gli stessi hanno sostenuto, a loro difesa, che la loro società si era liberata degli obblighi contrattuali per scadenza del contratto stesso afferente alla manutenzione degli impianti e che nella gestione degli stessi era subentrata la società committente per cui nessun addebito di garanzia poteva essere posto a loro carico. Del resto l'attivazione della macchina che aveva prodotto l'evento letale, hanno fatto osservare i ricorrenti,  era stata compiuta proprio da un dipendente della società committente medesima per cui era da ritenere che fosse intervenuta una serie causale autonoma che ha prodotto il tragico evento in modo del tutto indipendente.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’annullare la sentenza per intervenuta prescrizione del reato, ha esaminato sotto il profilo afferente alla condanna al risarcimento del danno. La stessa ha ritenuto infondato il ricorso presentato dagli imputati confermando le statuizioni civili.
 
La suprema Corte ha preso atto che dalla sentenza impugnata è emerso che la ditta di manutenzione alle cui dipendenze lavorava la vittima operava nello stabilimento della ditta committente curando le operazioni di manutenzione, non più per effetto di un contratto di appalto che era scaduto, bensì alla stregua di una intesa in base alla quale l'azienda continuava a garantire la manutenzione degli impianti a chiamata, fatturando di volta in volta la prestazione ed intervenendo ogni qualvolta se ne presentava la necessità.
 
Le modalità dell'infortunio, ha fatto notare la Sez. IV, sono state ricostruite in modo non controverso. Il dipendente si era introdotto all'interno di un miscelatore di calcestruzzo per eseguire operazioni di pulizia e manutenzione ma l'apparato di sicurezza che avrebbe dovuto inibire l'accensione dell'impianto in concomitanza di persone al suo interno non era funzionante, essendo stato bloccato da incrostazioni di calcestruzzo. La suprema Corte ha posto altresì in evidenza che l’inconveniente che aveva portato all’infortunio era noto agli imputati i quali non avevano, tuttavia, fatto nulla per risolverlo né avevano posto in atto procedure manuali per assicurare che l'apparato non entrasse impropriamente in funzione in concomitanza con la presenza di persone al suo interno.
 
Secondo la suprema Corte quindi la Corte di Appello ha giustamente individuata una  posizione di garanzia sia nei confronti dell’amministratore dell'azienda che eseguiva le operazioni di manutenzione che dell’altro imputato che rivestiva la qualifica di preposto. Ambedue i soggetti erano a conoscenza dell'inconveniente che aveva determinato l'evento per cui nei loro confronti si è configurato l’obbligo di cautelare il rischio nonché la garanzia della gestione della sicurezza dell’impianto. “D'altra parte”, ha sostenuto la suprema Corte, “non si può ritenere che l'attivazione dell'apparato da parte di soggetto inconsapevole possa costituire fattore causale autonomo, visto che gli imputati avevano assunto il compito di assicurare la sicurezza degli impianti e di evitare incidenti del genere di quello verificatosi; e che l'operazione posta in essere era tipica delle lavorazioni”. “Il fatto di intervenire a chiamata per le manutenzione”, ha così concluso la suprema Corte, “non è sufficiente ad escludere l'esistenza di posizione di garanzia”.
 
 
 
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 26243 del 14 giugno 2013 (u. p. 15 maggio 2013) -  Pres. Brusco – Est. Blaiotta – P.M. Policastro - Ric. C. G. e T. G.. - Nel caso di lavori di manutenzione svolti in regime di appalto la posizione di garanzia del datore di lavoro della ditta appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori opera anche se la stessa, a contratto scaduto, interviene “a chiamata”.
 
 

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