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Formazione in Lombardia: attuazione legge 4/2026 e piattaforma Ge.Fo.S.

Formazione in Lombardia: attuazione legge 4/2026 e piattaforma Ge.Fo.S.
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

27/08/2026

L’attuazione della L.R. 4/2026 in Lombardia e le indicazioni operative della Delibera XII/6661 per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sulle indicazioni operative, sulla piattaforma regionale e sulla data di attivazione.

Formazione in Lombardia: attuazione legge 4/2026 e piattaforma Ge.Fo.S.

L’attuazione della L.R. 4/2026 in Lombardia e le indicazioni operative della Delibera XII/6661 per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sulle indicazioni operative, sulla piattaforma regionale e sulla data di attivazione.

Milano, 27 Ago – Una recente deliberazione della giunta regionale della  Regione Lombardia fa qualche nuovo passo in avanti per l’attuazione della Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4 recante “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009”.

Una legge, come ricordato in diversi nostri articoli, che ha l’obiettivo di assicurare in Lombardia una maggiore qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di favorire la tracciabilità e la portabilità della formazione ricevuta dal discente e attestata da parte di enti accreditati e legittimati.

 

Infatti l’articolo 2 - comma 9 e l’articolo 3 - comma 4 della citata L.R. 4/2026 rinviavano alla Giunta Regionale:

  • la definizione delle modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché delle modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori (art. 2 – comma 9);
  • l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato” (articolo 2 comma 9);
  • la definizione delle caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme (art. 3 – comma 4);
  • la definizione delle modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (…) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (…)” (articolo 3 comma 4).

 

In attuazione di quanto richiesto dalla legge regionale è stata approvata dalla giunta della Regione Lombardia la deliberazione n. XII/6661 del 3 agosto 2026 avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 2 comma 9 e dell’articolo 3 comma 4 della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 avente ad oggetto ‘Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009’”.

 

Nel presentare la deliberazione l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Regione Lombardia e deliberazione n. XII/6661: contenuti e allegati
  • Regione Lombardia e deliberazione n. XII/6661: precisazioni e rimandi
  • Regione Lombardia e deliberazione n. XII/6661: piattaforma e data di attivazione


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Regione Lombardia e deliberazione n. XII/6661: contenuti e allegati

Ricordiamo innanzitutto che con la deliberazione del 3 agosto 2026 si arriva all’approvazione delle modalità attuative per l'introduzione della nuova piattaforma digitale, denominata Ge.Fo.S. (Gestione Formazione Sicurezza), che permetterà il tracciamento dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Alla delibera è poi allegato (Allegato A) un documento contenente le “Indicazioni operative e specifiche tecniche per l’applicazione della L.R. n. 4/2026 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” predisposto dalle competenti DG Welfare e DG Istruzione Formazione e Lavoro in collaborazione con la società a cui è affidata la realizzazione degli interventi di sviluppo, integrazione, evoluzione, manutenzione e assistenza della piattaforma.

 

Con l’Allegato A si procede:

  • ad “individuare puntualmente le categorie di soggetti autorizzati all’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando uniformità applicativa sul territorio regionale e coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente che, con riguardo agli enti del sistema regionale, comprendono le Aziende sociosanitarie territoriali (ASST), l’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e Polis-Lombardia;
  • ad individuare gli attori della Piattaforma Ge.Fo.S e le relative funzionalità, definendo le categorie di utenti abilitati ad accedere al sistema, i rispettivi profili autorizzativi, i ruoli e le competenze attribuite, nonché le operazioni e i servizi fruibili in relazione ai diversi livelli di autorizzazione;
  • a stabilire:
    • le modalità di accesso e iscrizione nell’elenco regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco regionale;
    • le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori;
    • le procedure di comunicazione di avvio, comunicazione e conclusione dei corsi, la registrazione degli esiti e attestati;
  • a definire i limiti di interoperabilità con piattaforme esterne, la sicurezza e conservazione dei dati”.

 

Regione Lombardia e deliberazione n. XII/6661: precisazioni e rimandi

La delibera precisa poi che:

  • “ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, le sanzioni previste dalla medesima legge sono irrogate dalle ATS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo loro attribuite dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • l’attività di vigilanza svolta dai Servizi PSAL delle ATS in relazione alle disposizioni previste dalla L.R. 4/2026 troverà evidenza all’interno del Sistema Informativo della Prevenzione I.M.Pre.S@-BI”.

 

Inoltre si demanda alla Direzione Generale Welfare:

  • “l’adozione di eventuali aggiornamenti, adeguamenti e integrazioni di natura tecnica dell’Allegato A che si rendessero necessari per garantirne la corretta applicazione e l’allineamento all’evoluzione del quadro normativo e operativo di riferimento;
  • la verifica annuale della disponibilità delle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 60 quater, comma 1, lettera a), punto 1, della L.R. 33/2009, al fine di garantire il rispetto delle percentuali di destinazione previste dal comma 1-bis del medesimo articolo, dandone evidenza nella relazione di cui all'articolo 8 della L.R. 4/2026;
  • l’attivazione di specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte ai soggetti formatori e alle ATS, in qualità di soggetti preposti alle attività di vigilanza e controllo, finalizzate a garantire il corretto utilizzo della piattaforma e la piena attuazione delle disposizioni previste dalla L.R. 4/2026”.

 

Si rimanda anche a successivi atti amministrativi, “preventivamente all’avvio della piattaforma, della DG Welfare (acquisito il parere favorevole della direzione generale Istruzione, formazione e lavoro) la definizione delle modalità applicative in merito ai break formativi e alla formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning”.

 

Regione Lombardia e deliberazione n. XII/6661: piattaforma e data di attivazione

Riguardo alla piattaforma regionale Ge.Fo.S. ricordiamo che consentirà:

  • “ai Soggetti formatori di registrare, tracciare e monitorare i percorsi formativi in salute e sicurezza sul lavoro” realizzati in Lombardia;
  • alle ATS di avere “accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 3 comma 1 lr 4/2026)”;
  • alla Regione di attuare il “monitoraggio e controllo” sulla “corretta applicazione delle disposizioni vigenti in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro a norma dell’art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, nelle more dell’atto di cui al punto 1 parte I dell’ Accordo CSR 59/2025”.

 

Segnaliamo, infine, che la deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) “non prima del 9 ottobre 2026 al fine di garantire l’ordinata esecuzione della fase di test e la verifica da parte della Direzione Generale Welfare della disponibilità di tutte le funzionalità necessarie all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti formatori”.

 

La data di pubblicazione nel BURL costituirà, a tutti gli effetti, anche la data di attivazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 della L.R. 4/2026.

 

Dal trentunesimo giorno successivo a tale data, i soggetti formatori saranno “tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della L.R. 4/2026 secondo le modalità definite nell'Allegato A”.

 

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia, Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009.

 

Regione Lombardia, Deliberazione n. XII/6661 del 3 agosto 2026, Attuazione dell’articolo 2 comma 9 e dell’articolo 3 comma 4 della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 avente ad oggetto ‘Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009’.

 



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Rispondi Autore: Marina Rossini immagine like - likes: 0
28/08/2026 (08:25:48)
Auguriamoci che questo sistema serva a fare un po' di pulizia nel disastro del mondo degli attestatifici di associazioni, pseudo associazioni, sindacatini inesistenti, pseudo organismi paritetici dove alla fine a perderci sono i lavoratori che non vengono formati e i datori di lavoro che rischiano anche il penale.
Rispondi Autore: Daniele immagine like - likes: 0
28/08/2026 (12:17:29)
Mi rendo conto e capisco perfettamente l'obiettivo "politico" di questo intervento da parte della Giunta di governo e mi sta anche bene che si voglia contrastare la formazione "fasulla" però allo stesso tempo spero che qualcuno segnali che questa enorme novità, in aggiunta a quelle del nuovo ASR, produrranno un incremento notevole di attività per gli enti di formazione e queste attività avranno un costo economico importante. E sottolineo, infine, che questo costo maggiore nella maggior parte dei casi non si potrà ribaltare verso il cliente! Concludo sperando che almeno sulla questione dei corsi in modalità FAD pubblichino disposizioni chiare e in ottica di semplificazione!
Rispondi Autore: Paolo Zani immagine like - likes: 0
29/08/2026 (14:36:50)
Non ho apprezzato né la norma né le modalità né gli esiti primo xké si continua a percorrere la logica punitiva del sanzionare i reprobi che nn registrano quanto s fa senza entrare nel merito del bene e del male, secondo xké crea un inutile doppione x chi come me lavora in sanità a corsi già registrati in regione determinando x l ennesima volta un inutile burocrazia amministrativa che richiede ulteriori risorse umane già scarse. Nn parliamo poi dell assoluta mancanza d un vero tavolo d confronto con gli operatori sul campo, x cui la registrazione ad evento avvenuto, cosa nn impossibile quando la formazione serve anche a garantire esigenze organizzative tempestive, non è minimamente considerata come possibile. Chi come me lavora in sanità e in una grande azienda sa benissimo che c sono continue situazioni dove la formazione deve essere in grado d fornire gli strumenti necessari ad esigenze determinate o dall' introduzione d nuove metodiche o attrezzature d lavoro o cambi d mansione che nn possono attendere i tempi della pianificazione standard.
Mi aspetto qualche ripensamento a partire dalla rimozione d certe gabelle puramente formali.

PS chi parla opera da 35 AA in sanità e in formazione sul lavoro
Rispondi Autore: Paolo Zani immagine like - likes: 0
29/08/2026 (15:08:34)
In sanità i corsi determinati dal dlgs 81/08 contribuiscono in modo significativo al piano d formazione aziendale. E siccome i crediti costituiscono una grossa leva motivazionale, sono quasi sempre accreditati a livello regionale. Quindi assistiamo al paradosso che corsi accreditati dalla formazione regionale non siano poi riconosciuti validi x l ATS che fa verifica nn x un pb d contenuto ma d forma. E tutto questo obbligando le aziende sanitarie a fare una doppia registrazione d dati e info che già hanno in casa visto che i dati dovrebbero servire alle ATS x fare le ispezioni/verifiche.

Non conosco la situazione x gli altri ATECO, ma in sanità secondo la norma richiede quanto meno qualche deroga se i corsi già sono accreditati dal stema reg e o nazionale ECM
L acqua calda

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