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Anno 10 - numero 2002 di lunedì 08 settembre 2008

Omicidio colposo e lesioni colpose: le pene in caso di infortuni sul lavoro


La conversione in legge del decreto legge 92/08 ha confermato le maggiori pene per l'omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione infortuni e circolazione stradale, con l'aumento del massimo di pena da 5 a 7 anni.

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La Legge 24 luglio 2008, n. 125 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, ha confermato l’inasprimento delle pene previste per le aggravanti (anche di inosservanza di norme prevenzionistiche degli infortuni sul lavoro) in caso di omicidio colposo ed introducendo nuove aggravanti in caso di lesioni colpose.
 
La legge di conversione ha modificato il codice penale agli articoli 589 e 590 con entrata in vigore dal 26 luglio 2008.
 

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Riportiamo di seguito i nuovi articoli 589 e 590 del codice penale, così come risultanti a seguito delle modifiche operate dal decreto legge.
 
Art. 589. Omicidio colposo.
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
 
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope."
 
Art. 590. Lesioni personali colpose.
 
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
 
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”
 
È stato poi aggiunto il nuovo articolo 590-bis Computo delle circostanze:
 
“Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”
 
 
 


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