Pubblcità
Commento
a cura di G. Porreca.
Quesito
Con riferimento
all’intervento relativo ai provvedimenti che devono essere adottati dagli
organi di vigilanza nei confronti di chi fabbrica, vende ed utilizza macchine
che benché marcate CE possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori
pubblicato sul quotidiano del 16/6/2010 cosa si intende per organi di vigilanza
indicati nel
D.
Lgs. n. 17/2010?
Risposta
E’ importante il quesito formulato dal lettore in quanto mette in evidenza
quella che si ritiene essere una carenza di precisazione e di definizione nel
nuovo D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 contenente
l’Attuazione
della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori, meglio conosciuto come decreto di
recepimento della nuova direttiva comunitaria sulla sicurezza delle macchine,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 376/L alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19/2/2010 ed entrato in vigore il 6/3/2010.
A seguito della
lettura
coordinata del D. Lgs. n. 17/2010 e del Titolo III del Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008,
contenente le disposizioni sull’uso delle
attrezzature
di lavoro, si osserva che per le attrezzature di lavoro stesse le quali,
benché siano state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla
legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad esse
applicabili e benché siano utilizzate conformemente alle indicazioni fornite
dal fabbricante,
presentino delle situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto di uno
o più
requisiti
essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, sono
previste due vigilanze di natura diversa, una di tipo amministrativo a cui fa
riferimento l’art. 6 del D. Lgs. n. 17/2010 e finalizzata alla sorveglianza di
mercato ed una di natura penale regolamentata, trattandosi di attrezzature di
lavoro, dall’art. 70 comma 4 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato
con il correttivo D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ed affidata agli organi di vigilanza
che esplicano funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Secondo i commi 1., 2. e 3. dell’art. 6 del citato D. Lgs. n. 17/2010, infatti:
“1.
Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le
funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle
disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello
sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
), che operano attraverso i propri organi ispettivi in
coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei
controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di
carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell’Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza
sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro
funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che
una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non
rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.”
Quindi la sorveglianza di mercato è effettuata a cura del Ministeri dello
sviluppo economico e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che
operano attraverso i loro organi ispettivi in coordinamento fra loro.
Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, una volta ricevuto
l’input da parte degli organi periferici di vigilanza sui luoghi di lavoro,
ordina, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 6, il ritiro della
macchina
dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne
limita la libera circolazione, comunicando il provvedimento adottato agli
organismi di vigilanza segnalanti la presunta non conformità con comunicazione
che dovrà inviare anche, nel caso in cui la segnalazione sia pervenuta da organi di vigilanza locali quali l’ASL o
ARPA, ai competenti uffici regionali.
Secondo il comma 4., 5. e 6. del D. Lgs. n. 17/2010, infatti:
“4. Qualora sia constatato che una
macchina provvista della marcatura
‘CE’, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata
conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili
rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e,
all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo
economico, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, previa
verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina
dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne
limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri
relativi al ritiro dal mercato delle macchine
o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o
del suo mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che
una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già
immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta
l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato
all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle
norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle
anche all’esito delle consultazioni di cui all’articolo 7, comma 2, avvia la
procedura di cui all'articolo 5.
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al
presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli
organi segnalanti la presunta non
conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di
vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai
competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di
settore costituito nell’ambito di attività della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano”.
La
Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico può irrogare,
altresì, a carico di coloro che non adempiano alle varie disposizioni stabilite
dallo stesso D. Lgs. n. 17/2010, delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’art. 15 dello stesso D. Lgs.
Per quanto riguarda i provvedimenti e le procedure di natura penale da avviare
per le attrezzature di lavoro invece le stesse sono fissate nell’art. 70 comma
4 del
D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, così come modificato con il correttivo D. Lgs.
3/8/2009 n. 106. Secondo tale articolo, infatti:
“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni
ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura
di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa
sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata
conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di
rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del
mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste
dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in
sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro
utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a
rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una
contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di
uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una
contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti
del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora,
alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale
per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad
uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70”.
Viene a
proposito, quindi, la domanda fatta dal lettore finalizzata a conoscere quali
siano gli organi di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro ai quali viene
fatto riferimento nei due decreti legislativi e che sono quindi tenuti ad
applicare le procedure previste sia dall’art. 6 del D. Lgs. n. 17/2010 che dall’art.
70 del D. Lgs. n 81/2008.
Una risposta che viene da dare immediatamente è che tali organi di vigilanza,
essendo stati nell’art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 richiamati i provvedimenti di
prescrizione e le procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro di cui agli articoli 20 e 21 del D. Lgs.
19/12/1994 n. 758 contenente “
Modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, siano quelli che nello stesso D. Lgs. sono
stati definiti tali con l’art. 19 e cioè “
il personale di cui all’art. 21,
terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse
competenze previste da altre norme”.
A tal punto si riapre e si ripropone quella problematica già sorta subito dopo
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 758/1994 e legata alla necessità di chiarire
quali fossero, ai fini della applicazione del decreto legislativo stesso, gli
organi di vigilanza di cui all’art. 19 ed in particolare di stabilire se fra
questi dovesse rientrare oltre al personale delle ASL anche quello dei servizi
ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro e di stabilire quindi, di
conseguenza, quali siano gli organi ispettivi che devono applicare le procedure
indicate nell’art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 e più in particolare se le stesse
procedure debbano essere applicate anche dagli ispettori del lavoro e ciò
soprattutto in considerazione del fatto che già questi, in qualità di unità
ispettive del Ministero del Lavoro, sono tenuti ad effettuare durante la loro
attività la vigilanza amministrativa sulla applicazione del D. Lgs. n. 17/2010
e ad attivare le procedure relative alla salvaguardia del mercato. Una
interpretazione secondo la quale i servizi ispettivi delle Direzioni
Provinciali del Lavoro non sarebbero da considerarsi, ai fini della
applicazione dell’art. 70, organi di vigilanza se operano al di fuori delle
attività di competenza strettamente ad essi assegnate (cantieri temporanei o
mobili,
radiazioni
ionizzanti, ferrovie, cassoni in aria compressa, ecc) non avrebbe senso
perché si potrebbe verificare l’assurdo che un ispettore del lavoro,
nell’ambito della sua vigilanza amministrativa finalizzata alla verifica della
conformità di una macchina e della sua pericolosità, non potesse applicare dei
provvedimenti di natura penale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e
debba davanti ad un reato in tale campo interessare l’ASL o l’ARPA competenti
per territorio affinché intervenissero ad impartire le prescrizioni e ad
attivare le procedure ex
D.
Lgs. n. 758/1994 nei confronti subito dei datori di lavoro utilizzatori e
successivamente, al termine dell’istruttoria di verifica di conformità da parte
dei Ministeri, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena
di distribuzione.
Lo scrivente sull’argomento ha già avuto modo dopo l’emanazione del D. Lgs. n.
758/1994, del D. Lgs. n. 626/1994 nonché del D.P.R. n. 459/1996, che ha
recepito la prima direttiva macchine, di elaborare nel gennaio 1999 un
approfondimento dal titolo “La vigilanza in tema di sicurezza sul lavoro.
Funzioni e compiti dell’Ispettorato del lavoro” pubblicato su alcune riviste
specializzate in materia, approfondimento che si allega alla presente risposta
e che si invita a consultare. In esso,
partendo da riferimenti legislativi (art. 27 ultimo comma del D.P.R. 24/7/1977
n. 616), dal contenuto di varie sentenze della Corte di Cassazione anche a
Sezioni riunite, dagli orientamenti assunti in merito dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale nelle sue circolari e dalle indicazioni fornite
dalla Magistratura, si è pervenuti alla conclusione che agli ispettori del
lavoro siano rimaste le funzioni di P. G. anche nelle materie di sicurezza sul
lavoro trasferite con la Riforma Sanitaria di cui alla legge n. 833/1978 e che gli stessi hanno pertanto l’obbligo, ai
sensi dell’art. 347 del c.p.p., di riferire all’Autorità Giudiziaria i reati in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui fossero venuti a conoscenza
durante la loro attività ispettiva ed hanno, altresì, il potere-dovere di
prescrizione
di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994 finalizzato a far eliminare le
contravvenzioni accertate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, e ciò
qualunque sia il tipo di attività lavorativa nell’ambito della quale svolgono
l’ispezione e non limitatamente in quelle attività sulle quali hanno la stretta
competenza di vigilanza.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in conclusione, ed in risposta al
quesito formulato si ritiene che gli organi di vigilanza ai quali il D. Lgs. n.
17/2010 fa riferimento e quelli ai quali
il D. Lgs. n. 81/2008 ha inteso affidare l’attivazione delle procedure penali
descritte nell’art. 70, consistenti nell’adozione dei provvedimenti subito nei
confronti dei datori di lavoro utilizzatori e, al termine delle procedure di
verifica della non conformità e della pericolosità delle macchine da parte
delle autorità nazionali, nei confronti
dei costruttori o dei soggetti della catena di distribuzione delle macchine
stesse, siano sia le ASL o ARPA che i servizi ispettivi delle Direzioni
Provinciali del Lavoro competenti per territorio.
A questa stessa conclusione porta pure l’osservazione secondo la quale nel
comma 7 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 17/2010 il legislatore con la espressione “
nel
caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali
ASL o ARPA” ha fatto intendere
esplicitamente che possono essere altri
e non locali gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Ing.
Gerardo Porreca - Approfondimento - LA VIGILANZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL
LAVORO. Funzioni e compiti dell'Ispettorato del lavoro - gennaio 1997.