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I rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

25/06/2010

La Legge della Regione Piemonte sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: modalità di controllo, vigilanza della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo alla “Legge regionale sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti” pubblicato sul numero di giugno del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.

L’articolo è a cura di M. Magnoni (ARPA Piemonte).

Legge regionale sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti

La Legge regionale n. 5, approvata dal Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 8 del 25 febbraio 2010, va a disciplinare alcuni importanti aspetti di radioprotezione che l’evoluzione normativa di questi ultimi decenni aveva posto in capo alle Regioni. Infatti, molte delle innovazioni introdotte dall’ormai datato Decreto Legislativo 230/95 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, prevedevano una serie di atti normativi di governo (leggi regionali e decreti attuativi) che, a distanza di anni, ancora mancavano. Con questa norma alcune delle lacune presenti vengono colmate. Oltre a ciò, la legge regionale interviene anche per disciplinare e organizzare le modalità di vigilanza e controllo che rientrano nella competenza regionale.
Ma vediamo un po’ più in dettaglio quello che di più innovativo è previsto da questa nuova norma.




Aspetti autorizzativi
Nell’articolo 3 è finalmente disciplinata l’importante materia che attiene all’emissione dei pareri tecnici necessari per la concessione dei nulla osta all’impiego delle radiazioni ionizzanti che sono di competenza ministeriale (detti di categoria A). In esso sono elencati i soggetti dei quali la Regione si avvale per la formulazione del parere che andrà poi trasmesso al ministero competente e cioè: ARPA, ASL competente per territorio e il “tavolo tecnico nucleare”, un organismo tecnico consultivo nominato dalla Regione (previsto appunto dall’art. 4 della legge) che sarà composto da tecnici di provata esperienza e che avrà il compito di supportare la Regione nelle complesse questioni che riguardano, in particolare, i problemi dello smantellamento dei vecchi impianti nucleari che si trovano nel territorio piemontese.

Nell’articolo 5 si individua nell’ASL competente per territorio l’autorità competente per il rilascio dei nulla osta di categoria B, riferiti a impieghi di tipo medico-sanitario. L’impiego di categoria B si riferisce a utilizzi delle radiazioni ionizzanti meno gravosi di quelli di categoria A e, per questo motivo, il Decreto Legislativo 230/95 stabilisce un iter autorizzativo semplificato, gestito a livello periferico. La legge regionale stabilisce anche che l’ASL, per l’espressione del proprio parere, dovrà avvalersi di un organo tecnico, istituito con provvedimento della Giunta Regionale, dove dovranno essere presenti competenze di carattere sia sanitario che ambientale.

Aspetti gestionali e di controllo
La legge contiene varie indicazioni sulle modalità di controllo e vigilanza della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere. In particolare viene definitivamente sancito che all’ARPA competono le attività di vigilanza e controllo della radioattività ambientale, da effettuarsi in accordo con le disposizioni di carattere nazionale previste dall’art 104 del Decreto Legislativo 230/95.
Un’enfasi particolare è posta sulla necessità di pianificare, in accordo con l’autorità nazionale di controllo (ISPRA), la vigilanza e il controllo ambientale nei confronti degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare che insistono sul territorio piemontese (art. 8, comma 4).
Un’importante innovazione in ambito di controllo e vigilanza viene poi dall’istituzione di un Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 9), gestito e aggiornato dall’ARPA: si tratta di uno strumento importante per la conoscenza della distribuzione territoriale delle fonti di rischio radiologico.
Nell’articolo 12, espressamente dedicato alla definizione delle modalità di controllo della radioattività ambientale, viene prevista, in particolare, l’emanazione di una deliberazione della Giunta Regionale nella quale saranno stabilite le tipologie di controllo radiometrico da effettuarsi sui materiali che entrano (rottami metallici) ed escono (polveri, scorie) negli impianti che operano fusione su rottami o altri materiali.
E’ quest’ultimo un aspetto abbastanza importante, in quanto il rischio di incidenti radiologici dovuti alla fusione accidentale di sorgenti radioattive che si trovano nei carichi di rottami metallici è un’eventualità purtroppo non remota, come abbiamo purtroppo avuto modo di verificare anche abbastanza recentemente.

La radioattività naturale
Tutto l’articolo 11 è dedicato al controllo della radioattività naturale: è forse la parte più innovativa della legge, in quanto recepisce e sviluppa alcune delle indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 241/2000, che è la norma che ha introdotto in Italia il concetto di controllo dell’esposizione di lavoratori e popolazione alla radioattività naturale.
L’articolo si occupa in particolare della prevenzione del rischio radon in tutti i suoi aspetti. Si prevede che la Regione, sentita l’ARPA, possa definire le aree della Regione a maggior rischio radon e che, sempre con il supporto di ARPA, si producano documenti e linee guida per la prevenzione dei rischi di esposizione, per la pianificazione urbanistico-territoriale e per i risanamenti.
L’informazione alla popolazione, fondamentale per affrontare in modo efficace e costruttivo il problema radon sarà supportata dal sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.

Conclusioni
La legge n. 5/2010 costituisce senza dubbio un’importante passo avanti da parte della legislazione regionale. Si colma infatti un vuoto normativo che, in molti casi, è stato di ostacolo a una piena efficacia delle attività di controllo e prevenzione. In alcuni aspetti, inoltre, tale legge può dirsi piuttosto innovativa: si prevede infatti un ruolo importante della Regione e dei suoi organi tecnici (ARPA, in primis) nel controllo degli esiti del nucleare, in accordo con le autorità nazionale, sancendo una prassi che è stata sperimentata con successo in questi ultimi anni. Anche la parte relativa alla radioattività naturale e all’istituzione del catasto delle sorgenti è piuttosto importante e innovativa. Tuttavia, la reale efficacia di questa legge, come del resto per qualsiasi legge, potrà però essere verificata solo ex post. Una criticità per una pronta efficacia della legge è data dai vari passi amministrativi che sarà necessario compiere per rendere pienamente operativi i vari articoli: cruciale sarà in particolare l’emanazione dei necessari regolamenti tecnici e l’istituzione dei vari organi tecnici da parte della Giunta Regionale.


Regione Piemonte - Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 - Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.


Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza”, mese di giugno 2010 (formato PDF, 827 kB).




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