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I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del coordinatore

I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del coordinatore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

11/01/2017

Sull’esonero dalla frequenza del corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. Di Gerardo Porreca.



Quesito

Mi sono laureato in ingegneria nel 2011 e sono in possesso di una attestazione dalla quale risulta che nel corso di laurea ho sostenuto un esame equipollente, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 494/1996, al corso sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Con tale certificazione mi basta ora, per poter svolgere l’attività di coordinatore, solo frequentare un corso di aggiornamento di 40 ore o devo frequentare quello di formazione di 120 ore? Dall’Ordine e dal Politecnico che ho interpellato non ho avuto una risposta precisa in merito.

 

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Risposta

Devono essere diffusi i casi come quello segnalato dal lettore a giudicare dai quesiti di pari contenuto che sono già pervenuti e che hanno riguardato la possibilità per chi è in possesso di una delle lauree previste dall’articolo 98 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, di essere, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, esonerati dal frequentare il corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione se in possesso di una certificazione universitaria attestante il superamento di un esame relativo ad uni specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma erano presenti i contenuti minimi di cui all’allegato XIV.

 

Per rispondere al quesito è necessario richiamare in premessa le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili relative ai requisiti professionali necessari per poter svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. I requisiti sopra indicati sono riportati nell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e consistono, così come specificato nel comma 1 dello stesso, in un titolo di studio ed in una attestazione, rilasciata da parte dei datori di lavoro o dei committenti, comprovante l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un periodo dipendente dal titolo di studio medesimo, nonché nel possesso, ai sensi del comma 3, di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, di uno specifico corso in materia di sicurezza con modalità, durata e contenuti di cui all’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

Nel comma 4 dello stesso articolo 98 sono stati indicati i soggetti che sono esonerati dalla frequenza di tale corso di formazione e fra questi sono stati inseriti “coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV”, allegato quest’ultimo con il quale sono stati dettagliati i contenuti minimi della formazione consistenti in una parte teorica della durata di 96 ore (modulo giuridico di 28 ore, modulo tecnico di 52 ore e modulo metodologico /organizzativo di 16 ore) ed in una parte pratica della durata di 24 ore.

 

(...)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sull’esonero dalla frequenza del corso di formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili.



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