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Il servizio di prevenzione e protezione al microscopio

Il servizio di prevenzione e protezione al microscopio

Autore:

Categoria: RSPP, ASPP

19/01/2016

L’RSPP non ricopre nelle aziende un ruolo impiegatizio a bassa responsabilità: il servizio di prevenzione e protezione è molto importante nel processo di gestione della sicurezza. I compiti e le responsabilità civili e penali. A cura di Daniele Cavaleiro.

 
Con riferimento ad alcuni gravi incidenti, come quello avvenuto nel 2008 al  Liceo Darwin di Rivoli, in questi anni anche su PuntoSicuro si sono intensificati il confronto e le riflessioni sul ruolo, sui compiti e le responsabilità del  servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Anche perché, come ricordava un breve saggio di Olympus sull’ organizzazione del sistema aziendale, nella prospettiva della prevenzione di tipo organizzativo fatta propria dal D.Lgs. 81/2008 è risultata “confermata la centralità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Per continuare questa riflessione riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di un nostro lettore che, partendo da un testo sulla sicurezza nelle istituzioni universitarie, fa alcune osservazioni sul ruolo del servizio di prevenzione e protezione e in particolare sulla figura e sulle  responsabilità di RSPP e datori di lavoro.

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Il servizio di prevenzione e protezione al microscopio, punti di vista e considerazioni.
A cura di Daniele Cavaleiro.
 
 
Recentemente sono stati scritti – in “Vademecum per la sicurezza nelle istituzioni universitarie” di Danilo Chiocchini, Massimo Mari, Sergio Salerno, edito da Edizioni Conoscenza - i seguenti paragrafi che pur rimanendo validi, meritano forse un approfondimento...
Ne vediamo una breve sintesi...
 
“LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è il cardine dell’organizzazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legislatore, proprio in vista della programmazione dell’attività di prevenzione, ha fatto compiere alla legge un notevole salto di qualità trasformando la figura dei vecchi addetti alla sicurezza, operativa peraltro solo in alcune realtà lavorative, in un servizio obbligatorio in ogni luogo di lavoro con il compito essenziale di coadiuvare il datore di lavoro nella realizzazione di un sistema di prevenzione e di protezione tale da garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori occupati in quella attività lavorativa.
Il servizio di prevenzione e protezione ha, all’interno del sistema, un ruolo essenzialmente consultivo e promozionale tant’è che gli addetti al servizio non sono soggetti a sanzioni penali per le violazioni connesse nell’esercizio delle loro attribuzioni. Il datore di lavoro che ricorre al servizio non è per questo liberato dalle sue responsabilità, in quanto è il datore di lavoro debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori e non può traslare ad altri soggetti questa sua precisa responsabilità.
Il datore di lavoro organizza all’interno del luogo di lavoro il servizio di prevenzione e protezione secondo una delle seguenti modalità:
- designando propri dipendenti con capacità adeguate e in numero sufficiente, i quali devono disporre di mezzi e tempo adeguato e non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta; tra questi individua il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate;
- incaricando servizi esterni all’azienda che devono essere adeguati alle caratteristiche della azienda stessa; il responsabile del servizio esterno deve essere in possesso di attitudini e capacità specifiche;
- integrando il servizio interno (composto da dipendenti) con persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie;
-        in particolari casi svolgendo direttamente i compiti del servizio eventualmente con l’ausilio di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie.
(...)
 
I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(...)
Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione svolge attività di consulenza e di assistenza tecnica al datore di lavoro per la valutazione dei rischi, l’individuazione delle opportune soluzioni la programmazione degli interventi, l’organizzazione dei controlli. Non è destinatario di obblighi penalmente sanzionati in ordine a violazioni della normativa previdenziale. Inoltre coordina l’attività di prevenzione ovvero il censimento dei luoghi di lavoro, coordina la valutazione del rischio, l’individuazione delle misure preventive e protettive di sicurezza e di salubrità.
(...)
 
I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Il servizio provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla scelta delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale e dell’istituzione scolastica;
- a elaborare, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive oggetto della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo delle stesse;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività che si svolgono all’interno dell’azienda;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi e alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- a fornire l’informativa specifica ai lavoratori e ai soggetti a essi equiparati sui rischi potenziali, sulle misure di prevenzione e sicurezza adottate o da adottare.
(...)
 
RSPP, responsabilità civile e penale
Emerge da quanto sopra l’ importanza del SPP nel processo di gestione della sicurezza.
Infatti grazie alle informazioni fornite al DL vengono decise le azioni per migliorare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
 
Nonostante il ruolo del R.S.P.P. consista (essenzialmente) in un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa – scevra di qualsivoglia apporto decisionale rispetto alla politica di impresa adottata – deve, tuttavia, escludersi che tale soggetto “goda di un totale esonero da ogni responsabilità” (penale e civile). È possibile, infatti, che l’infortunio o la malattia professionale si verifichino proprio a causa dell’errato svolgimento dei compiti del R.S.P.P. e che quest’ultimo non possa, conseguentemente, ritenersi esente da responsabilità quando la sua negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo.
 
L’elaborazione giurisprudenziale penale è così solita distinguere fra l’individuazione di responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, e di responsabilità per reati colposi di evento (quali infortuni o malattie professionali).
 
Per quanto attiene alla prima tematica, è noto come, in materia di contravvenzioni, la responsabilità penale derivi anche dalla mera colpa lievissima (che può assumere le forme della culpa in eligendo e/o della culpa in vigilando). Ne consegue, pertanto, che seppure l’inosservanza del precetto da parte del datore di lavoro sia conseguita da un errore di valutazione del R.S.P.P., il datore di lavoro risulterebbe, ugualmente, unico responsabile dell’inosservanza dei precetti infortunistici prescritti, giacché unico destinatario della previsione legislativa; in altri termini, al datore di lavoro si verrebbe a rimproverare l’errore di valutazione commesso dal R.S.P.P., dal momento che tale errore non si sarebbe verificato se vi fosse stata una maggiore diligenza nella scelta o nel controllo dell’attività consulenziale.
 
Per quanto, invece, concerne il secondo profilo, allorché l’attività o la mancata attività (o, in senso più lato, la condotta) del R.S.P.P. abbia determinato un evento lesivo, l’individuazione della responsabilità penale deve esser compiuta alla stregua dei normali criteri di imputazione penale. Pertanto, nel caso in cui un R.S.P.P. abbia violato i doveri a lui imposti dal decreto e, agendo (anche soltanto) con colpa, abbia indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso soggetto potrebbe risultare responsabile (insieme al datore di lavoro) dell’evento di danno derivato, essendo a lui astrattamente ascrivibile una “colpa professionale” che potrebbe assumere, in certi casi, addirittura un carattere di esclusività.
In altre parole, il R.S.P.P., esercitando i propri compiti, potrebbe accollarsi, al pari di qualsiasi consulente tecnico privato, l’onere di riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo standard di diligenza, capacità e conoscenze tecniche richieste per il corretto svolgimento della “delicata” funzione. Ove si registrasse un eventuale deficit di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni si dovrebbe, perciò, indagare se ciò ha avuto un nesso con il determinarsi ed il verificarsi dell’evento.
 
La Cassazione è, dunque, ormai pacifica nel ritenere che la responsabilità del R.S.P.P. – indiretta ed additiva rispetto a quella del datore di lavoro – vada affermata ogni volta che lo stesso, a seguito di un inadempimento dei propri compiti, “ometta di indicare la presenza di un rischio attraverso la propria consulenza di carattere strumentale”, ovvero l’adozione di una determinata misura idonea, e, conseguentemente, si verifichi un infortunio riconducibile casualmente a suddetta omissione. In altri termini, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs 81/2008, e a maggior ragione dopo, la particolare significatività del ruolo ricoperto, pare far individuare una posizione di garanzia antinfortunistica (rilevante ex art. 40, comma 2, c.p.) anche in capo R.S.P.P. – seppur limitata ai compiti espressamente previsti dalla legge.
Quanto detto anche perché non si pensi al ruolo di RSPP come ruolo impiegatizio a bassa responsabilità e facili riconoscimenti o, in caso di affidamento all’esterno, come un modo poco impegnativo per incrementare il portafoglio consulenze.
 
Altro atteggiamento da sfatare è quello di alcuni Datori di lavoro (DL) che ripetendo la frase fatta “ancora un lacciuolo burocratico per farmi buttare tempo e denaro” non riescono a capire quanto importante per loro sia avere un SPP funzionale e ben organizzato.
E’ stato ormai dimostrato ampiamente (rapporti INAIL e di altre organizzazioni similari europee) che quanto investito in sicurezza ritorna nelle casse aziendali almeno in maniera raddoppiata con i seguenti benefici: migliora la produttività dei dipendenti; riduce l'assenteismo; riduce le indennità; soddisfa le esigenze dei contraenti del settore pubblico e di quello privato; premi assicurativi inferiori; sgravi fiscali; sussidi e sovvenzioni statali.
 
Ma ancora per il DL investire in un SPP funzionale con persone di fiducia e di provata capacità professionale è il modo migliore per avere un rapporto sicuro e completo sui problemi di gestione della sicurezza nella azienda.
E’ probabile che non si abbiano a disposizione tutte le risorse necessarie a risolvere i problemi della sicurezza, ma una lista pesata di quanto evidenziato permette al DL di stabilire correttamente la priorità di interventi.
Condizione importante non solo per la sicurezza, ma anche per la protezione del DL è che il SPP sia collocato alle sue dirette dipendenze senza intermediari che ne possano smussare l’azione.
 
 
Daniele Cavaleiro
RSPP e consulente aziendale in materia SSL e modelli organizzativi
 
 
 
 
 
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Pubblica un commento

Rispondi Autore: carlo colombo - likes: 0
19/01/2016 (08:14:26)
Mi piacerebbe una volta tanto un articolo che si sofferma sulle responsabilità del RSPP considerando le difficoltà che questo trova nello svolgere il proprio compito, cito ad esempio:
- datori di lavoro non ricettivi alle segnalazioni che compromettono il percorso di miglioramento e gestione dei rischi
- datori di lavoro che non comunicano/segnalano al RSPP variazioni dell'attività lavorativa (in queste condizioni si deve diventare peggio che UPG...)
- scarsa considerazione da parte delle figure di management
- forti aspettative da parte del DDL, ovvero che il RSPP deve conoscere e saper fare tutto, dal rischio chimico al rischio elettrico, alla conformità delle macchine...
Queste condizioni sono considerate in sede di responsabilità penali?
Rispondi Autore: Antonio Bizzotto - likes: 0
19/01/2016 (08:24:56)
Condivido pienamente le considerazioni di Carlo Colombo: di questi aspetti non se ne parla mai.
Rispondi Autore: LRF - likes: 0
19/01/2016 (08:38:21)
il 90% delle volte gli RSPP sono dei semplici impiegati vengono mal retribuiti e non hanno quasi mai voce in capitolo
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
19/01/2016 (09:00:57)
condivido gran parte delle affermazioni .
Solo un punto , "consulenza tecnica ed organizzativa " . Penso Che l'organizzazione spetti al Datore , anche quella riguardante il SPP . Il SPPP e uno strumento del Datore , ne Verifica l'andamento i risultati , lo informa .
Ma l'adozione delle misure applicative , il tipo di organizzazione ai fini della prevenzione e protezione spetta alla dirigenza (Datore ) .
Semmai Il Rspp deve verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione previste dalla valutazione .
Il Rspp non è soggetto che ha potere di imporre , impedittivo , Infatti nell'art. 32,33 queste prerogative non sono menzionate, Queste invece sono prerogative del datore /dirigenza / preposto .
Spero sia stato un contributo utile .


Rispondi Autore: Enzo nardelli - likes: 0
19/01/2016 (09:04:27)
Aggiungo al commento di Carlo Colombo:
- datori di lavoro che non vogliono che il rspp rompa più di tanto le scatole.
In una situazione del genere, l rspp, dovendo mantenere il posto di lavoro come il 99% delle persone, si deve adeguare alle regole.. e in più ha responsabilita se capita un infortunio? Dubito che si possa difendere sostenendo quanto sopra...Ma di queste situazioni non parla nessuno! Gli rspp sono bersagli favolosi a cui addossare colpe!!
Rispondi Autore: redazione - likes: 1
19/01/2016 (09:39:05)
Buongiorno, invitiamo gli RSPP/ASPP a inviare in redazione (redazione@puntosicuro.it) elenco di:
- difficoltà nello svolgere il ruolo di RSPP
- difficoltà nel rapporto con i DDL
- richieste ai DDL e alle altre figure della sicurezza per agevolare/migliorare il lavoro

Saremo lieti di raggrupparle in un articolo.
(indicare come oggetto articolo RSPP)


Rispondi Autore: giulio74 - likes: 0
19/01/2016 (10:34:01)
Svolgo la funzione di rspp dal lontano 2001. Non certo per prestigio, ma semplicemente perchè devo mangiare. Non ho nessun tipo di delega particolare anzi sono inquadrato meno di un semplice operaio neo assunto. 4 livello impiegato contratto metalmeccanico. alias conto quanto un due di picche a briscola. stipendio da 1250 con bonus renziano. I problemi sono tanti, lo stress è grande. Sono un semplice impiegatucolo che in pratica non se lo fila nessuno(che si occupa inoltre di ambiente e in alcuni casi di portineria). fate vobis.... nel 2005 sono stato già condannato per un infortunio al pari del mio dirigente strapagato e delegato. Che dire ancora..... secondo il mio piccolo insignificante punto di vista la nomina ad rspp dovrebbe essere normata con più attenzione e con precise deleghe. scusate lo sfogo, ma mi si rivolta lo stomaca.....
Rispondi Autore: Bau - likes: 0
19/01/2016 (11:35:56)
Concordo con quanto affermato da Enzo Nardelli.
Faccio inoltre una domanda: un ingegnere dipendente di una società di consulenza che ricopre il ruolo di RSPP esterno per aziende clienti per conto dell'azienda per cui lavora può essere soggetto a qualche colpa professionale? O,comunque, essendo "dipendente" ne risponde sempre il suo Datore di Lavoro del suo operato da RSPP?
Rispondi Autore: Gianluca Tomei - likes: 0
19/01/2016 (11:57:43)
Secondo Voi un RSPP dipendente, non ascoltato dal datore di lavoro, cosa dovrebbe fare? dimettersi come dice qualcuno e perdere quasi sicuramente il posto di lavoro oppure è mettere per iscritto i rischi individuati e le proprie proposte e continuare in attesa del primo infortunio?
Rispondi Autore: LRF - likes: 0
19/01/2016 (12:40:55)
Sono perfettamente in sintonia con Giulio 74,anch'io svolgo il ruolo di RSPP dal lontano 1994 e come Lui devo affrontare una causa per "Omicidio colposo " per un infortunio mortale avvenuto nel 2012 insieme con il Direttore di Stabilimento e il Direttore Impianti
Oggi fare L'RSPP non vale la pena per la responsabilità che si ha e per la scarsa retribuzione
Rispondi Autore: LRF - likes: 0
19/01/2016 (12:47:30)
Gran parte delle Aziende fanno la sicurezza solo sulla carta...........
è questo le ASL lo sanno ma non fanno nulla....per diversi motivi
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/01/2016 (12:50:27)
Dal 1988 svolgo il ruolo di RSPP (prima deò 1994 questa figura veniva individuata nelle grosse aziende come il Direttore della Sicurezza, in genere per beccarsi qualche condanna a carico del Datore di Lavoro).
Dal 1987 faccio l'RSPP esterno in varie aziende.
Fina dai primi tempi, ho sempre voluto porre alla base della mia attività una Procedura di Gestione dei Rapporti organizzativi con l'RSPP.
Con lo svilupparsi dei Sistemi di Gestione (ad esempio, OHSAS 18001) tale procedura è stata posta alla base di ogni chiarimento organizzativo della sicurezza: l'RSPP è li per assistere la "line" nei proprio problema di affrontare bene le incombenze di legge e la prevenzione degli infortuni.
Recentemente ho aggiunto un modulo di segnalazione obbligatoria di ogni variazione significativa delle situazioni iniziali, su cui si basa il DVR elaborato.
Agli ASPP ho relegato il semplice ruolo di "consulenti" del RSPP: infatti la legislazione letteralmente pone a loro carico gli stessi e medesimi obblighi posti a carico di RSPP; ergo, l'ASPP produce in bozza e l'RSPP riesamina e approva.
Ho pure un articolo sull'argomento quasi pronto per la pubblicazione, che riflette il mio sistema e dove si presenta una modalità di integrazione del DVR con tutti contenuti della OHSAS 18001.
Ovviamente, il presupposto è quello ce il DVR è un documento di gestione (in cui si individuano problemi, procedure di soluzione dei problemi, criteri di priorità e controlli periodici sulla attuazione delle procedure); quindi ben lungi dal DVR che contiene il fantasmagorico "programma di miglioramento", richiamato nella maggior parte delle linee guida ed impossibile da tenere connesso con la realtà (sopratutto nelle azienda di grandi e complesse, dato che potrebbe essere necessario aggiornarlo ogni minuto - al fine di evitare una eventuale sanzione per un eventuale infortunio con DVR non aggiornato.
Spero che ne possiamo parlare finalmente.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/01/2016 (12:51:48)
errata corrige dal 1991 svolgo il ruolo di RSPP
Rispondi Autore: DI Pasquale L - likes: 0
19/01/2016 (16:56:00)
enzo raneri, non ti pavoneggiare per quel che fai
Rispondi Autore: D. Caio - likes: 0
20/01/2016 (11:26:40)
Mi sono sempre chiesto, ma se RSPP e Datore di Lavoro finiscono davanti ad un giudice avranno anche lo stesso avvocato difensore? E se si, questo avvocato sarà abbastanza onesto da difendere entrambi allo stesso modo? Oppure l'RSPP si deve pure pagare l'avvocato?
Qualcuno sa rispondere?
Grazie
Rispondi Autore: LRF - likes: 0
20/01/2016 (12:36:59)
Rispostaa D. Caio
Nel mio caso Grossa Azienda, ha messo per entrambi lo stesso avvocato
Rispondi Autore: giulio74 - likes: 0
20/01/2016 (14:16:56)
Risposta D.Caio.
Nel mio caso l 'azienda mi ha pagato un avvocato diverso da quello del direttore, ma lo ha scelto lei..... qualche tempo dopo sono venuto a sapere che entrambi gli avvocati collaboravano e si conoscevano..... ho il sospetto che ci sia stato un accordo fra azienda e avvocati difensori affinchè io diventassi il parafulmine.... allora ero molto inesperto e giovane e subivo la pressione emotova della dirigenza aziendale.....
Rispondi Autore: stefano - likes: 0
20/01/2016 (18:23:14)
In occasione dei rinnovi dei contratti Nazionali (metalmeccanici, Chimici, Elettrici, Cartari ecc)i sindacati dovrebbero specificare meglio la qualifica e la retribuzione dei RSPP
Rispondi Autore: Giorgio Fiorentini - likes: 0
24/01/2016 (16:08:15)
Attualmente sono in pensione, ma ho svolto il ruolo di RSPP per moltissimi anni, il problema dell'avvocato difensore, incaricato dal DDL, è sempre stato un grosso problema e, spesso, sono stato costretto a nominare (e pagare) un avvocato che tutelasse i miei interessi da quello incaricato dall'Azienda. Solo negli ultimi anni di lavoro, presso una grande multinazionale petrolchimica, ottenni un contratto in base al quale: io nominavo il mio avvocato e la Società lo pagava.
Per quanto riguarda le responsabilità del RSPP, purtroppo,in molte Aziende, anche pubbliche (vedi le ASL) il SPP è composto da un numero insufficiente di Addetti. Sarebbe bene che l'art.31 del D.Lgs. 81/2008 definisse meglio la "adeguatezza" di questo essenziale Servizio.
Rispondi Autore: carmelo catanosoo - likes: 0
29/01/2016 (17:46:15)
Anni fa era stato pubblicato un articolo di C. Caldovino "Il RSPP tra difficoltà, preconcetti ed opportunità".

Era un quadro illuminante della situazione riguardante il RSPP in aziende di medio grandi dimensioni.

Forse in rete si trova ancora.

Consiglio tutti di leggerselo.
Rispondi Autore: carmelo catanosoo - likes: 0
29/01/2016 (17:57:49)
Visto che si è parlato nei post precedenti di responsabilità penali, "copio-incollo" quello che era stato scritto nell'articolo a tal proposito nel 2010.

La ricerca del capro espiatorio
Un altro tema oggetto delle discussioni era l’esposizione del RSPP in termini di responsabilità civili e penali. I partecipanti facevano notare che, pur non essendo presenti all’interno del D. Lgs. n° 81/2008, specifiche sanzioni a carico del RSPP per l’inosservanza della normativa prevenzionale, questa figura poteva essere chiamata a rispondere penalmente per reati colposi d’evento previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) e civilmente per mancata diligenza ai sensi dell’art. 1176 del codice civile.
E’ indubbio che, già con il D. Lgs. n° 195/2003 che aveva introdotto una serie di requisiti minimi (come era giusto che fosse) per ricoprire la funzione, il RSPP era divenuta una figura più esposta ai profili di colpa professionale; negli ultimi anni, la giurisprudenza aveva già cominciato a considerare il RSPP come un soggetto a cui attribuire parte della colpa in caso di reati colposi d’evento.
Le difficoltà lamentate dai partecipanti durante le discussioni riguardavano, in caso di reato colposo d’evento, soprattutto l’approccio degli enti di vigilanza tendente a coinvolgere sempre il RSPP, in quanto soggetto considerato professionalmente competente e, quindi, in grado di espletare compiutamente i propri compiti con particolare riguardo all’individuazione e valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Questo, come raccontato dai partecipanti che avevano vissuto tale esperienza, portava l’ente di vigilanza a vedere la figura del RSPP non come colui i cui compiti erano (e sono), in estrema sintesi, di tipo consulenziale ma come un vero e proprio garante della sicurezza in azienda. Il risultato era che, nel procedimento giudiziario, il RSPP si trovava ad essere il principale bersaglio dell’azione giudiziaria ed a dover dimostrare di aver assolto i propri compiti individuando e valutando i rischi e suggerendo al datore di lavoro le misure per tutelare la sicurezza e la salute del personale.
Del resto, come nel noto gioco del capro espiatorio, il RSPP occupa un ruolo funzionalmente connesso all’evento ed quasi sempre posizionato nella struttura organizzativa a distanza di sicurezza dal vertice aziendale. Questo fa sì che per convenzione, la responsabilità di quanto avvenuto ricada anche sul RSPP a prescindere sia dalle risorse disponibili sia dai poteri effettivamente attribuitigli.
Naturalmente, questa situazione, innescava una serie di conflitti interni, spesso insanabili, perché il dare evidenza, da parte del RSPP, dell’assolvimento dei propri compiti agli inquirenti, da una parte alleggeriva la propria posizione ma dall’altra appesantiva la posizione di altri soggetti o, addirittura, provocava il coinvolgimento di figure che, inizialmente, non erano state coinvolte nel procedimento giudiziario a causa di indagini non approfondite.
Rispondi Autore: carmelo catanosoo - likes: 0
31/01/2016 (10:38:24)
Sempre nello stesso articolo, un altro passo degno d'attenzione riguardava la "Posizione nella struttura organizzativa dell'impresa" del RSPP.

La posizione nella struttura organizzativa

La problematica che, con maggior frequenza, era stata oggetto di discussione, riguardava la posizione organizzativa in cui erano e sono collocati la funzione sicurezza e salute ed il RSPP. L’art. 2, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n° 81/2008 richiede che il RSPP risponda al datore di lavoro così come definito all’art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto. Naturalmente, il termine usato dal legislatore lascia ampi margini all’interpretazione aziendale in quanto, tutti coloro che sono dipendenti di un’azienda ...... rispondono, più o meno direttamente, al datore di lavoro.
A parte ciò, il problema ricorrente è che, in gran parte dei casi, il RSPP non riferisce mai direttamente al numero 1 dell’azienda o dell’unità produttiva (colui che riveste le funzioni di “datore di lavoro”) ma ad altri soggetti da cui dipende, risultando così obbligato a passare attraverso uno o più livelli gerarchici. Generalmente le figure che occupano questi livelli intermedi, tendono a percepire i problemi relativi alla sicurezza e salute sulla base delle proprie conoscenze esperenziali, quasi sempre maturate in settori ben diversi dalla sicurezza sul lavoro, ed a presentarlo ai detentori del potere decisionale, in modo spesso distorto alterando così la natura/essenza del problema stesso.
Un altro problema ricorrente è la collocazione del RSPP all’interno di funzioni di linea (produzione, ecc.).
In questo caso, non è necessario essere degli esperti d’organizzazione per comprendere che questa collocazione non è certo delle migliori per una funzione palesemente di staff ed il cui apporto è trasversale a tutte le altre funzioni dell’azienda.
Infatti, diversi partecipanti lamentavano, nell’espletamento delle attività prevenzionali, difficoltà:
- a causa della dipendenza gerarchica dalla funzione produzione che rendeva difficili i rapporti con i colleghi della stessa funzione avendo questi obiettivi palesemente differenti e non ottimizzati con quelli della funzione sicurezza e salute;
- nei processi di comunicazione e di promozione delle attività prevenzionali, proprio a causa della loro collocazione in una funzione di linea, il che faceva percepire al resto dell’azienda una qualunque iniziativa prevenzionale come un qualcosa di circoscritto alla funzione stessa.

Questo posizionamento nell’organizzazione, inoltre, fa perdere visibilità alla funzione trasmettendo, nello stesso tempo, un messaggio molto chiaro al resto dell’azienda: la funzione sicurezza e salute ed il suo operato riguardano solo la produzione e non sono ritenuti realmente strategici per il resto dell’azienda.
In questa situazione, come sottolineavano numerosi partecipanti, l’azienda corre un grave rischio; infatti, il mancato coinvolgimento della funzione sicurezza e salute nei processi strategici e decisionali, può portare a prendere delle decisioni che non hanno tenuto conto di tutte le variabili e dei vincoli esistenti e con il più che probabile rischio di provocare , poi, un pesante impatto negativo sul business aziendale.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
02/02/2016 (06:45:34)
Sono RSPP dal 1999 in alcune scuole.
Partecipo a bandi per RSPP ed ultimamente per un bando in una scuola professionale (con diverse lavorazioni e laboratori) ha vinto una società che "forniva" un RSPP ma questi stava a ...900 km di distanza !
In compenso la società avrebbe inviato un "collaboratore" del RSPP che a sua volta aveva residenza a 100 km dalla scuola...Ma è possibile ? E' una "delega" del RSPP ?
Poi ho scoperto che questa società con questo RSPP ha vinto bandi in tutta Italia in circa 50 amministrazioni pubbliche...
Secondo Voi è questo il RSPP ?
Rispondi Autore: Carmelo catanoso - likes: 0
02/02/2016 (07:10:38)
Direi che questa è la Consip.
Magari qualche PM si sveglierà e al prossimo dramma inquisira anche il committente per culpa in eligendo visto che con questo tipo di prezzi la prestazione professionale non del RSPP non poteva che essere quella che è stata e cioè collegata con nesso causale all'evento avvenuto.
Rispondi Autore: Massimo Gili - likes: 0
06/03/2016 (22:29:49)
Bando MIUR Piemonte 2016

Vincitore del bando (andate a vedere sul sito Miur Piemonte) 800 euro.

Oggetto del bando:
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di cui
agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.LGS. 81/2008, ed in particolare:
• individuazione dei fattori di rischio, analisi e valutazione di tutti i rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e per le varie attività degli Uffici dell’USR, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione, delle modalità operative, delle caratteristiche e stato della manutenzione degli edifici in cui gli Uffici sono ubicati, compresi la redazione, revisione, aggiornamento del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo richiedono, comprese, ove necessario, le planimetrie dei Piani di sfollamento, e comprese le rielaborazioni di cui all’art. 29 c. 3
• elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure;
• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività degli Uffici dell’USR;
• proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• partecipazione alle consultazioni e riunioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ad eventuali riunioni con l’Ente proprietario dell’edificio o organi competenti in materia di sicurezza, alla riunione periodica annuale di cui all’articolo 35 nonché alle altre riunioni periodiche di cui all’art. 35 c. 4
• informativa ai lavoratori di cui all’art.36;
• sopralluoghi periodici necessari a valutare i rischi e alla revisione del DVR, in collaborazione con il Medico Competente e RLS;
• segnalazione scritta tempestiva di possibili criticità e vulnerabilità dell’edificio e consulenza nell’elaborazione di richieste all’Ente Proprietario ai sensi dell’art. 18 c. 3 e di circolari interne a tutela del personale supporto costante al Datore di Lavoro e ai Dirigenti per qualsiasi problematica inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• eventuali sopralluoghi richiesti dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili ed urgenti;
• partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad attestare la regolarità della Riunione periodica annuale;
• organizzazione ed assistenza all’annuale prova di evacuazione, diretta ed organizzata dal Coordinatore dell’emergenza interno dell’Ufficio;
• verifica della completezza della documentazione e della rispondenza ai requisiti di sicurezza degli stabili ed elaborazione per ogni edificio di un prospetto elencante le carenze tecniche /documentali da inviare all’Ente Proprietario;
• -redazione del DUVRI di cui all’art. 26 per la parte di competenza del Datore di Lavoro/Dirigente o, nei casi in cui il DUVRI non fosse prescritto, dei Piani di coordinamento per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Reperibilità telefonica nei casi di emergenza, ispezioni degli organi di vigilanza, consulenze urgenti, per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico e nell’orario di funzionamento degli uffici;
• Presenza nelle sedi degli Uffici dell’USR, per quanto possibile, su chiamata del Datore di Lavoro/Dirigenti per far fronte a situazioni di rischio improvviso che richiedano un sopralluogo immediato o per fornire consulenza tecnica in occasione delle ispezioni degli organi di vigilanza;
• Aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tramite e –mail all’Uff. che verrà indicato, degli estremi e del testo integrale dei nuovi provvedimenti, nonché di una sintesi con le istruzioni applicative degli adempimenti a carico del Datore di Lavoro

QUESTO è IL VALORE DELLA SICUREZZA?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/03/2016 (10:17:39)
Leggendo quanto proposto da Gili, viene da chiedersi come mai nessun PM si sia mai chiesto, a fronte di un reato d'evento, quale fosse l'importo con cui era stato aggiudicato l'appalto di servizi e se l'importo fosse stato tale da permettere al soggetto aggiudicatario di espletare compiutamente almeno gli obblighi previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n° 81/2008.

Ricordo che fin dai primi anni '80 ci sono pronunce della Cassazione Penale che censurano il comportamento di committenti che avevano aggiudicato lavori con un importo tale che non avrebbero palesemente permesso la corretta e completa esecuzione degli stessi in riferimento alla sicurezza.

Questo principio che è quello della cosiddetta "culpa in eligendo" dovrebbe trovare spazio anche in queste situazioni dove si affidano incarichi a questi prezzi (il collega che prende questo lavoro a questo prezzo, in genere ne prende altri 30 identici con una qualità del servizio offerto facilmente immaginabile).
Se andassimo a rapportare il compenso di 800 euro all'ora di lavoro, il collega verrebbe pagato meno del 50% di quanto viene retribuita una colf.
Evidentemente, è questa la reale considerazione che le nostre istituzioni hanno delle funzioni del RSPP.

Visto che in Italia abbiamo un sistema prevenzionale da manutenzione a guasto, sarebbe il caso che qualche PM, al prossimo grave infortunio, si svegliasse anche in una Regione come il Piemonte dove, fino a qualche mese fa, si aprivano inchieste praticamente su qualunque cosa, ed andasse ad intervenire su una delle cause prime della genesi di questi eventi.
Per la situazione strutturale dei nostri edifici scolastici, stendiamo un velo pietoso........
Rispondi Autore: Valentina - likes: 1
08/03/2018 (13:52:47)
Ciao a tutti. La mia azienda si sta riorganizzando, assumendo un RSPP interno al quale affiancarmi qualche anno prima (se tutto va bene, mi dimostro capace ecc) di farmi rilevare il suo posto, alle dirette dipendenze dell'AD. La mia domanda è: avete idea della RAL che dovrei percepire? Il gruppo è formato da 3 aziende in 4 sedi (se non cambia qualcosa, andando a diminuire).
Vorrei avanzare richieste, senza essere né presuntuosa né poco valorizzata.
Grazie mille.

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