Rischi da campi elettromagnetici: le modifiche al D.Lgs 81/2008
Bologna, 9 Ott – Più volte abbiamo ricordato su PuntoSicuro che la possibilità di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici riguarda numerosi settori di attività, ad esempio:
- “procedimenti industriali come la saldatura e incollaggio di materiali,
- settore delle telecomunicazioni per l’installazione e manutenzione di sistemi radianti, produzione e distribuzione di energia elettrica,
- nonché alcune procedure mediche, come la Risonanza Magnetica (RM) e la diatermia”.
E i rischi dell’esposizione per il lavoratore possono derivare da:
- “effetti diretti del campo sul corpo umano, di natura: termica alle radiofrequenze e microonde, e non-termica alle basse frequenze;
- effetti indiretti causati dall’eventuale contatto di parti del corpo (più comunemente gli arti) con oggetti conduttori presenti nell’ambiente di lavoro”.
Inoltre alcuni lavoratori possono anche essere esposti a “rischi specifici derivanti dai campi elettromagnetici”, ad esempio i “portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (che potrebbero soffrire di effetti di interferenza elettromagnetica) e passivi, i portatori di dispositivi medici indossati sul corpo (es. protesi acustiche) e le lavoratrici in stato di gravidanza”.
A ricordare in questi termini il rischio correlato all’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e a soffermarsi su quanto indicato nel Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159, che modifica il Decreto Legislativo 81/2008, è un intervento al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” che si è tenuto il 21 ottobre 2016 a Bologna durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.
In “Il decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si ricorda innanzitutto la ratio del decreto 159/2016.
Si indica che il decreto legislativo n. 159/2016, di recepimento della Direttiva 2013/35/UE, “scaturisce dalla necessità di adeguamento dell’ordinamento nazionale al contesto europeo in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni in esso contenute costituiscono le disposizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nel caso di attività comportanti esposizioni ai campi elettromagnetici”.
Sono poi riportati anche gli obiettivi del decreto.
Si indica che l’obiettivo generale dell’intervento normativo è la “protezione dei lavoratori durante le loro attività professionali dai rischi di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi”. Infatti se l’esposizione ai campi elettromagnetici è un rischio complesso, “vi è la necessità di definire misure più specifiche per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l’uso e lo sviluppo di tecniche industriali e mediche o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI”.
L'obiettivo operativo è poi quello di “garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici impostando valori limite adeguati e fornendo i datori di lavoro di adeguate informazioni sulle misure di gestione del rischio necessarie. Pertanto, l’intervento normativo persegue gli obiettivi, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione degli agenti fisici, precisamente dall’esposizione ai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, rendendoli conformi con le ultime innovazioni normative sia a livello europeo che a livello internazionale in materia”.
Dunque un obiettivo specifico è la “completa prevenzione degli effetti acuti, in particolare il riscaldamento eccessivo sistemico o locale per le radiofrequenze e microonde, e gli effetti negativi sul funzionamento del sistema nervoso centrale o periferico per le basse frequenze, quali vertigini, nausea, sensazioni di sapore metallico e magnetofosfeni (ossia percezione visiva di macchie luminose)”.
E quali sono i destinatari del decreto?
Il relatore indica che i destinatari del decreto legislativo 159/2016 sono “tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti”. E i settori e le attività principalmente interessati, come visto in apertura di articolo, “sono quello industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, telecomunicazioni e ferroviario”.
In particolare i datori di lavoro hanno “l’obbligo di adeguarsi al progresso tecnico e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nella prospettiva del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori”.
La relazione entra poi nel dettaglio del decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 e delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si sottolinea che il D.Lgs. 159/2016 in particolare modifica, di fatto sostituendolo, il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, che costituiva il recepimento della Direttiva 2004/40/CE sulla medesima materia, ora abrogata.
Rimandando ad una lettura integrale dell’intervento, ricordiamo brevemente che il decreto consta di due articoli.
In particolare, indica la relazione, l’articolo 1, rubricato <Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81>, “si compone di un unico comma il quale prevede:
- “alla lettera a), la sostituzione integrale dell’articolo 206, rubricato <campo di applicazione>; in modo da rendere conforme alla direttiva l’attuale campo di applicazione del titolo IV, del decreto legislativo n. 81/2008”;
- “alla lettera b), la sostituzione integrale dell’articolo 207, rubricato <Definizioni> con l’opportuna modifica delle corrispondenti definizioni in senso più aderente a quanto riportato dalla direttiva in recepimento”;
- “alla lettera c), la sostituzione integrale dell’articolo 208, rubricato <Valori limite di esposizione e valori di azione>, che comporta una modifica sostanziale dei contenuti dell’articolo, introducendo una serie di commi del tutto nuovi rispetto al precedente”;
- “alla lettera d), la sostituzione integrale dell’articolo 209, rubricato <Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione>”;
- “alla lettera e), la sostituzione integrale dell’articolo 210, rubricato <Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi>”;
- “alla lettera f), l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 210-bis rubricato <Informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti>”;
- “alla lettera g), la sostituzione integrale dell’articolo 211, rubricato <Sorveglianza sanitaria>”;
- “alla lettera h), la sostituzione integrale dell’articolo 212, rubricato <Deroghe>;
- “alla lettera i), che l’articolo 219, rubricato <Sanzioni> viene modificato in maniera da coordinare il testo previgente con le modifiche introdotte”;
- “alla lettera l), che l’allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81/2008 venga sostituito integralmente con i corrispondenti allegati alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore”.
Concludiamo segnalando, per chi volesse approfondire alcune delle modifiche al Testo Unico operate dal D.Lgs. 159/2016, due articoli di PuntoSicuro che hanno trattato il tema:
- “ Modifiche al decreto 81: la valutazione dei campi elettromagnetici”;
- “ Modifiche al decreto 81: recepita in Italia la direttiva 2013/35/UE”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ Il decreto legislativo 01 agosto 2016, n. 159 di modifica al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.”, a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), intervento al convegno “dBAincontri2016 - Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Legislazione, Valutazione, Tutela” (formato PDF, 431 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
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