|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 10 - numero 1999 di mercoledì 03 settembre 2008
Decreto 112/2008: i cambiamenti nella sicurezza degli impianti L’art. 35 del Decreto Legge 112/2008 ha abrogato l’art. 13 del Decreto Ministeriale 37/2008 sulla sicurezza degli impianti. Viene meno l’obbligo, nei trasferimenti di immobili, della garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti.
Pubblicità
google_ad_client
Come annunciato nei nostri precedenti articoli il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 è entrato nel merito di diversi provvedimenti, modificando e abrogando, in diversi casi, alcune parte sostanziali del testo.
In merito alla sicurezza degli impianti ricordiamo che il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
A suo tempo PuntoSicuro aveva pubblicato diversi articoli in merito ai dubbi sollevati dal decreto 37/2008, in particolar modo in relazione all’articolo 13.
Ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 133 del 6 agosto 2008 - legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 112 - l'art. 13 del Decreto Ministeriale 37/2008 è stato abrogato.
L’articolo 35, “Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici”, del decreto indica infatti:
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. |
Viene così eliminato, in attesa di un nuovo quadro organico d'intervento, l'obbligo di riportare negli atti di trasferimento di immobili "la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza" e l’obbligo di trasferire la certificazione energetica ai nuovi proprietari e inquilini.
Nella legge di conversione è stato aggiunto il comma 2 bis che abroga anche alcuni obblighi e sanzioni indicate nel D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Rimane valido, come indicato nell’articolo 6 di quest’ultimo decreto, l’obbligo comunque di redigere la certificazione energetica per edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del medesimo decreto (ristrutturazione di edifici esistenti).
Commenti alla pagina.
Nessun commento attualmente presente.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|