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Documentazione di cantiere e sicurezza: notifica preliminare, PSC e POS
Milano, 20 Mag – La gestione delle attività di un cantiere edile non può prescindere dalla presenza di una documentazione corretta, chiara e aggiornata in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per chi lavora nel settore, dal committente all’appaltatore fino all’ultimo subappaltatore, conoscere quali documenti devono esserci e a cosa servono è un passaggio importante che, al di là della necessaria conformità normativa, permette un’organizzazione efficiente e sicura delle attività di cantiere.
Proprio partendo da queste considerazioni ci soffermiamo sulle “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, approvate dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024, con la Deliberazione n. 3679/2024. Linee di indirizzo che sono rivolte al mondo delle grandi opere e possono fornire alle stazioni appaltanti, ai Servizi Prevenzione e Sicurezza, ai coordinatori per la sicurezza e alle imprese, utili indicazioni tese a delineare un quadro completo della sicurezza in cantiere.
Un capitolo del documento regionale è rivolto alla documentazione di cantiere ai fini della salute e sicurezza.
Per cominciare a parlarne, affrontiamo oggi i seguenti argomenti:
- Documentazione di cantiere e sicurezza: la notifica preliminare
- Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano di sicurezza e coordinamento
- Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano operativo di sicurezza
Documentazione di cantiere e sicurezza: la notifica preliminare
Il documento ricorda che, per tutti i cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., vige l’obbligo in capo al committente o il responsabile dei lavori di presentare la notifica preliminare.
In particolare, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette la notifica preliminare “elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs. 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.
E copia della notifica “deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente”.
Le linee di indirizzo riportano poi alcuni dettagli relativi all’effettuazione dell’invio e dell’aggiornamento che valgono in Lombardia ai sensi della normativa regionale.
Si indica che la notifica preliminare “deve risultare costantemente aggiornata, con l’indicazione di tutte le imprese e lavoratori autonomi che hanno preso parte alle lavorazioni. Il mancato aggiornamento delle informazioni previste, accertato in sede di vigilanza, può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 90 comma 10 del D.Lgs. 81/2008”. E l’aggiornamento obbligatorio della notifica preliminare deve avvenire, almeno, nei seguenti casi:
- se avvengono cambiamenti nei soggetti responsabili (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
- se interviene una significativa modifica nella data presunta di fine dei lavori
- subentro di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi non indicati nella notifica e negli aggiornamenti periodici già inviati”.
Inoltre, si segnala che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 “in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99 del decreto in argomento, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo”.
Segnaliamo che per effetto della modifica apportata dal D.L. n. 159/2025 all’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare dovrà indicare, il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto.
Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano di sicurezza e coordinamento
Si segnala poi che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento redatto dal coordinatore in fase di progettazione ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 (TU) ed è “costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi”.
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV TU. I costi della sicurezza “così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese”.
Si segnala che il piano di sicurezza e coordinamento è “parte integrante del contratto di appalto. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza”.
Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori “deve trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi”.
Si sottolinea poi che i datori di lavoro delle imprese e i lavoratori autonomi “sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza. I Datori di Lavoro delle imprese mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori”.
Il documento, che riporta molti altri dettagli sul PSC e che ricorda che il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 ha approvato i modelli semplificati per la sua redazione, indica che il piano “è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, le scelte progettuali od organizzative devono essere effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore in fase di progettazione”.
Documentazione di cantiere e sicurezza: il piano operativo di sicurezza
Veniamo, infine, al Piano Operativo di Sicurezza (POS), “il documento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere interessato”.
La normativa (articolo 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008) indica che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, redigono il piano operativo di sicurezza. Ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D.lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione”.
Si indica poi che ai sensi dell’articolo 92 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.
La redazione del POS “deve essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei DPI, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”.
Anche in questo caso il documento riporta vari altri dettagli, ad esempio segnalando che i contenuti minimi del POS sono indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e che il decreto 9 settembre 2014 ha approvato modelli semplificati per la sua redazione.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento regionale che, riguardo alla documentazione di cantiere ai fini della salute e sicurezza, si sofferma anche su:
- piano di montaggio, uso e smontaggio
- piano delle demolizioni
- piano di lavoro amianto
RTM
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