DL PNRR, edilizia, patente a punti e contraddizioni normative
Brescia, 5 Apr – Torniamo a parlare, avvicinandoci sempre più alla sua futura e probabile conversione in legge, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ed in particolare del “pacchetto sicurezza sul lavoro” contenuto nel Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”
In queste settimane, attraverso il nostro “Speciale Pacchetto Sicurezza”, ne abbiamo parlato ampiamente, da diverse prospettive anche se con particolare attenzione ad alcuni aspetti connessi all’edilizia.
Abbiamo raccolto il parere dell’ ingegnere Carmelo G. Catanoso, e del geometra Stefano Farina, che hanno evidenziato, chi più chi meno, le criticità e i possibili aspetti positivi anche in relazione ad auspicate modifiche in fase di conversione del decreto in legge.
Abbiamo poi presentato la posizione e l’opinione della Consulta interassociativa CIIP, anche evidenziando successivamente l’autorevole parere del professor Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), componente del Gruppo di lavoro Legislazione CIIP. Un suo contributo sul documento della Consulta fornisce utili indicazioni sulle problematiche connesse al sistema di qualificazione delle imprese e alle modifiche auspicate in fase di conversione.
Abbiamo poi ospitato, attraverso una recente intervista, i pareri più generali, ma già con alcune indicazioni delle possibili richieste di modifiche in fase di conversione, a due rappresentanti sindacali e datoriali: Ivana Veronese (Segretaria confederale UIL) e Federica Brancaccio (Presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili - ANCE).
Concludiamo, per il momento, questo lavoro di approfondimento sui pareri del decreto-legge e le tematiche che il pacchetto sicurezza solleva, tornando alla realtà specifica dei cantieri, all’impatto nel comparto costruzioni del DL 19/2024 con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla nuova “ patente a crediti”.
Non potevamo farlo meglio che ponendo alcune domande a Fabrizio Lovato, da più di 25 anni è coordinatore della sicurezza e responsabile dei lavori per committenti pubblici e privati, Presidente Nazionale di Federcoordinatori e già esperto del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza in seno al Comitato n.7 “cantieri”.
Le interviste si soffermano su vari argomenti:
- DL PNRR: lista di conformità e congruità dell’incidenza della manodopera
- DL PNRR: sistema di qualificazione e patente a punti
- Problemi, norme contraddittorie e criticità dei cantieri edili
DL PNRR: lista di conformità e congruità dell’incidenza della manodopera
Qual è la tua opinione sui contenuti del pacchetto sicurezza contenuto nel nuovo decreto-legge PNRR entrato in vigore il 2 marzo?
Fabrizio Lovato: Preferisco non esprimermi sul decreto in generale, è troppo vago. Non voglio sembrarti critico, ma nella sicurezza le cose vaghe e indefinite mi danno i brividi come il subappalto a cascata!
Allora veniamo ad alcuni aspetti specifici del pacchetto sicurezza. Sui quali vuoi soffermarti?
F.L.: Ad esempio parliamo dell’elenco dei buoni e caliamolo nel settore edile.
Il decreto indica che se all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergono violazioni o irregolarità, all’impresa viene rilasciato un attestato di “buona condotta” e viene inserita nell’elenco digitale dei buoni, comunemente detto “Lista di conformità INL”.
Il buon datore di lavoro, a cui è stato rilasciato l’attestato, come premio non sarà sottoposto nell’anno successivo ad ulteriori verifiche da parte dell’ispettorato nelle materie oggetto degli accertamenti, fatto salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali richieste d’intervento o indagine disposte dalla procura. Di cosa parliamo?
Un altro aspetto su cui fermarsi è il Durc di congruità nel settore privato.
La norma dice che il committente prima di procedere al saldo finale dei lavori verifica la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Successivamente differenzia i lavori da assoggettare a questo tipo di verifica, nel caso di lavori privati quelli d’importo complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro. Quindi, in caso di pagamento a saldo in assenza di tale verifica verrebbe comminata una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. Dov’è la criticità? Semplice non è indicata la percentuale di trattenuta da effettuare prima del saldo, di conseguenza se io non faccio il saldo cosa succede?
DL PNRR: sistema di qualificazione e patente a punti
Parliamo ora al nuovo articolo 27 del Testo Unico e alla patente a punti/crediti…
F.L.: Partiamo dal pezzo forte, il nuovo articolo 27 del D.Lgs. 81/2008.
Nel nuovo testo è introdotto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la “patente a punti”, un po’ come le raccolte ai supermercati.
Dal 1° ottobre 2024 (forse) l’ispettorato nazionale rilascia la patente subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale o del lavoratore autonomo richiedente.
In sintesi: le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti ad avere la patente a punti dal 1° ottobre, ma devono richiederla, quando non si sa.
Vediamo la documentazione necessaria:
- iscrizione alla camera di commercio. L’evidenza dell’iscrizione la chiede l’ispettorato o il richiedente deve trasmettere un documento attestante?
- Adempimento di tutti, datore di lavoro, dirigenti, preposti, e lavoratori degli obblighi formativi. Anche in questo caso come viene accertato, con la solita autocertificazione? Lo chiedo perché, quando parliamo di obblighi formativi, dobbiamo avere evidenza della formazione generale e specifica e dei relativi aggiornamenti, della formazione aggiuntiva di dirigente e preposto, dell’uso di particolari attrezzature e dispositivi di protezione sia collettiva che individuale e altro ancora.
- Adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti del decreto. Anche in questo caso il legislatore dimentica che la formazione del lavoratore autonomo è in larga parte volontaria, così come l’idoneità medica.
- Possesso del DURC
- Possesso del DVR (basta averlo cosa ci sia scritto è un altro problema)
- Possesso del DURF
Riprendo la domanda iniziale: l’iscrizione alla CCIAA, il DURC e il DURF l’ispettorato può verificarli d’ufficio, ma il resto lo controllerà o come al solito nel nostro paese, basta l’autocertificazione?
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri e questa affermazione comporta per il cittadino committente un nuovo problema: come verifico se l’impresa che sto qualificando possiede la patente, o è in attesa del rilascio?
La modifica dei compiti del committente previsti con l’aggiornamento dell’articolo 90, co 9 lettera b-bis), introduce la verifica del possesso della patente (valida?) a pena di una sanzione amministrativa da 711,92 euro a 2.562,91 per ogni impresa o lavoratore autonomo non verificato.
La questione dei punti.
La patente viene rilasciata con una dotazione iniziale di 30 punti e il soggetto per operare deve averne almeno 15. Non commento perché non riesco a comprendere il criterio a cui ci si è rifatti per stabilire questi paletti e la lista delle violazioni, meglio dell’accertamento delle violazioni con indicati i punti decurtati.
Davvero, sembra una raccolta punti del supermercato al contrario.
La questione veramente confusa è quella relativa al “recupero” dei punti persi.
Perché i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato il provvedimento, quindi generalmente il datore di lavoro, di corsi di cui all’art. 37.
Quali sono i corsi che il datore di lavoro deve svolgere per recuperare i crediti decurtati? Inoltre, visto che la formazione è pesata ad ore, quante ore di corso per un credito?
Ancora, ma se l’azienda sostituisce il datore di lavoro come può recuperare i crediti, facciamo fare il corso al nuovo datore di lavoro anche se non ha commesso lui la violazione?
Come al solito chi scrive queste cose è lontano dalla realtà.
La formazione è il problema del sistema cantiere.
Oggi abbiamo lavoratori che prima di accedere al cantiere devono aver fatto e documentano almeno 16 ore di formazione, due giorni interi dietro un banco e le criticità che riscontriamo tutti i giorni sono il mancato uso dei DPI, l’uso errato di scale e trabattelli e l’assoluta non conoscenza dei soggetti e dei compiti della sicurezza … l’abc.
Problemi, norme contraddittorie e criticità dei cantieri edili
Concludiamo con una domanda generale. Qual è la situazione in edilizia? Cosa fare per ridurre le criticità?
F.L.: Come sai, amo il cantiere perché è vero! Se un operatore sa usare un DPI lo vedi e se un’impresa non ha idea di come lavorare in sicurezza vedi anche quello.
Nel cantiere vedi la realtà, non ciò che è stato scritto sul POS.
Il cantiere costringe tutti alla traduzione pratica dei documenti di sicurezza, PSC e POS devono tradursi in azioni e se la traduzione non è corretta purtroppo ci si ritrova nella mitica “Torre di Babele”.
Nel settore edile ci sono troppe norme e spesso contradditorie, vedi ad esempio la questione del subappalto a cascata recentemente introdotto, dove l’impresa può subappaltare e sub-subappaltare tutto, senza limite. In questo caso, abbiamo introdotto una nuova norma senza valutare se il sistema della “cascata” è gestibile con le regole e gli obblighi del decreto 81.
In sintesi, facciamo leggi che non si sposano con quelle già in essere o la cui applicazione è subordinata a regolamenti che poi non pubblichiamo.
Chiudo con una proposta: si parla molto di AI e dele sue applicazioni, perché non rivisitiamo tutto il sistema delle norme della sicurezza con l’aiuto dell’intelligenza artificiale?
La rivisitazione avrebbe l’unico obiettivo di eleminare i doppioni e le contraddizioni rendendo tutto più “sicuro”.
Un piccolo compito per l’AI un grande passo per gli operatori.
Articolo e interviste a cura di Tiziano Menduto
Scarica la normativa citata nell'articolo:
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Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 0 | 05/04/2024 (08:18:54) |
Finchè ci sara un allegato XVII che permette l'affidamento di appalti ad imprese o Gen. Contr. che non hanno mezzi e dipendenti e non partecipano alla costruzione dell'opera ma di fatto si mangiano una bella fetta della torta...... dove vogliamo andare? Patente che non compete alle imprese in ISO? Illusione dell'uguaglianza ISO = regolarita e correttezza. Patente che non disturberà i tanti che cambiano ragione sociale ogni 3 x 2 .... |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 05/04/2024 (14:48:42) |
Le nuove regole sono state introdotte dopo l'episodio di Firenze, sull'onda emotiva: ma quell'incidente nulla ha a che vedere con il Dlgs 81/8, perché si tratta di un crollo, probabilmente dovuto ad errore di progetto oppure di montaggio. In quel caso, il rispetto della 81/08 poteva anche essere completo, ma non avrebbe salvato dall'incidente: anche eventuali irregolarità contrattuali nulla avrebbero contribuito (i giornali hanno evidenziato i subappalti, ma non sanno nulla di che cosa siano: però faceva notizia). La norma ISO non garantisce sicurezza in assoluto, ma una società che è accreditata in tal senso è probabilmente più attiva nella sicurezza rispetto alle piccole società, che generano il maggior numero di infortuni in rapporto alle ore lavorate. I grandi cantieri, per mia esperienza, sono molto più controllati (negli ultimi 20 anni, ho visto sempre presente l'ufficio del CSE, con assistenti in campo tutti i giorni): le piccole attività sono sempre e, ripeto, sempre non controllate e prive di ogni tipo di sicurezza. Quindi, ben vangano soluzioni migliorative, ma, ricordiamoci, che la cultura della sicurezza è altra cosa, così come il controllo continuo: non servono carte, basta che i Committenti seguano il dettato legislativo e annullino i contratti a chi trasgredisce: capisco che sarà dura (tempi, costi etc), ma l'unico modo di migliorare è quello di impedire alle aziende non in regola di essere sul mercato. |