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Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio

Attività di vigilanza: conformità di formazione e valutazione del rischio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

20/02/2015

La Regione Umbria approva alcune procedure per le attività di vigilanza con riferimento a: conformità degli adempimenti formativi, svolgimento delle indagini per infortunio, gestione delle segnalazioni, analisi dei documenti di valutazione del rischio.

 
Perugia, 20 Feb – Con riferimento all'esigenza di procedere nella direzione della qualità e dell'efficacia delle attività di vigilanza regionale, nella Regione Umbria – in relazione alla fase di riorganizzazione del sistema sanitario regionale (legge regionale 18/2012) - un gruppo di lavoro (responsabili dei Servizi PSAL, coordinatori dei tecnici della prevenzione, funzionario del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione, responsabili del Servizio Qualità di ciascuna Azienda USL) ha individuato i processi rispetto ai quali è necessario identificare procedure standard.
Attraverso il lavoro di alcuni gruppi interaziendali sono state poi elaborate quattro procedure che sono state approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 1725:
- Procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del d.lgs 81/08 (allegato A del DGR);
- Procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro (allegato B);
- Procedura per la gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL (allegato C);
- Procedura per l'analisi dei documenti di valutazione e gestione del rischio (allegato D).
Inoltre – come indica il DGR nel documento istruttorio approvato - poiché “il passaggio dalla vigilanza tradizionale ad una vigilanza da un lato proceduralizzata, dall'altro esercitata anche con la metodologia dell'audit richiede non solo competenze specifiche ma un vero e proprio cambiamento di mentalità”, il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare ha elaborato un progetto in cui si prevede di:
- formare gli operatori dei Servizi PSAL rispetto alla metodologia dell'audit, anche in relazione alla specifica applicazione all'attività di vigilanza sulle imprese;
- selezionare fra gli operatori formati quelli che andranno a costituire il gruppo di audit;
- sperimentare le quattro procedure sopracitate in concreto nel corso dell'attività dei Servizi PSAL;
- effettuare l'audit sui Servizi rispetto alle quattro procedure condotto dal gruppo di auditor;
- di proceduralizzare almeno altri tre processi interni ai Servizi PSAL, utilizzando la metodologia già adottata;
- effettuare una quota parte dell' attività di vigilanza sulle imprese attraverso la metodologia dell'audit”.
 

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In relazione ai documenti approvati ci soffermiamo sulla procedura per l'analisi dei documenti di valutazione e gestione del rischio.
 
Il documento ricorda che la valutazione dei rischi presenti in un'azienda “è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro (DdL)” e che tale adempimento - ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i – “può essere effettuato elaborando il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) secondo l'art 28 c. 2, o utilizzando le Procedure Standardizzate (PS) di cui all'art, 29 c. 5”.
In ogni caso entrambe le modalità “forniscono un Documento di Valutazione e Gestione del Rischio (DVeGR) nel quale devono essere individuate tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare nel contesto dell'attività lavorativa oggetto della valutazione”. Dunque il DVeGR rappresenta lo “strumento cardine del sistema di prevenzione e sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro”.
 
Ricordando che l’organo di vigilanza, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) deve “valutare la rispondenza dei documenti presi in esame ai requisiti di legge”, lo scopo della procedura è “descrivere la sequenza delle azioni e delle modalità per l'acquisizione e l'analisi del DVeGR al fine di rendere il più possibile oggettivo. sistematico e riproducibile il processo valutativo”.
 
Dopo essersi soffermato sulle responsabilità nella specifica attività di vigilanza – con riferimento particolare a Dirigente Responsabile Servizio (DRS), Dirigente Medico (DM), Tecnico della Prevenzione (TdP) o altro personale vigilanza SPSAL (OP.V) – veniamo alle modalità esecutive dell’attività:
- richiesta/acquisizione del DVeGR: “la richiesta/acquisizione dei DVeGR viene effettuata dal DM, dal TdP o dall'OP.V in occasione di un sopralluogo ispettivo o in attività di ufficio per vigilanza programmata; esposto; indagine di igiene industriale; inchiesta di malattia professionale; inchiesta infortunio sul lavoro; altro”. E avviene “direttamente presso le sedi dell'attività produttiva o presso gli uffici dello SPSAL a mezzo di Verbale di Richiesta e/o Verbale di acquisizione” (i documenti sono allegati al DGR);
- analisi del DVeGR: “qualunque sia il motivo dell’acquisizione del DVeGR. questo deve essere valutato presso la sede SPSAL dal DM, dal TdP o dall'OP.V” attraverso l'utilizzo di una check-list (anche in questo caso allegata al DGR).
L'esito del processo di analisi, in relazione alla rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa, “permetterà di definire il documento ‘completo’ o ‘incompleto’.
Nel secondo caso rientrerà anche la fattispecie dei documenti rispondenti a tutti requisiti espressamente previsti dalla norma ma che, a giudizio dell'Organo di Vigilanza, presentino aspetti migliorabili attraverso una o più disposizioni. Nel caso di esito ‘completo’ il processo si concluderà con l'archiviazione della check-list. Nel caso di esito ‘incompleto’ la check-list verrà comunque archiviata e si adotterà un provvedimento di: disposizione di cui all'art. 10 del D.P.R. 520/55; prescrizione di cui al D.Lgs. 758/94; sanzione amministrativa di cui all'art. 301 bis del D.Lgs. 81/08 e L. 689/81”.
Nel documento, che vi invitiamo a visionare, è riportato un diagramma di flusso per illustrare le modalità esecutive del processo valutativo del DVeGR.
Ricordiamo che, a proposito del processo di valutazione dei rischi, la Regione Umbria ha approvato anche la Deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 1721 contenente la Linea di indirizzo “Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda”.
 
In conclusione diamo qualche informazione anche sulla procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi (art. 37 del D.Lgs. 81/2008).
 
Lo scopo della procedura è “descrivere la sequenza delle azioni e le loro modalità per verificare la conformità degli adempimenti formativi che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore” così come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
E in particolare l'utilizzo di un’unica procedura da parte del personale di vigilanza “permetterà di uniformare le modalità operative su tutto il territorio di competenza”.
 
Veniamo direttamente alle modalità esecutive:
- identificazione del soggetto responsabile dell'adempimento nella specifica azienda/impresa (datore di lavoro o delegato): “l'operatore del servizio, in azienda o presso gli uffici dello PSAL, richiede in forma scritta o verbale, al datore di lavoro o a un suo rappresentante, i documenti relativi ad eventuali deleghe effettuate ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione dei lavoratori;
- individuazione della macrocategoria di rischio in base alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore: l'operatore del servizio, in azienda o presso gli uffici dello PSAL, richiede in forma scritta o verbale, al titolare dell'adempimento o a un suo rappresentante, la descrizione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore/lavoratori/gruppo omogeneo, al fine di attribuire il relativo profilo di rischio (basso - medio - alto);
- verifica della coerenza della documentazione aziendale con gli adempimenti normativi: in relazione alle esigenze ispettive specifiche, l'operatore PSAL verifica la coerenza della documentazione” secondo un livello minimo (Richiesta degli attestati di formazione o documentazione dei percorso formative; Verifica della conformità degli attestati agli elementi minimi e del percorso formativo) o secondo un livello approfondito nei casi in cui la formazione assume particolare rilevanza (in questo caso oltre al livello minimo deve essere verificato almeno uno dei seguenti punti: Richiesta di informazioni al/ai lavoratore/i; Registro delle presenze; Contenuti del corso di formazione; Curriculum dei docenti; Presenza della richiesta di collaborazione all'organismo paritetico, ove costituito);
- registrazione dell'attività: “l'operatore che ha effettuato la verifica compila il report di servizio  e ne consegna una copia al coordinatore dei tecnici per la verifica della corretta compilazione;
- archiviazione del report di servizio: l’operatore che ha effettuato la verifica inserisce l’originale del report nel fascicolo dell’azienda. Una copia va inserita anche nell’eventuale fascicolo di inchiesta infortuni/malattia professionale, se all’origine dell’ispezione”.
 
Ricordiamo infine che la procedura e la modulistica (allegata al DGR) “viene archiviata presso gli uffici di segreteria dei Servizi PSAL fino a successiva revisione”.
  
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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