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Codice degli Appalti: pianificazione, programmazione e progettazione

Codice degli Appalti: pianificazione, programmazione e progettazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

17/10/2018

Un intervento sulla sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le definizioni, le linee generali del codice degli appalti e gli articoli relativi alla pianificazione, programmazione e progettaz

 

Milano, 17 Ott – Il settore degli appalti e dei subappalti “è da tempo segnalato tra quelli maggiormente esposti a pericolo e fonte di gravi incidenti”. E i modelli di organizzazione di impresa, della Committenza, “sembrano decisamente orientati al decentramento produttivo ed alle esternalizzazioni”. Ad esempio non sono infrequenti le forme di ‘esternalizzazione interna’, “mediante le quali si cedono a terzi parti del processo produttivo, che poi si riacquistano tramite appalti, talora con utilizzo delle stesse attrezzature e capitale umano impiegato in precedenza”.

 

A soffermarsi in questo modo sulla delicatezza e attualità del tema degli appalti è un intervento al convegno “ La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” che si è tenuto a Milano il 22 novembre 2017.


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Nell’intervento “La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA), non solo si ricorda come il tema degli appalti sia importante e rilevante anche a livello infortunistico, ma viene fatto un interessante e utile excursus sulla normativa vigente e sul DUVRI (il Documento Unico di Valutazione dei Rischi). Per migliorare la conoscenza del nuovo Codice degli Appalti – relativo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - ci soffermiamo oggi sulla presentazione di alcune linee generali.

 

Appalti pubblici di forniture e servizi

Innanzitutto per chiarezza vengono fornite alcune utili definizioni:

  • Appalti pubblici di forniture: “appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
  • Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi quali manutenzione e riparazione, ricerca e sviluppo, trasporto, servizi sanitari e sociali…
  • Appalti pubblici di lavori: appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione (…) relativamente a lavori o opere”. 

 

Questi alcuni esempi di fornitura beni/servizi a imprese esterne: analisi ambientali, facchinaggio, fattorini/servizio posta, telefonia/sistemi/dati, fotocopiatrici/fax, montaggio elettrico, montaggio meccanico, montaggio idraulico, antincendio/antintrusione, montaggi impianti audio/video, cura aree verdi, servizi vari (Ristorazione, Infermeria, …), operazioni di movimentazione, caricamento, stivaggio, confezionamento materiali macchine impianti, …

 

Il documento riporta poi anche alcuni dati di contesto in Italia.

Ad esempio con riferimento al valore complessivo a base di gara delle procedure di affidamento per settore (bandi e inviti di importo superiore a 40.000 euro, tipologia di contratto 2012-2016):

 

Valore complessivo delle procedure di affidamento

 

Le linee generali del Codice degli Appalti

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide, che si soffermano su vari aspetti che riguardano le procedure di aggiudicazione, e presentiamo, invece, le linee generali del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento a quanto indicato nel comunicato relativo all’approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016. 

 

Nel comunicato si indica, con riferimento al decreto (che a marzo del 2016 non era stato ancora emanato) che ‘si riducono di oltre un terzo gli articoli di legge: si passa dai 660 del vecchio Codice, ai quali si aggiungeva il Regolamento generale, ai 217 del nuovo Codice, che non avrà Regolamento”.

E si sottolinea che il nuovo sistema ‘è incentrato sulla qualità del progetto esecutivo a gara, delle stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle gare, per le quali il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che coniuga offerta economica e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera nei settori in cui prevale l’esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori. È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina, sia alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi. Punti centrali sono la certezza dei tempi e delle risorse e il limite alle varianti in corso d’opera’. 

 

Pianificazione, programmazione e progettazione

Il relatore si sofferma poi sul tema della pianificazione, programmazione e progettazione.

In particolare si riporta il testo dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 (le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio …).  E si indica che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali “contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale”. Si segnala poi che “il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio”. 

 

L’articolo 23 del Codice dei Contratti pubblici riguarda poi i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi. 

Si precisa (comma 14) che la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche

 

Inoltre, come indicato sempre nell’articolo 23, per quanto attiene agli appalti di servizi, “il progetto deve contenere:

  • la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
  • le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008;
  • il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  • il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
  • il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente:
    • le specifiche tecniche,
    • l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
    • i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,
    • l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale”.  

 

Il comma 16 indica poi che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, “il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. 

 

Ricordiamo, in conclusione, che l’intervento dell’Ing. Marco Masi si sofferma su molti altri aspetti rilevanti in materia di appalti: il ruolo del responsabile del procedimento, gli aspetti giurisprudenziali, la disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2008, la disponibilità giuridica, la verifica di idoneità tecnico-professionale, gli ambienti confinati, la redazione del DUVRI, …

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

La sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei contratti: la redazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Marco Masi (Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale – ITACA), intervento al convegno “La sicurezza del lavoro alla luce del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture” (formato PDF, 5.02 MB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

 

  

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