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La semplificazione della valutazione dei rischi

La semplificazione della valutazione dei rischi

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Categoria: Valutazione dei rischi

13/10/2016

Le diverse modalità di effettuazione della valutazione dei rischi: caratteristiche comuni e aspetti che le differenziano in relazione ai loro diversi destinatari.


Pubblichiamo un estratto degli atti del 9° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione di INAIL): “Reti, sinergie, appropriatezza, innovazione: professioni tecniche verso il futuro della salute e sicurezza sul lavoro”.

L’articolo illustra le diverse modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, alcune ancora in fase di sviluppo, evidenziandone le caratteristiche comuni e gli aspetti che le differenziano in relazione ai loro diversi destinatari.

 

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La semplificazione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

 

PASSAGGIO ATTRAVERSO LA STANDARDIZZAZIONE

Le “ procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi emanate con il d.i. 30/11/2012, ai sensi dell’articolo 29, comma 5 del d.lgs. 81/2008, sono state elaborate con l’obiettivo di fornire alle aziende occupanti fino a 10 lavoratori una metodologia unificata, standardizzata per l’appunto, per effettuare e documentare la valutazione dei rischi.

 

Tali procedure, che possono essere utilizzate con alcuni limiti anche dalle aziende occupanti fino a 50 lavoratori, rappresentano, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, un supporto metodologico per superare tecnicamente e culturalmente il concetto di “autocertificazione”, previsto dalla precedente disciplina.

 

Sebbene il d.lgs. 81/2008 all’articolo 6, comma 8, lettera f) parli di procedure, il modello allegato al d.i. 30/11/2012 consiste in realtà di un’unica procedura, che guida il datore di lavoro nel percorso di valutazione dei rischi, e ne documenta l’effettuazione.

A tale risultato si è giunti tenendo conto delle finalità dello strumento, dei destinatari e della necessità di realizzare un prodotto caratterizzato da:

• semplicità logica e applicativa, senza inficiare l’adeguatezza della valutazione;

• sinteticità della modulistica e delle istruzioni, per favorirne la lettura e la comprensione;

• correttezza e completezza del percorso valutativo effettuato.

[…]

 

LE BASI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Durante l’attività di definizione delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi si è fatto riferimento ai principi delle linee guida CEE, redatte per l’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE sulla valutazione dei rischi sul lavoro. Tuttavia, nel corso dei lavori si è sempre cercata, ove possibile, una semplificazione del processo di valutazione, sia relativamente alla definizione dei criteri di valutazione, sia alla necessità di passare attraverso una fase di stima numerica dei rischi.

 

L’approccio adottato è stato pragmatico e trova la sua giustificazione nella definizione di valutazione dei rischi riportata all’articolo 2, comma 1, lettera q) del d.lgs. 81/2008 che individua alcuni punti fondamentali e qualificanti sui quali si è deciso di sviluppare le procedure

standardizzate.

La valutazione effettuata adottando il metodo ed i moduli previsti dal d.i. 30/11/2012 risulta:

• documentata - pur avendo ridotto al minimo le informazioni necessarie all’analisi dei rischi e alla loro valutazione;

• di tutti i rischi;

• finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione;

• finalizzata ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

 

In sostanza al di là dei casi per i quali il d.lgs. 81/2008 prevede già criteri specifici di valutazione e gestione del rischio l’approccio generale previsto dalle procedure standardizzate è finalizzato direttamente all’adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, privilegiando tra tutte le fasi della valutazione quella del “confronto”.

 

Il confronto considera le misure applicabili per gestire il rischio previste dalla legislazione, norme tecniche, buone prassi, standard individuati dal datore di lavoro e quanto effettivamente applicato nella specifica situazione aziendale.

 

Non è richiesto di documentare numericamente l’entità del rischio, ma di verificare e documentare l’attuazione di tali misure. In caso contrario, è richiesta l’adozione di misure compensative immediate in grado di garantire comunque la sicurezza dei lavoratori fino all’adeguamento.

È dunque evidente la differenza tra l’autocertificazione e l’applicazione delle procedure standardizzate, come pure la maggiore efficacia di queste ai fini prevenzionistici.

Con l’autocertificazione, infatti, il datore di lavoro dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi, mentre, grazie all’applicazione delle procedure standardizzate, il datore di lavoro documenta l’effettuazione della valutazione dei rischi attraverso la descrizione del proprio ciclo produttivo, dei rischi presenti nella propria azienda, dei criteri di valutazione utilizzati, l’individuazione delle misure attuate e la formulazione del programma di miglioramento.

Per la compilazione dei quattro moduli previsti dalle procedure standardizzate il datore di lavoro può ricorrere, inoltre, a specifici supporti documentali che lo aiutano nel processo di individuazione delle misure di prevenzione e protezione atte a gestire uno specifico rischio.

 

GLI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Gli strumenti di supporto documentali non sono definiti nel d.i. 30/11/2012 in maniera rigida, né lo sono le caratteristiche dei soggetti preposti alla loro elaborazione. Ciò significa che qualunque strumento già disponibile, prodotto da un ente pubblico o da soggetti privati, anche di fonte estera, può essere utilizzato dal datore di lavoro, che rimane comunque l’unico responsabile della scelta e del corretto utilizzo dello strumento.

 

Il MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE AZIENDE “A BASSO RISCHIO”

Il comma 6-ter, dell’articolo 29 del d.lgs. 81/2008, ha riconosciuto ai datori di lavoro delle aziende a basso rischio di infortuni e malattie professionali la possibilità di documentare l’effettuazione della valutazione dei rischi attraverso un modello semplificato, da emanare con specifico decreto.

Il contributo dato dall’Inail in tema si è sviluppato su due fronti: la definizione di criteri per l’individuazione dei settori a basso rischio e la predisposizione di un modello per la redazione delle procedure standardizzate, ma più agevole e immediatamente fruibile dal datore di lavoro.

Rispetto al d.i. 30/11/2012 si è operata una semplificazione relativamente agli aspetti di obbligatorietà della compilazione del MODULO 2 delle procedure standardizzate e all’individuazione delle misure di miglioramento:

1. il MODULO 2 (elenco pericoli), allegato al d.i. 30/11/2012, previsto per garantire l’esaustività della valutazione, aveva originato problemi di interpretazione legati alla necessità di contrassegnare o non anche i pericoli i cui rischi sono adeguatamente gestiti. Esso risulta piuttosto voluminoso e in qualche caso sovradimensionato rispetto all’utilizzo effettivo di molte aziende;

2. le tre colonne finali del MODULO 3 (modulo di sintesi), allegato al medesimo decreto, relative al piano di miglioramento, ponevano il miglioramento in relazione ad ogni rischio individuato e creavano il dubbio che fosse necessario individuare misure di miglioramento per ciascuno dei rischi considerati.

 

Il modello da allegare al redigendo decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del d.lgs. 81/2008, già presentato e approvato dalla Commissione consultiva permanente il 18/12/2013, risulta di semplice lettura. Si tratta in sostanza di soli due moduli, il MODULO RB1 e il MODULO RB2, preceduti da una breve sezione anagrafica, contro i quattro allegati alle procedure standardizzate.

Il MODULO RB1 consente di descrivere sinteticamente le fasi lavorative, gli ambienti di lavoro, le attrezzature di lavoro, le materie prime e i prodotti utilizzati, nonché le mansioni interessate, mentre il MODULO RB2 collega, ad ogni pericolo individuato, le misure attuate, gli strumenti di supporto utilizzati per la valutazione del rischio e le mansioni esposte.

Esso contiene inoltre una tabella, che costituisce il piano di miglioramento, strutturata con un formato indipendente dai singoli rischi individuati, proprio al fine di far capire che non è necessario inserire delle misure di miglioramento in relazione ad ogni rischio trattato.

È importante evidenziare che le misure indicate dal datore di lavoro devono comunque essere adeguate, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma1, lettera q), e quanto richiesto indirettamente dall’articolo 28 del medesimo d.lgs. 81/2008.

Per aiutare e guidare i datori di lavoro nell’individuazione delle misure adeguate, il modello prevede l’impiego di un sistema di strumenti di supporto, che vanno indicati nel MODULO RB2, in relazione alle misure attuate. In assenza di tali strumenti, lo stesso spazio nel MODULO RB2 è utilizzabile per indicare almeno i riferimenti legislativi e di normativa tecnica applicati.

La definizione delle caratteristiche degli strumenti di supporto ha costituito un punto di snodo cruciale per l’efficacia della valutazione dei rischi con modelli semplificati, tenendo conto dell’esigenza di garantire la completezza delle informazioni, la sinteticità e la fruibilità delle stesse.

 

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER “LE IMPRESE AGRICOLE”

L’articolo 3, comma 13-ter, del d.lgs. 81/2008, affronta il tema della semplificazione della valutazione dei rischi per le imprese agricole.

Come nel caso previsto dall’articolo 29, comma 6-ter, alla base della semplificazione si è posto un supporto metodologico avente facile applicabilità, sinteticità e completezza, consistente sostanzialmente in una modulistica analoga a quella del “basso rischio”. Per l’utilizzo ottima le di tale modulistica si può ricorrere all’impiego di specifici strumenti di supporto alla valutazione.

Tali strumenti sono “di tipo verticale”, affrontando cioè rischi legati a particolari lavorazioni, e “di tipo orizzontale” in cui si valuta uno specifico rischio presente in più lavorazioni.

Il gruppo di lavoro al momento ha predisposto un nutrito numero di strumenti di supporto per lavorazioni di raccolta che vedono l’impiego soprattutto di lavoratori stagionali, a tempo determinato, predisponendo contemporaneamente schede di supporto di tipo orizzontale che affrontano determinati rischi trasversali alle varie lavorazioni. Attraverso questi strumenti il datore di lavoro potrà adottare misure specifiche di prevenzione e protezione per ridurre i rischi legati alle attività lavorative, seguendo un percorso valutativo snello e completo che fornisce una visione quanto più esaustiva dei rischi legati alle specifiche attività lavorative.

 

OIRA

L’articolo 29, comma 6-quater, del d.lgs. 81/2008 tra gli strumenti di supporto cita quelli informatizzati secondo il prototipo OIRA. Si tratta di strumenti di supporto che in maniera interattiva guidano il datore di lavoro nella valutazione dei rischi. L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro mette già a disposizione gratuitamente strumenti prodotti da vari paesi per la valutazione dei rischi in specifiche lavorazioni. Ora grazie alla firma del Memorandum of understanding tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia europea anche le nostre istituzioni possono produrre strumenti di supporto che utilizzando la piattaforma web europea diano la possibilità ai datori di lavoro di micro e piccole imprese di effettuare una valutazione dei rischi “guidata” che consenta di rispondere al dettato normativo italiano. L’impostazione metodologica seguita anche per tali strumenti non si discosta dalle scelte già effettuate per le procedure standardizzate. Il vantaggio consiste soprattutto nella modalità di utilizzo interattiva dello strumento che individua a fronte di specifici rischi le misure di salute e sicurezza da adottare in conformità a quanto richiesto dalle norme e quanto realmente messo in atto in azienda.

 

GLI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Gli strumenti di supporto documentali non sono definiti nel d.i. 30/11/2012 in maniera rigida, né lo sono le caratteristiche dei soggetti preposti alla loro elaborazione. Ciò significa che qualunque strumento già disponibile, prodotto da un ente pubblico o da soggetti privati, anche di fonte estera, può essere utilizzato dal datore di lavoro, che rimane comunque l’unico responsabile della scelta e del corretto utilizzo dello strumento.

 

F. BENEDETTI, P. FIORETTI, R. MAIALETTI, A. MENICOCCI, L. QUARANTA

Inail - Direzione Generale - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

 

M. CANDREVA

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

INAIL - La semplificazione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (formato PDF)

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

 

 



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