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Procedure standardizzate: le FAQ del Ministero

Procedure standardizzate: le FAQ del Ministero
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Valutazione dei rischi

04/06/2013

Disponibili dal Ministero del Lavoro una serie di risposte ai quesiti più frequenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.

 
Roma, 4 Giu - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inail hanno predisposto, in considerazione dell’entrata in vigore, a partire dal 1 giugno 2013, delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, una serie di risposte ai quesiti più frequenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le modalità previste dalle suddette procedure, per le aziende fino a 10 lavoratori.  
 
FAQ relative al Modulo 2
1. Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell’azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)
Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga “ALTRO” qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe “ALTRO”.
 
2. I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?
No ma sono i principali
 
3. L’elenco pericoli è esaustivo?
Sì, se si considera anche la riga “ALTRO”
 
4. Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?
È richiesta l’indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno.
 
5. In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?
No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti.
In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita.
 
6. La colonna 6 è esaustiva?
No, si tratta solo di esempi di incidenti e criticità.
 
FAQ relative al Modulo 3
 
7. In colonna 4 del modulo 3 si può indicare qualunque strumento di supporto?
Qualunque strumento adottato dal datore di lavoro sotto propria responsabilità per valutare il rischio ed individuare misure preventive e protettive; è consigliabile, però, che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza: es. norma tecnica, buona prassi, linea guida (ente pubblico), linea guida (soggetto privato es. istituto di ricerca con esperienza nel settore)
 
8. E’ necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?
No. Per ogni pericolo riportato, però, devono essere indicate tutte le misure attuate (colonna 5) per poter ritenere la stessa correttamente compilata. In ogni caso, le misure di miglioramento, ove individuate, vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione della prevenzione.

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FAQ relative al Modulo 1.1
 
9. Come va interpretata la dicitura “Servizio di Pronto Soccorso”?
Si tratta di un refuso. La dicitura corretta è “Servizio di Primo Soccorso”.
 
FAQ relative alla Data Certa
 
10. Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?
Si. Il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate “deve essere munito di data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato”.
 
11. Quali sono le altre forme previste dalla legge per l’attestazione della data certa?
Secondo quanto specificato anche dal Garante per protezione dei dati personali, con il Provvedimento 5 dicembre 2000, il requisito della data certa si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 – 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (articolo 2704, comma 3, del codice civile). Tale provvedimento richiama, altresì, l’attenzione dei soggetti obbligati sulle possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:
a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
 
12. E’ sanzionata la mancanza della data certa sul documento di valutazione del rischio?
La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 
13. A chi deve essere inviato il documento di valutazione dei rischi?
Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.
 
 
RPS
 


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Rispondi Autore: Mauro Queirolo - likes: 0
04/06/2013 (09:43:17)
14. Avete presente la corretta definizione di pericolo, ai sensi della Legislazione vigente?
R. No ma ci stiamo attrezzando...
Rispondi Autore: TIZIANA SCHIAVO - likes: 0
04/06/2013 (10:44:04)
tra i pericoli / non presenti ho visto un software che sostiene ad esempio che il rischio elettrico non è presente dove l'impianto è a norma.
A mio avviso ciò è inaccettabile perchè secondo il principio dei pericoli potenzialmente non è mai possibile escudere il rischio elettrico.Ho fatto solo un esempio ce ne sono altri: stabilità strutture ( es in caso di terremoti)
Vorrei il parere anche di altri.
Rispondi Autore: Armando - likes: 0
04/06/2013 (11:27:50)
al punto tre era corretto scrivere semplicemente un NO, dovete valutarea secanda delle vostre realtà... così sembrano le comiche ahahahaah
Rispondi Autore: anna iannelli - likes: 0
06/06/2013 (08:26:58)
Come mai non è prevista la quantificazione del rischio?
Rispondi Autore: Maria Grazia Lizzio - likes: 0
10/06/2013 (20:14:13)
Dal 01.06.13 la mia autocertificazione non è più valida, pertanto elaboro un DVR secondo le norme standardizzate, supponiamo il 12.06.13 con data certa. Posso essere sanzionato, per es. dopo 3 mesi, per il periodo che intercorre tra il 01.06.13 ed il 12.06.13 durante il quale non ho avuto fortunatamente neanche infortuni per mancata elaborazione del DVR nei termini di legge? Se sì gradirei sapere quali sono i rif. normativi. Grazie
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
15/11/2013 (11:53:45)
Per Maria Grazia Lizzio.
Considerato che fino al 31 maggio 2013 era possibile avvalersi ancora dell'autocertficazione, ne consegue che entro quella stessa data doveva essere predisposta la nuova valutazione con le procedure standardizzate (o altri metodi equivalenti e attendibili), in modo da adempiere all'obbligo di essere in possesso della nuova valutazione dal primo giugno successivo, data dalla quale è in vigore il nuovo obbligo.
Infatti, non bisogna dimenticare che il periodo di transizione previsto per il nuovo obbligo è stato volutamente ritardato di diversi mesi proprio per dare modo a tutti i destinatari della norma di adeguarsi in tempo.
Il riferimento è il decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

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